Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 05/03/2014
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IN SEDE CONSULTIVA
(687) GIACOBBE ed altri. - Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza
(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore MICHELONI (PD) ricorda che il provvedimento interviene sulla normativa vigente in materia di cittadinanza su diversi aspetti, in primo luogo disponendo la riapertura dei termini per il riacquisto della cittadinanza italiana per chi era già cittadino prima dell'entrata in vigore della legge n. 91 del 1992. Il disegno di legge elimina poi dall'ordinamento una anacronistica disparità di trattamento tra uomini e donne nella possibilità di trasmettere la cittadinanza, nonostante diversi interventi normativi e giurisprudenziali, per il periodo che va dal 1912 al 1948. Sottolinea che la nuova opportunità di acquisto della cittadinanza è comunque limitata ai soggetti che siano figli ovvero discendenti in linea retta di secondo grado di cittadini italiani, non consentendo il ricorso a gradi di parentela più lontani. Auspica che l'approvazione del provvedimento possa costituire uno stimolo per affrontare anche il tema, non più eludibile, della riforma delle norme sulla concessione della cittadinanza italiana ai cittadini stranieri residenti in Italia. Illustra quindi uno schema di parere favorevole (pubblicato in allegato).
Il presidente CASINI (PI) ritiene giusto porre dei limiti, anche più severi di quelli prospettati, al grado di parentela che consente la trasmissione della cittadinanza italiana, al fine di evitare gli abusi che si sono talvolta verificati nel passato.
La senatrice MUSSINI (M5S) concorda sulla necessità di evitare che la cittadinanza italiana possa essere concessa con eccessiva facilità.
Il senatore ZIN (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) rileva la necessità di chiarire se le nuove norme si riferiscano soltanto al riacquisto della cittadinanza italiana ovvero alla sua acquisizione ex-novo.
Il senatore RAZZI (FI-PdL XVII) valuta positivamente la limitazione al secondo grado di parentela della possibilità di riacquisto della cittadinanza, sottolineando che le nuove norme avranno comunque concreta applicazione solo nei Paesi che ammettono la doppia cittadinanza.
Previa verifica del prescritto numero legale, viene quindi posta ai voti la proposta di parere favorevole del relatore sul disegno di legge in titolo, che risulta approvata.