Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 78 del 03/06/2014
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RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2014) 221 definitivo
SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'
(Doc. XVIII, n. 67)
La Commissione lavoro, previdenza sociale,
esaminata, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'istituzione di una piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, compresi il falso lavoro autonomo ed il lavoro sommerso nell'ambito del subappalto;
premesso che la Commissione europea si è occupata di lavoro sommerso in tre documenti non legislativi, quali la Comunicazione della Commissione sul lavoro sommerso (COM (98) 219), che proponeva un'analisi del mercato del lavoro sommerso e del suo impatto e passava in rassegna le opzioni politiche aperte agli Stati membri; il documento Rafforzare la lotta al lavoro sommerso (COM (2007) 628), che ha constatato l'attrattività economica del lavoro sommerso e la frammentarietà degli interventi adottati in materia da parte degli Stati membri, esortandoli a rafforzare l'impegno al contrasto, e il documento Verso una ripresa fonte di occupazione (COM (2012) 173), con cui si è avviata una riflessione sulle modalità per innalzare il tasso di occupazione nell'UE, in modo da conseguire gli obiettivi fissati dalla strategia "Europa 2020";
considerato che la lotta contro il lavoro non dichiarato ha tra l'altro formato oggetto delle raccomandazioni specifiche per Paese rivolte all'Italia nel corso sia del 2012 che del 2013, e che il Parlamento europeo ha adottato in materia risoluzioni sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso il 9 ottobre 2008 (2008/2035(INI)) e il 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa (2013/2112(INI)) ;
rilevato che l'articolo 1 istituisce una piattaforma con adesione obbligatoria, composta dalla Commissione europea e dalle autorità nazionali di contrasto designate dagli Stati membri, al cui interno è riconosciuto status di osservatore a un massimo di otto rappresentanti delle parti sociali intersettoriali al livello dell'UE, di dieci delle parti sociali nei settori con alta incidenza di lavoro sommerso, equamente suddivisi tra organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, un rappresentante di Eurofound (Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro), uno dell'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, uno dell'OIL, nonché rappresentanti degli Stati aderenti allo spazio economico europeo;
valutato che si attribuisce alla piattaforma gli obiettivi di migliorare la cooperazione tra le diverse autorità di contrasto degli Stati membri e la loro capacità tecnica di affrontare aspetti transfrontalieri, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica, obiettivi da perseguire mediante lo scambio di migliori pratiche ed informazioni, lo sviluppo di competenze ed analisi, ma anche azioni operative transnazionali coordinate;
sottolineata la non esaustività dei compiti specifici elencati nell'articolo 4, paragrafo 1, la gran parte dei quali risulta peraltro coerente con i compiti di studio, sensibilizzazione ed attribuiti alla piattaforma, mentre di profilo più immediatamente operativo sembra essere, invece, la lettera d), che abilita la piattaforma all'adozione di orientamenti, per quanto non vincolanti, per gli ispettori, nonché di principi ispettivi comuni volti a contrastare il lavoro sommerso;
evidenziato che l'articolo 5 prevede che ogni Stato membro nomini membro della piattaforma un punto di contatto unico e, eventualmente, un membro supplente, che dovrebbe disporre dell'autorità necessaria a mantenere i contatti con le autorità nazionali che si occupano dei molteplici aspetti del lavoro sommerso;
richiamato che il Governo italiano si è espresso positivamente sull'atto, ritenendolo complessivamente conforme all'interesse nazionale ed apprezzandone in particolare l'assimilazione del lavoro autonomo fittizio al lavoro "nero", il carattere obbligatorio dell'adesione alla piattaforma per tutti gli Stati membri e l'individuazione, tra gli obiettivi della proposta, di un'azione di sensibilizzazione dell'opinione pubblica;
preso atto pertanto che essa è conforme ai principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
valutato che la base giuridica è correttamente individuata agli articoli 151, 152 e 153 del TFUE,
si esprime in senso favorevole.