Legislatura 17ª - 3ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 31 del 05/03/2014

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 1143

Art.  3

3.1

IL RELATORE

Sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, per quanto concerne le spese di missione di cui agli articoli 2, 5, 6 e 7 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 31.346 e delle rimanenti spese di cui agli articoli 5, 6 e 7 del medesimo Accordo, pari a euro 25.500, a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.".