Legislatura 17ª - 11ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 78 del 03/06/2014

 

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1429 E CONNESSI

 

 

La Commissione lavoro, previdenza sociale, esaminati gli Atti Senato nn. 1429 e connessi,

considerato che il disegno di legge governativo Atto Senato n. 1429 propone una riforma complessiva dell'organizzazione costituzionale dello Stato;

rilevato che l'articolo 23 del medesimo Atto Senato n. 1429 sopprime il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) e che il comma 1 del successivo articolo 34 reca alcune disposizioni finali e transitorie, le quali prevedono che, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, nomini, con decreto, un commissario straordinario, a cui sia affidata la gestione provvisoria del CNEL, per la liquidazione del patrimonio dell'organo e per la riallocazione delle risorse umane e strumentali, nonché per gli altri adempimenti conseguenti alla soppressione, e che, all'atto dell’insediamento del commissario straordinario, gli organi del CNEL ed i suoi componenti decadano da ogni funzione, compresa quella di rappresentanza;

considerato che al comma 2 dell'articolo 26 del medesimo Atto Senato n. 1429 si attribuiscono alla competenza legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sul procedimento amministrativo e sulla disciplina giuridica del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, le norme generali per la tutela e sicurezza del lavoro, la previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa;

rilevato che al successivo comma 3 del suddetto articolo 26 si precisa che alle Regioni spetta la competenza legislativa sull’organizzazione dei servizi alle imprese e dei servizi sociali e sanitari, fatti salvi i profili riservati allo Stato, come la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, e si conferma che alle Regioni spetta la funzione legislativa in materia di istruzione e formazione professionale, sempre fatti salvi i profili riservati allo Stato,

esprime parere favorevole sull'Atto Senato n. 1429, con le seguenti osservazioni:

- in merito ai profili transitori relativi alla soppressione del CNEL, appare preferibile un percorso più rapido, senza la figura del commissario straordinario e che preveda: la decadenza dall’incarico, all’atto dell'entrata in vigore della legge, di tutti gli organi del CNEL; l’approvazione, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge, da parte del Governo, di un disegno di legge per lo scioglimento e la riallocazione presso altre amministrazioni delle funzioni e delle relative risorse umane e strumentali attribuite al CNEL; l’esame parlamentare in tempi celeri del disegno di legge suddetto;

- pur non esprimendo contrarietà alla soluzione prevista, appare opportuno valutare l'ipotesi di attribuire alla potestà legislativa esclusiva dello Stato non solo le norme generali, ma l’intera normativa sulla tutela e sicurezza sul lavoro, come previsto nell'Atto Senato n. 1406 (del senatore Sacconi ed altri). Ciò in considerazione della necessità di omogeneizzare maggiormente le politiche attive del lavoro delle diverse Regioni e queste ultime con le politiche di protezione e tutela, anche in coerenza con la prevista - dal disegno di legge delega presentato recentemente dal Governo (Atto Senato n. 1428) - costituzione dell’Agenzia nazionale per l’occupazione, partecipata da Stato, Regioni e Province autonome;

in generale, le proposte di modifica dell’articolo 117 della Costituzione richiederebbero più chiare precisazioni nel distinguere tra attività legislativa e svolgimento delle funzioni amministrative relative alla medesima materia, muovendo da un ordine di considerazioni in base al quale la competenza legislativa esclusiva dello Stato non implica necessariamente la competenza anche amministrativa in capo ad esso e valutando anche la possibilità, proposta nel citato Atto Senato n. 1406, che, nell’ambito della legislazione esclusiva statale, le relative funzioni amministrative possano, in base al principio del buon andamento della pubblica amministrazione e con legge bicamerale, essere delegate alle Regioni o a determinate Regioni, sulla base di intese;

- si suggerisce inoltre di prevedere più chiaramente in Costituzione l'esercizio dei poteri sostitutivi, nel caso di evidente inadempienza gestionale da parte delle Regioni nello svolgimento dei servizi al mercato del lavoro;

- appare opportuno attribuire - come già previsto dall'Atto Senato n. 1429 per i servizi sanitari - alla potestà legislativa dello Stato anche le norme generali sui servizi sociali e la definizione dei relativi livelli essenziali delle prestazioni, rimanendo alle Regioni la legislazione sugli aspetti programmatori ed organizzativi, realizzati poi dai Comuni in forma associata.