Legislatura 17ª - 12ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 120 del 04/06/2014

 

IGIENE E SANITA'    (12ª)

 

MERCOLEDÌ 4 GIUGNO 2014

120ª Seduta

 

Presidenza della Presidente

DE BIASI 

  

 

            La seduta inizia alle ore 14,05.

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga la direttiva 93/5/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1993, concernente l'assistenza alla Commissione e la cooperazione degli Stati membri nell'esame scientifico di questioni relative ai prodotti alimentari (n. COM (2014) 246 definitivo)

(Esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà e rinvio)

 

La relatrice BIANCONI (NCD) riferisce sull'Atto in titolo.

La proposta di direttiva è volta a disporre l'abrogazione della direttiva 93/5/CEE, che disciplina i lavori del Comitato scientifico dell'alimentazione umana, promuovendo il sostegno scientifico da parte degli Stati membri e organizzando la cooperazione con gli organismi nazionali interessati.

La Commissione europea ritiene che la direttiva oggetto della proposta di abrogazione sia ormai superata, dal momento che le funzioni del citato Comitato sono state attribuite all'Autorità europea per la sicurezza alimentare con sede a Parma, istituita con il Regolamento (CE) n. 178/2002. Inoltre, la stessa decisione 97/579/CE della Commissione, che a suo tempo istituì il Comitato, è stata già oggetto di abrogazione.

La relatrice sottolinea che si tratta di un intervento normativo coerente con il programma REFIT (Regulatory Fitness and Performance), in quanto finalizzato alla semplificazione ed alla riduzione degli oneri normativi.

Fa inoltre presente che l'Atto in esame appare conforme al principio di sussidiarietà, dal momento che l'abrogazione di un Atto giuridico dell'Unione europea può avere luogo solo con un nuovo Atto successivo e pari ordinato, per la cui adozione sono competenti solo le istituzioni europee. Inoltre, esso appare congruo rispetto agli obiettivi che intende perseguire, per ciò che attiene al rispetto del principio di proporzionalità.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

IN SEDE CONSULTIVA 

(1429) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione  

(127) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Linda LANZILLOTTA ed altri.  -  Disposizioni per la revisione del Titolo V della Parte seconda della Costituzione e di altre disposizioni costituzionali in materia di autonomia regionale  

(253) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'AMBROSIO LETTIERI.  -  Modifiche all'articolo 117 della Costituzione concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute  

(732) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Paola TAVERNA ed altri.  -  Modifiche all'articolo 117 della Costituzione, concernenti l'attribuzione allo Stato della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della salute  

(1406) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SACCONI ed altri.  -  Disposizioni per la riforma del bicameralismo, la riduzione del numero dei parlamentari e la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione  

(1416) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MONTI e Linda LANZILLOTTA.  -  Abolizione del bicameralismo paritario, riforma del Senato della Repubblica, disposizioni in materia di fonti del diritto e modifiche al Titolo V, Parte II della Costituzione in materia di autonomie territoriali  

(1454) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MINZOLINI ed altri.  -  Modifiche alla parte II della Costituzione in materia di composizione della Camera dei deputati e del Senato e attribuzione delle competenze legislative loro spettanti

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni ) 

 

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.

 

La presidente DE BIASI (PD), in qualità di relatrice, replica agli interventi svolti in sede di discussione generale.

Il testo base adottato dalla Commissione di merito, essendo d'iniziativa governativa, ha certamente inciso sulla fisionomia del dibattito, ma ciò non ha impedito una discussione ampia, profonda ed articolata.

Come rilevato da diversi degli oratori, il testo presenta alcuni profili suscettibili di chiarificazione, soprattutto in tema di riparto delle competenze legislative e di definizione delle funzioni del Senato, ma introduce opportunamente alcuni correttivi ormai improcrastinabili al Titolo V della parte II della Costituzione e, correlativamente, al sistema bicamerale. Per ciò che attiene alla tutela della salute, il testo persegue il fine, del tutto condivisibile, di assicurare uniformità nella fruizione dell'assistenza sanitaria, ponendo le premesse per il superamento degli eccessivi divari tra i vari servizi sanitari regionali, tali ormai da determinare un vulnus ai principi sanciti dagli articoli 3 e 32 della Costituzione. Tale esigenza è sottesa alla scelta di attribuire allo Stato la potestà legislativa esclusiva sulle norme per la tutela della salute, lasciando in capo alle regioni la disciplina organizzativa dei servizi sanitari: in questo modo vengono contemperate le esigenze di mantenimento di un adeguato decentramento legislativo con quelle di garanzia di uniformità dell'assistenza sanitaria, evitando i rischi di un nuovo centralismo regionale, tale da portare all'emersione di ventuno diversi sistemi sanitari. Grazie a tali correttivi, potranno essere fugati i dubbi e i giudizi, talora ingenerosi, sul funzionamento del Servizio sanitario nazionale, fermo restando che le scelte di merito relative alle politiche sanitarie non sono suscettibili di essere assunte con disposizioni di rango costituzionale, che possono solo delineare il quadro ordinamentale di riferimento. Il nuovo riparto di competenze legislative va peraltro posto in relazione al superamento del bicameralismo paritario: in tale ottica, appaiono condivisibili gli inviti a definire con maggiore chiarezza, e rafforzare, il ruolo del Senato delle Autonomie, che può divenire l'architrave del sistema, consentendo alle istituzioni territoriali di partecipare al processo di formazione della volontà del legislatore statale e di svolgere anche penetranti funzioni di controllo e di garanzia.

Ciò premesso, la relatrice illustra uno schema di parere favorevole con osservazioni.

 Ferma restando la valutazione complessivamente positiva del testo, si prefigurano diversi possibili interventi migliorativi, volti a: rafforzare il ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo, in riferimento alle leggi di interesse lato sensu sanitario, incluse quelle concernenti le politiche sociali; rendere maggiormente perspicuo il riparto di competenze legislative; integrare la clausola di supremazia, introducendo la possibilità di intervento statale anche al fine di tutelare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali; introdurre, quale contrappeso alla clausola di supremazia statale, la previsione di disposizioni regionali suppletive e cedevoli in caso di inerzia del legislatore statale; attribuire al Senato, in via esclusiva, proprio in ragione della mancanza del rapporto fiduciario con il Governo, il potere d'inchiesta parlamentare, almeno nel settore della tutela della salute; consentire, infine, trasferimenti vincolati dallo Stato alle regioni, anche al di fuori delle materie di competenza statale, al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.

 

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

 

La senatrice TAVERNA (M5S), pur esprimendo apprezzamento per lo schema di parere appena illustrato, di cui condivide molte delle osservazioni, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, dal momento che il testo base adottato dalla Commissione di merito risulta troppo deficitario e opaco nella parte concernente le funzioni del Senato ed il riparto delle competenze legislative tra Stato e regioni, apparendo volto al perseguimento di un disegno di affermazione politica più che alla introduzione di seri correttivi al sistema costituzionale.

 

La senatrice BIANCONI (NCD), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime apprezzamento per l'impostazione dello schema di parere, dal quale emerge una valutazione complessivamente positiva su un testo che, sia pure con diversi aspetti suscettibili di approfondimento, persegue l'obiettivo ineludibile di garantire quelle esigenze di uniformità che la revisione costituzionale del 2001 non ha sufficientemente tutelato. Soggiunge che comprensibilmente diverse delle osservazioni contenute nello schema di parere indugiano sulla configurazione e sul ruolo del Senato delle Autonomie, che dovrà svolgere una fondamentale funzione di raccordo e di riequilibrio sistemico, senza tuttavia importare all'interno della dialettica con la Camera dei deputati, nella fase di formazione della legge statale, la conflittualità ora esistente tra Stato e regioni in relazione al riparto di competenze. Conclude sottolineando l'importanza dell'osservazione che prefigura la possibilità di intervento suppletivo e cedevole delle regioni, in caso di inerzia del legislatore statale, quale contrappeso all'introduzione della clausola di supremazia.

 

La senatrice MATURANI (PD) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, associandosi alle considerazioni appena svolte dalla senatrice Bianconi. Evidenzia che la replica e lo schema di parere curati dalla relatrice hanno pregevolmente valorizzato e portato a sintesi l'articolato dibattito svolto in Commissione, al punto che dalla dichiarazione di voto della senatrice Taverna è emerso l'apprezzamento anche del Gruppo da ella rappresentato, sia pure in presenza di un dissenso di fondo sul testo base adottato dalla Commissione di merito.

 

Il senatore DALLA ZUANNA (SCpI), nell'annunciare il voto favorevole del suo Gruppo, esprime particolare apprezzamento per le osservazioni che prefigurano il rafforzamento del ruolo del Senato nell'ambito del procedimento legislativo, dal momento che la Camera alta, in un'ottica a Costituzione variata, è destinata a valorizzare il ruolo delle Autonomie nel processo di formazione delle leggi statali. Soggiunge che è particolarmente condivisibile anche la prefigurazione di un contrappeso alla clausola di supremazia statale, attraverso l'individuazione di spazi ulteriori di autonomia legislativa regionale, anche a carattere suppletivo e cedevole.

 

Il senatore FLORIS (FI-PdL XVII), pur manifestando apprezzamento per l'equilibrio mostrato dalla relatrice nella predisposizione dello schema di parere, dichiara il voto contrario del suo Gruppo, in ragione del carattere del tutto insoddisfacente del testo base adottato dalla Commissione di merito.

 

Non essendovi ulteriori richieste d'intervento, previa verifica del numero legale, la PRESIDENTE pone in votazione lo schema di parere favorevole con osservazioni, pubblicato in allegato.

 

La Commissione approva.

 


 

 

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI  

 

La PRESIDENTE comunica che è stata depositata documentazione da parte di rappresentanti dell'Associazione italiana terapisti occupazionali (AITO), del Sindacato italiano massofisioterapisti e massaggiatori sportivi (SIMMAS) e dell'Ordine nazionale dei biologi, nel corso dell'audizione informale svoltasi ieri in sede di Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 1324 e connessi. 

Tale documentazione sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina web della Commissione.

 

La Commissione prende atto.

 

La seduta termina alle ore 14,55.

 


 

 

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE 

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI

 

 

La Commissione,

            esaminati, per quanto di competenza, gli Atti Senato in titolo;

            considerato che la Commissione di merito ha adottato, quale testo base per il seguito del proprio esame, l'Atto Senato n. 1429 (d'ora in poi "testo");

            rilevato che il testo persegue, tra l'altro, l'obiettivo di completare la revisione del titolo V della parte seconda della Costituzione, attraverso l'individuazione di sedi, strumenti, procedure e metodi nuovi, che assicurino il dispiegamento del principio autonomistico in un quadro di cooperazione inter-istituzionale e di composizione delle istanze dei territori nell'interesse generale del Paese;

            rilevato, in particolare, che il testo trasforma il Senato della Repubblica nel Senato delle Autonomie, configurando tale camera come sede di raccordo tra lo Stato e gli enti territoriali e organo di garanzia ed equilibrio del sistema istituzionale;

            rilevato che il testo rivede, in maniera correlata alla modificazione del bicameralismo, anche il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni;

            considerato che, nell'ambito della revisione del riparto delle competenze legislative, il testo abolisce la legislazione di tipo concorrente e, per quanto attiene alla materia e alle funzioni inerenti alla salute, attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in tema di "norme generali per la tutela della salute";

            ritenuto che tale ultima modificazione sia volta a garantire l'uniformità nella fruizione delle prestazioni sanitarie, in misura maggiore di quanto avviene attualmente mediante la definizione dei principi fondamentali della legislazione concorrente in materia di tutela della salute, che non ha impedito la creazione di sistemi sanitari regionali fortemente differenziati quanto a livello delle prestazioni concretamente erogate;

            considerato che il testo prevede inoltre, in maniera espressa, una clausola di supremazia, in base alla quale la legge statale, su proposta del Governo che se ne assume la responsabilità, può intervenire su materie o funzioni che non sono di competenza legislativa esclusiva dello Stato, allorché lo richiedano esigenze di tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica o lo renda necessario la realizzazione di programmi o di riforme economico-sociali di interesse nazionale;

            ritenuto che le modificazioni introdotte dal testo, in tema di riparto di competenze legislative e di clausola di supremazia statale, sebbene migliorabili nella formulazione, si muovano nella opportuna direzione di evitare, tra l'altro, sperequazioni nella fruizione dell'assistenza sanitaria, che deve essere garantita a tutte le persone in conformità agli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione;

            ritenuto che il ruolo del Senato, quale sede istituzionale deputata alla integrazione delle Autonomie territoriali nelle politiche legislative, e quale organo di garanzia, sia suscettibile di rafforzamento, sia sul piano del procedimento legislativo, sia su quello delle funzioni ispettive correlate alle esigenze di garanzia costituzionale;

            ritenuto che, al contempo, debba essere rimeditato il ruolo della Conferenza Stato - Regioni, al fine di evitare sovrapposizioni istituzionali che non gioverebbero alla funzionalità e all'efficienza del sistema, in particolare nel settore sanitario;

            esprime, sul testo, parere favorevole, con le seguenti osservazioni:

a)      occorrerebbe attribuire al Senato un ruolo rinforzato, nel procedimento legislativo, ai sensi del novellato articolo 70 della Costituzione, anche in riferimento alle leggi in materia di trattamenti sanitari obbligatori, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, norme generali per la tutela della salute e per la sicurezza alimentare: si tratta di temi che non possono essere sottratti ad una vaglio penetrante della camera alta, che si caratterizza per essere "rappresentativa delle istituzioni territoriali" e, al contempo, "di garanzia", anche al fine di prevenire e deflazionare il contenzioso costituzionale tra Stato e Regioni;

b)      occorrerebbe ricondurre alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, riconoscendo un ruolo rinforzato al Senato nel procedimento legislativo, le norme relative alle politiche sociali, in quanto complementari alle norme per la tutela della salute, così da garantire indirizzi nazionali uniformi in tema di integrazione socio-sanitaria;

c)      occorrerebbe un supplemento di riflessione sulla eventuale persistenza di zone di incerta competenza legislativa nell'ambito materiale e funzionale inerente alla salute, suddiviso tra le norme generali per la tutela della salute, di competenza statale, e quelle in tema di organizzazione dei servizi sanitari, spettanti alle regioni;

d)     la clausola di supremazia dovrebbe essere integrata, per consentire in maniera esplicita interventi statali anche al fine di garantire la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (in primis, tra questi, il diritto alla salute), come previsto dal vigente articolo 120, comma secondo, della Costituzione, in tema di interventi governativi sostitutivi;

e)      quale contrappeso alla clausola di supremazia, sarebbe opportuno prevedere che, a fronte della eventuale inerzia dello Stato nella adozione delle norme di propria competenza in materia di tutela della salute, le regioni possano emanare disposizioni suppletive e cedevoli, così da evitare ogni possibile lacuna normativa in un settore così delicato e bisognoso di interventi tempestivi;

f)       al Senato delle Autonomie, proprio in ragione della mancanza di rapporto fiduciario con il Governo, andrebbero attribuiti in via esclusiva i poteri d'inchiesta parlamentare, quanto meno nel settore - cruciale, nell'ottica delle esigenze di garanzia costituzionale - della tutela della salute;

g)      potrebbe valutarsi l'opportunità di consentire trasferimenti vincolati dallo Stato alle regioni, attraverso una novella all'articolo 119 della Costituzione, anche al di fuori delle materie di competenza statale, al fine di garantire l'uniforme erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali.