Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 182 del 05/03/2014
Azioni disponibili
EMENDAMENTI , RIFORMULAZIONI E ORDINI DEL GIORNO
N. 1322
VACCIANO, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MOLINARI, FUCKSIA, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:
1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
«a) Il comma 2 è soppresso;»
2) alla lettera b), dopo le parole: «al comma 7-bis», inserire le seguenti: «al primo periodo, sopprimere le parole: ''2,'' e al terzo periodo sopprimere le parole: ''2 e'' nonché,».
VACCIANO, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI, FUCKSIA, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dall'1 al 10 per cento» con le seguenti: «dello 0,5 per cento».
Al comma 1 sopprimere la lettera b).
Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Disposizione in materia di limite per il trasferimento di denaro contante)
1. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:
''2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:
a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;
b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versi il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;
c) effettui gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis"».
PUGLIA, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI
Al comma 1, al capoverso Art. 6, dopo il comma 2, inserire i seguenti:
«2-bis. I comuni, con proprio regolamento, possono stabilire, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, specifici criteri di priorità a favore di soggetti titolari di reddito basso, calcolato sulla base dell'indicatore ISEE.
2-ter. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al comma 2-bis, nella formazione della graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1, si da priorità ai soggetti disoccupati».
Apportare le seguenti modifiche:
a) sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il CIPE approva il piano di investimenti finalizzato all'efficientamento del sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale, predisposto dalla Regione Calabria, nel limite massimo di 60 milioni di euro, a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Il piano deve contenere la riprogrammazione dei servizi di cui al comma 4 dell'articolo 16-bis, decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
b) al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
1) al secondo periodo, sostituire le parole: «un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore 20 per cento» con le seguenti: «devono garantire la copertura integrale dei costi attraverso incrementi tariffari graduali definiti sulla base di standard quali-quantitativi dei servizi offerti senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»;
2) dopo il comma, aggiungere il seguente:
«2-bis. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nomina un commissario straordinario per l'attuazione del Piano di cui al comma 1 e delle misure di cui al comma 2. Il commissario dovrà procedere inoltre all'affidamento della gestione dei servizi in conformità alla normativa nazionale e comunitaria di settore».
MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «sistema di mobilità regionale di trasporto pubblico locale,» aggiungere le seguenti: «privilegiando il trasporto su ferro,».
MOLINARI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «treno/km registrati nelle regioni,» aggiungere le seguenti: «tutelando in particolare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».
FRAVEZZI, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, LANIECE, BERGER, PANIZZA, PALERMO
Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:
«Art. 4-bis.
1. Al comma 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "e le aliquote" sono sostituite dalle seguenti: ", le aliquote e le detrazioni";
b) alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "In caso di modificazioni delle aliquote, delle tariffe e delle detrazioni dei tributi deliberate entro i termini di cui al primo periodo, ma successivamente all'avvenuta deliberazione del bilancio di previsione, il comune adotta contestualmente la variazione del bilancio stesso".
2. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2013».
FRAVEZZI, ZELLER, FAUSTO GUILHERME LONGO, BERGER, PANIZZA, PALERMO
Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, prima delle parole: "nell'ambito di attività di pubblica autorità;" sono inserite le seguenti: "o dalle società a capitale interamente pubblico, di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248;".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'articolo 38, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
3. All'onere di cui ai commi 1 e 2, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
LEZZI, CAPPELLETTI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA
Al comma 1, sopprimere il primo periodo, nonché, al secondo periodo, sostituire le parole: «Nei predetti casi, le regioni devono» con le seguenti: «Le regioni e gli enti locali che non abbiano rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa devono»
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «I risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».
LEZZI, CAPPELLETTI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, PUGLIA
Al comma 1, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
«Le regioni, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono autorizzate a realizzare progetti sperimentali per la predisposizione del «Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa 2014-2016» finalizzati alla riduzione dei costi sostenuti per le spese di funzionamento, anche a seguito dei processi di riorganizzazione delle strutture regionali. Il Piano triennale previsto dai progetti sperimentali deve: a) indicare le concrete misure di razionalizzazione finalizzate all'eliminazione degli sprechi e delle inefficienze; b) intervenire, prioritariamente, sui processi di informatizzazione, digitalizzazione e semplificazione delle procedure amministrative con conseguente abbattimento dei relativi costi, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 15 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; c) specificare la spesa storica, sostenuta a legislazione vigente per ciascuna delle voci di spesa interessate, nonché i correlati obiettivi finanziari di risparmio; d) attestare la natura strutturale e permanente delle economie aggiuntive, rispetto a quelle previste dalla normativa vigente ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica.»
Conseguentemente, al medesimo comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: «Nel caso in cui le Amministrazioni non abbiano rispettato i vincoli ed i limiti finanziari posti dalla contrattazione collettiva integrativa, i risparmi di spesa di cui al presente comma devono essere destinati prioritariamente al graduale recupero delle somme indebitamente erogate secondo le modalità e i tempi previsti dai piani di rientro».
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Nei predetti casi,» aggiungere le seguenti: «nel rispetto della salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge,»
Sopprimere il comma 2
Al comma 3, sopprimere le parole: «che non abbiano comportato il superamento dei vincoli finanziari previsti per lo costituzione dei medesimi fondi»
BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 3, dopo le parole: «superamento dei vincoli finanziari previsti per la costituzione dei medesimi fondi,» aggiungere le seguenti: «con assenza di profili di responsabilità erariale,»
Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: «In ogni caso per le regioni e gli enti locali di cui al presente comma, sono fatti salvi gli effetti delle progressioni economiche orizzontali attribuite al personale mediante lo scorrimento di graduatorie relative ad anni precedenti, purché le medesime siano state predisposte sulla base di procedure selettive di carattere meritocratico ai sensi di quanto previsto dai vigenti CCNL e, comunque, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni».
All'articolo 6, comma 3, sostituire la parola: "autorizzazione", con la seguente: "utilizzo".
SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
«1-bis. Gli istituti musicali pareggiati trasformati in istituti superiori di studi musicali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 e il relativo personale, sono statizzati, previa loro richiesta, come istituzioni autonome ovvero come sedi decentrate dei Conservatori di musica statali presenti nel medesimo territorio, i quali subentrano ad essi in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi con specifici e differenziati tempi di modalità, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e gli Enti locali finanziatori degli istituti esistenti. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti tempi e modalità della statizzazione. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
MANDELLI, SERAFINI, PICCINELLI
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza)
1. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
Conseguentemente, alla tabella A, allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):
2014: – 1.500;
2015: – 2.000;
2016: – 2.000.
PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Disposizioni in materia di Croce Rossa)
1. In relazione a quanto previsto dalla legge 28 settembre 2012, n. 178 ed in particolare dall'articolo 2, le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano, con effetto dal 1º gennaio 2015, l'ordinamento dei comitati locali e provinciali esistenti alla data del 31 dicembre 2013, nel rispetto dei principi desumibili dalla citata legge n. 178, e delle seguenti indicazioni:
a) possibilità di attribuzione ai comitati locali e provinciali della personalità giuridica di diritto privato;
b) in alternativa, per l'esercizio delle funzioni dei comitati provinciali, possibilità di istituire enti strumentali secondo l'ordinamento delle Province autonome;
c) nel caso di cui alla lettera b), la legge provinciale salvaguarda l'appartenenza della Croce Rossa al sistema nazionale secondo le norme della citata legge n. 178, e il concorso del volontariato nella conduzione dei servizi di istituto.
PANIZZA, FRAVEZZI, ZELLER, TONINI, FAUSTO GUILHERME LONGO, PALERMO, ZIN
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
(Coordinamento delle strutture amministrative territoriali
della Croce Rossa Italiana)
1. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo l, comma l, della legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";
b) dopo le parole: "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art.7-bis.
(Fondazione Teatro di San Carlo)
1. La disposizione di cui al numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione Teatro di San Carlo, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal consiglio di amministrazione».
BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, PUGLIA
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art.8-bis.
(Recesso dai contratti di locazione delle pubbliche amministrazioni)
1. L'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n.120, convertito con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, è sostituito dal seguente:
''Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa di cui agli articoli 2, comma 5, e 3, comma 1, le amministrazioni dello Stato, le regioni e gli enti locali, nonché gli organi costituzionali nell'ambito della propria autonomia, possono comunicare, entro il 30 giugno 2014, il preavviso di recesso dai contratti di locazione di immobili in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il recesso è perfezionato decorsi 180 giorni dal preavviso, anche in deroga ad eventuali clausole che lo limitino o lo escludano''.
2. All'articolo 1, comma 389 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sopprimere le seguenti parole: ''comma 1 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al''».
BULGARELLI, GIROTTO, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA
Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. Per l'anno 2014, agli enti locali assegnatari di contributi pluriennali stanziati per le finalità di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno la sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, si applica nel senso che l'ente medesimo è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato e comunque per un importo non superiore al 3 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo. In caso di incapienza dei predetti fondi, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue. La sanzione di cui al comma 26, lettera d), del medesimo articolo 31 non trova applicazione. Per le nuove assunzioni di personale non può essere superato comunque il limite del 75% dell'importo di spesa sostenuto complessivamente l'anno precedente».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Allo scopo di innalzare il livello di sicurezza degli edifici scolastici, l'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui all'articolo 53, comma 5, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, secondo un programma concordato tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e delle infrastrutture e dei trasporti, e la Conferenza unificata Stato, regioni e autonomie locali.
3. La disponibilità delle risorse finanziarie di cui all'articolo 65, della legge 30 aprile 1969, n.153, fino ad un ammontare massimo di 100 milioni di euro, è accertata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente provvedimento».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Per l'anno 2014, sono escluse dai vincoli del Patto di Stabilità Interno le spese sostenute dagli enti locali del Veneto colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014 e finalizzate alla difesa idraulica e idrogeologica del territorio, al ripristino degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, alla regimazione dei corsi d'acqua ed alla sistemazione dei versanti nonché alla valorizzazione, difesa, manutenzione e ripascimento dei litorali.
3. All'onere derivante dall'applicazione del comma 2 si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma ''Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio'' della missione ''Politiche economico-finanziarie e di bilancio'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguita della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.
3. Per le medesime finalità di cui al comma 2, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con lo stessa delibera sono stabilite le procedure per lo concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE».
BULGARELLI, GIROTTO, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono destinare, in ogni caso risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa ai sensi dell'articolo 40, comma 3-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
BULGARELLI, GIROTTO, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI, PUGLIA
Dopo il comma l, inserire il seguente:
«1-bis. Il trattamento economico accessorio del personale con qualifica di dirigente, in deroga alle disposizione di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è erogato nel limite del 25% dell'importo di spesa dell'anno precedente».
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 147/2013 sono apportate le seguenti modifiche:
– al comma 541, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 giugno»
– al comma 543, sostituire le parole: «15 marzo» con le parole: «30 Giugno» e le parole: «lº marzo» con le parole: «1° giugno».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«2. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio del Veneto tra gennaio e febbraio del 2014, nonché per lo copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, fino all'importo massimo di 100 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:
«2. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti, sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell'autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l'articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e con l'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.
Ai maggiori oneri derivanti dalla presente disposizione e fino al limite massimo di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228».
Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
«Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di completamento degli interventi della programmazione negoziata)
1. Al comma 862, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Sono da ritenere sempre ammissibili i titoli di spesa saldati oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'investimento a condizione che non vengano superati i diciotto mesi dalla data di chiusura dell'investimento stesso.".».
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art.9-bis.
(Campionati Mondiali di Ciclismo a Firenze)
1. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai Campionati Mondiali di Ciclismo svoltisi a Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 900.000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni da includere nel Fondo speciale di parte corrente di cui alla Tabella A della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per il triennio 2014-2016».
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
«Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di spesa sanitaria)
1. All'articolo 15, comma 17-bis, ultimo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sostituire le parole: "all'eventuale aggiornamento" con le seguenti: "all'aggiornamento"».
MORONESE, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, al capoverso «3-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: «Il tributo è riscosso tramite l'applicazione di un'imposta di bollo al momento dell'acquisto del biglietto il cui gettito affluisce all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnato, con decreto del Ministero delle finanze, ai singoli comuni di riferimento.».
Conseguentemente sopprimere il quarto e il quinto periodo.
Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:
«3. Al comma 50 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dopo le parole: "residenziale pubblica", aggiungere le parole "e per quelli situati in località turistiche".
Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento»;
b) dopo il comma, inserire il seguente:
«2-bis. Una quota non inferiore al 15 per cento dei risparmi di spesa certificati ai sensi della vigente normativa dai competenti organi di controllo, nonché le eventuali economie aggiuntive effettivamente realizzate, per ciascuna voce di spesa inserita nel piano di cui al comma 2, sono destinate annualmente al finanziamento di investimenti prontamente cantierabili, con priorità per gli interventi finanziati dai fondi a finalità strutturali dell'Unione Europea, dalle risorse del cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione ai sensi del decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88».
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa in conto capitale, le Regioni provvedono a:
a) entro il 30 aprile 2014, effettuare una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali immediatamente cantierabili e finanziati con risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, della quota di cofinanziamento nazionale dei fondi comunitari a finalità strutturale, nonché delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 6-sexies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) entro il 30 giugno di ogni anno, utilizzare gli eventuali miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali compresi nel proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa sostenibile con le risorse di cui alla lettera a).
2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della coesione territoriale e di intesa con le regioni interessate, ogni anno sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale di cui al comma 2-bis può eccedere i limiti del Patto di Stabilità interno, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento.
2-quater. L'attuazione delle misure di cui ai commi precedenti non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Al fine di razionalizzare la spesa dei Consigli regionali, i trasferimenti erariali a favore delle regioni, diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale, sono erogati a condizione che la regione, con le modalità previste dal proprio ordinamento, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge abbia definito l'importo dell'indennità di funzione e dell'indennità di carica, nonché delle spese di esercizio del mandato, dei consiglieri e degli assessori regionali, spettanti in virtù del loro mandato, in modo tale che non ecceda complessivamente il 50 per cento della somma percepita all'entrata in vigore della presente legge.
4-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma precedente sono prioritariamente destinati al miglioramento e all'efficientamento delle strutture sanitarie regionali».
BOTTICI, BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:
«Art. 12-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il comma 17 è inserito il seguente:
''17-bis. Nell'ambito delle attività di cui ai commi 3 e 4, è sottoposto alle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti anche il rendiconto generale dell'Assemblea o del Consiglio regionale. A tale fine la Corte dei conti esercita le sue funzioni anche mediante le seguenti modalità istruttorie:
a) accedendo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 3 della legge 14 gennaio1994, n. 20, alla documentazione conservata a prova delle spese o entrate;
b) avvalendosi, sulla base di intese con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Corpo della Guardia di finanza, che esegue gli accertamenti richiesti, necessari ai fini delle verifiche, agendo con i poteri ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Per le stesse finalità, sulla base di analoghe intese, sono disposte verifiche dei Servizi Ispettivi di finanza pubblica''.
2. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il secondo comma è sostituito dal seguente: ''ove la legge non disponga diversamente, i regolamenti interni dei consigli disciplinano le modalità di assunzione delle deliberazioni di spesa e le modalità di stipulazione di convenzioni e contratti''.
3. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, il terzo comma è sostituito dal seguente: ''Gli atti amministrativi e di gestione relativi a detti fondi sono soggetti al controllo di cui all'articolo 100, secondo comma, secondo periodo della Costituzione''».
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
«Art. 12-bis.
(Disposizioni in materia di affidamenti per acquisto
od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture)
1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 2, comma 574, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e agli articoli 1, comma 7, e 15, comma 13, lettera d) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica, diretta o indiretta, possono procedere ad affidamenti per acquisto od approvvigionamento di lavori, servizi e forniture anche al di fuori delle modalità previste dalla Consip spa e dalle centrali di committenza regionali, a condizione che gli stessi affidamenti conseguano a procedure di evidenza pubblica e prevedano corrispettivi inferiori a quelli di cui al rapporto qualità-prezzo costituente limite massimo al sensi dell'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tali casi, i contratti devono comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguare tali corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni della Consip spa e delle centrali di committenza regionali che prevedono condizioni di maggior vantaggio economico. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip spa, se in violazione del presente comma, sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa».
SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «turistico-ricreative e sportive,» inserire le seguenti: «nel rispetto dei vincoli previsti dalle normative in materia di tutela territoriale, paesaggistica, ambientale e idrogeologica,».
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «fino alla scadenza della concessione stessa» inserire le seguenti: «così come stabilita dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 e sue successive modificazioni ed integrazioni,».
SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «scadenza della concessione stessa,» inserire le seguenti: «ovvero fino al termine di validità dell'autorizzazione paesaggistica, ove tale termine scada prima della concessione medesima,».
SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nuova istanza,» inserire le seguenti: «e a condizione che il loro utilizzo sia effettivamente temporaneo, per fini specifici e limitati nel tempo, in conformità a quanto previsto a tal fine dalla legislazione regionale,».
SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Il diritto al mantenimento dei manufatti è revocato su istanza delle Autorità preposte alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, ovvero del vincolo ove esistente».
SERRA, NUGNES, MORONESE, GIROTTO, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La rimozione dei manufatti deve comunque avvenire alla scadenza dell'atto concessorio, ovvero anche anticipatamente per sopravvenute esigenze di tutela paesaggistica o ambientale».
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. L'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si interpreta nel senso che sono comprese nella proroga anche le concessioni di beni demaniali marittimi di cui all'art. 01, lettera f) del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494».
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
«Art. 13-bis.
(Misure per la Regione Sardegna)
1. I pagamenti di tributi e gli adempimenti sospesi ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 2013, n. 283 e del dereto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 dicembre 2013, n. 300, sono effettuati entro il 30 giugno 2014, senza applicazione di sanzioni e interessi.
2. Fermo restando l'obbligo di versamento nei termini previsti, per il pagamento dei tributi di cui al comma 1, i soggetti ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1 che abbiano subito danni possono chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei medesimi territori ricompresi nell'ambito di applicazione dei decreti di cui al comma 1, un finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni. A tal fine, i predetti soggetti finanziatori possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, fino ad un massimo di 90 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni. Nel caso di titolari di reddito di impresa, il finanziamento può essere richiesto limitatamente ai danni subiti in relazione all'attività di impresa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 aprile 2014, sono concesse le garanzie dello Stato di cui al presente comma, e sono definiti i criteri e le modalità di operatività delle stesse. Le garanzie dello Stato di cui al presente comma, sono elencate nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. I soggetti finanziatori di cui al comma 2 comunicano all'Agenzia delle entrate i dati identificativi dei soggetti che omettono i pagamenti previsti nel piano di ammortamento, nonché relativi importi, per la loro successiva iscrizione, con gli interessi di mora, a ruolo di riscossione.
4. Per accedere al finaziamento di cui al comma 2, i soggetti ivi indicati presentano ai soggetti finanziatori di cui al medesimo comma un autodichiarazione, ai sensi dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, volta ad attestare i danni subiti ed il nesso di causalità con l'evento alluvionale di novembre 2013, nonché copia del modello di cui al comma 6, presentato telematicamente all'Agenzia delle entrate, nel quale sono indicati i versamenti sospesi di cui al comma 2 e la ricevuta che ne attesta la corretta trasmissione. Ai soggetti finanziatori deve essere altresì trasmessa copia dei modelli di pagamento relativi ai versamenti effettuati.
5. Gli interessi relativi ai finanziamenti erogati, nonché le spese strettamente necessarie alla loro gestione, sono corrisposti ai soggetti finanziatori di cui al comma 2, nei limiti di spesa di cui al comma 9, mediante un credito di imposta di importo pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo relativo agli interessi e alle spese dovuti. Il credito di imposta è utilizzabile ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione di limiti di importo, ovvero può essere ceduto secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La quota capitale è restituita dai soggetti di cui al comma 2 a partire dal 1° gennaio 2015 secondo il piano di ammortamento definito nel contratto di finanziamento.
6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 15 aprile 2014, è approvato il modello indicato al comma 4, idoneo altresì ad esporre distintamente i diversi importi dei versamenti da effettuare, nonché sono stabiliti i tempi e le modalità della relativa presentazione. Con analogo provvedimento possono essere disciplinati modalità e tempi di trasmissione all'Agenzia delle entrate, da parte dei soggetti finanziatori, dei dati relativi ai finanziamenti erogati e al loro utilizzo, nonché quelli di attuazione del comma 3.
7. Ai fini del monitoraggio dei limiti di spesa, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze i dati risultanti dal modello di cui al comma 4, i dati delle compensazioni effettuate dai soggetti finanziatori per la fruizione del credito di imposta e i dati trasmessi dai soggetti finanziatori.
8. In relazione alle disposizioni di cui al comma 1, le dotazioni finanziarie della Missione di spesa "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" - Programma "Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposta" sono ridotte di 90 milioni di euro per l'anno 2013. Le predette dotazioni sono incrementate di pari importo per l'anno 2014.
9. Agli oneri derivanti dal comma 5, pari a 6,4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile 20 novembre 2013, n. 122, che vengono a tal fine versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
10. I finanziamenti agevolati di cui al comma 2 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. A tal fine, il Commissario delegato di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, n. 122, del 20 novembre 2013, verifica l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi alluvionali del novembre 2013, tenendo anche conto degli eventuali indennizzi assicurativi, istituendo e curando la tenuta e l'aggiornamento di un registro di tutti gli aiuti concessi a ciascun soggetto che eserciti attività economica per la compensazione dei danni causati dai medesimi eventi alluvionali.
Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
«Art. 14-bis.
(Disposizioni in materia di produzione
della «mozzarella di bufala campana» DOP)
1. All'articolo 4-quinquiesdecies, del decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
''1-bis. Sono escluse dall'obbligo previsto dal comma 1 tutte quelle aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta (DOP)''».
BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, lettera a), al paragrafo 8-bis, al primo periodo, sostituire le parole da: «qualora tale destinazione» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «salvi ed impregiudicati i diritti dei creditori dell'azienda medesima».
FUCKSIA, BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, alla lettera c), dopo le parole: «accordi di programma» sono aggiunte le seguenti: «che destinano una quota del 10% dei beni immobili aziendali per finalità di formazione professionale di soggetti disoccupati o iscritti alle liste di mobilità di cui all'articolo 6 comma 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223».
FUCKSIA, BUCCARELLA, LEZZI, PUGLIA
Al comma 1, lettera c), le parole: «ovvero analoghi atti idonei» fino alla fine del periodo sono soppresse.
BIGNAMI, MANGILI, BERTOROTTA, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAPPELLETTI, CASALETTO, LUCIDI, MOLINARI, CIOFFI, PUGLIA, GIARRUSSO, GAETTI, MARTON, CRIMI, LEZZI
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto delle attività delle associazioni
criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo 2015)
1. Al fine di prevenire e contrastare le attività delle associazioni criminali di tipo mafioso nell'ambito dell'Expo Milano 2015, il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata, con proprio decreto da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una sezione operativa della Direzione investigativa antimafia presso l'aeroporto di Milano Malpensa».
Al comma 5, dopo le parole: «nella Provincia dell'Aquila», aggiungere le seguenti: «nonché per i Comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna interessati tra gennaio e febbraio 2014 dagli eccezionali eventi calamitosi».
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione, nonché il completamento degli interventi per la ricostruzione dei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per il completamento della ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione e sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi. A valere su detto stanziamento, la somma annua di 500 mila euro è erogata a sostegno dei progetti multidisciplinari di aggregazione socio/culturale, realizzati prevalentemente a favore delle popolazioni colpite dall'evento sismico del 6 aprile 2009, dall'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana operante, con sede all'Aquila sin dal 1975 ed avente personalità giuridica privata. Le risorse di cui al presente comma non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.
5-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5-bis, pari a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 e dal comma 2, valutati in 30 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
5-quater. Il penultimo e l'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 67-quater del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.134 sono soppressi».
SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
«5-bis. Al fine di completare l'attività di ricostruzione e per svolgere le connesse attività di protezione civile, di monitoraggio e di contrasto degli effetti della caduta di cenere vulcanica, il personale assunto in base all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, è stabilizzato presso gli enti presso i quali lavora, cui è destinata proporzionalmente la relativa copertura.
5-ter. Alla copertura dell'onere pari a 800 mila euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui all'art. 8, comma 5-bis del decreto-legge n. 43 del 26 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 71 del 24 giugno 2013, sono prorogate per gli anni 2014 e 2015. Per la relativa copertura, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013/2015 nell'ambito del programma ''fondi di riserva e speciali'' della missione ''fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2014 e 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
SCAVONE, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, RUVOLO
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
«5-bis. In relazione alla inderogabilità degli interventi programmati nel settore della prevenzione, del monitoraggio e dei modelli applicati riconducibili al rischio sismico sui territori più vulnerabili e per i particolari meccanismi e parametri che regolano l'evoluzione della spesa, così come determinati all'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, si fa espressa disposizione di applicabilità, nel caso di specie, del comma 6, articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n.196 e successive modificazioni, a far data dal 1º gennaio 2014. Intendendo, per le ragioni indicate in premessa, la spesa di cui trattasi come non rimodulabile, così come indicato dalla lettera a), comma 5, dell'articolo 21 della medesima legge».
BULGARELLI, MUSSINI, MONTEVECCHI, CASTALDI, PUGLIA, LEZZI
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Interventi per i territori dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi meteorologici del gennaio 2014)
1. Al fine di finanziare le spese conseguenti allo stato di emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio dell'Emilia Romagna nel gennaio 2014, nonché per la copertura degli oneri conseguenti allo stesso, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma si provvede, per l'anno 2014, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, destinato ad interventi in conto capitale nei territori colpiti dai predetti eventi calamitosi.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono assegnati dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, a valere sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi assegnati dal CIPE.
3. Al fine del ripristino della viabilità nelle strade statali e provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma 1, il Presidente della società ANAS Spa, in qualità di Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa, provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti di imposta, che alla data del 20 gennaio 2014, avevano la residenza ovvero la sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi di cui al comma 1, così come individuati con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 gennaio ed il 20 febbraio 2014.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano altresì nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti di imposta diversi dalle persone fisiche, aventi sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni di cui al comma 4. Le ritenute già operate in qualità di sostituti di imposta devono comunque essere versate.
6. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i termini e le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui al comma 4.
7. All'onere derivante dai commi 4 e 5 si provvede nel limite massimo di 80 milioni di euro per l'anno 2014, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. 16-bis.
(Misure per la Regione Emilia Romagna)
1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2014 milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali nevicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio della regione Emilia-Romagna, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano delle risorse di cui al comma precedente, da destinare alla Regione Emilia-Romagna per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.
3. Le risorse di cui ai commi precedenti sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.
4. Alla copertura dell'onere, valutato in 10 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma ''Fondi di riserva e speciali'' della missione ''Fondi da ripartire'' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.
2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.
3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.
4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.
5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5, pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85.
7. È assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità.
8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».
Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:
«Art. 16-bis.
(Ulteriori disposizioni in favore di enti territoriali)
1. Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro.
2. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009.
3. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca.
4. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso.
5. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura.
6. Per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Il presente comma entra in vigore dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto.
7. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6, pari complessivamente a 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo Sviluppo e Coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale.
8. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui al presente comma».
PICCOLI, MARIN, BONFRISCO, ZANETTIN
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. l6-bis.
(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)
1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.
3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.
4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».
PICCOLI, MARIN, BONFRISCO, ZANETTIN
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
«Art. l6-bis.
(Disposizioni a favore della Regione Veneto per interventi di ripristino della sicurezza idraulica e dei versanti)
1. Al fine di ripristinare le condizioni di sicurezza compromesse a seguito degli eventi alluvionali e nevosi che hanno colpito il territorio della regione Veneto nei mesi di dicembre 2013, gennaio e febbraio 2014, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro, per la realizzazione dei primi interventi a favore della regione Veneto, nell'ambito dei comuni confinanti con le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo del Fondo per i comuni di confine con le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1, commi 117 e seguenti, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nell'ambito delle somme disponibili per le annualità 2014 e 2015.
3. Gli interventi di ripristino di cui al comma 1 sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per l'intero ammontare.
4. L'articolo 10, comma 1, n. 16, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: ''16) le prestazioni del servizio postale universale, fornite alla tariffa massima di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché le cessioni di beni e le prestazioni di servizi a queste accessorie, effettuate dai soggetti obbligati ad assicurarne l'esecuzione. L'esenzione si applica anche agli enti di cui all'articolo 114 della Costituzione. Ai sensi di quanto previsto nei periodi precedenti, è fatto divieto agli operatori economici del settore postale di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e commina le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni''.
5. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la regione Veneto trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze un apposito piano di intervento ai fini della programmazione della spesa».
Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
«2-bis. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali, il Cipe approva un piano triennale di manutenzione ordinaria dei plessi scolatici, finanziato nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015,2016, a valere sulle risorse di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011 n. 88.
2-ter. Gli interventi di cui al comma precedente sono attuati, anche mediante il ricorso alle misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 mediante l'utilizzo del personale già impiegato in servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari, nelle imprese che assicuravano detti servizi al31 dicembre 2013».
RUVOLO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
«2-bis. Nelle more della definizione delle procedure di mobilità, le assegnazioni temporanee del personale non dirigenziale presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del personale proveniente dal comparto scuola e in servizio di comando presso l'INPS, sono prorogate di un anno, in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ai fini della predisposizione di un piano di revisione dell'utilizzo del personale comandato.
Al relativo onere, pari a 500 mila euro per l'anno 2014, si provvede ai sensi del comma 2».
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
«Articolo 17-bis.
(Disposizioni relative al Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni)
Il Ministero dell'economia e delle finanze continua ad avvalersi, anche quale struttura di supporto del Comitato di ministri di cui al terzo periodo del presente articolo, sino al 31 dicembre 2018, del Comitato permanente di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni, presieduto dal Direttore generale del Tesoro e composto, altresì, da quattro esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nei mercati nazionali e internazionali, di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 30 novembre 1993, nominato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 25 novembre 2013. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso né sono attribuiti gettoni di presenza. La definizione e il coordinamento temporale dei programmi di dismissione di partecipazioni in società controllate dallo Stato e da altri enti e società pubbliche attuati dal Ministero dell'economia e delle finanze spetta ad un Comitato di ministri, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri e composto dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico e dai ministri competenti per materia. Nello svolgimento di tali funzioni, il Comitato di ministri di cui al precedente periodo si avvale del supporto del Comitato permanente di cui al primo periodo.».
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni modificative della legge 27 dicembre 2013, n. 147)
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 91, sostituire le parole da: ''sono versati all'entrata del bilancio dello Stato'' fino alla fine del periodo, con le seguenti: ''rimangono nella disponibilità della società di gestione, a fronte di idonea certificazione circa il loro esatto ammontare da parte dell'ENAC, da approvare con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze'';
b) al comma 161, il primo periodo è sostituito dal seguente: ''Le disposizioni di cui al comma 160, lettera a), si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, mentre quelle di cui alle lettere b), c) e d) dello stesso comma si applicano dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.'';
c) al comma 550 è aggiunto il seguente periodo: ''Agli intermediari finanziari di cui al presente comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5, 9, 10 e 11 del decreto-legge n. 95 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, e non si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 39 del 2013, fermi restando i previsti requisiti di professionalità e onorabilità.'';
d) al comma 573 la parola ''comunale'' è soppressa».
PETROCELLI, BULGARELLI, PUGLIA, LEZZI
Dopo l'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni per favorire il completamento dello schema idrico
«Basento-Bradano»)
1. All'articolo 13 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: ''Le assegnazioni disposte dal CIPE con le delibere n. 146 del 17 novembre 2006 e'' sono soppresse;
b) al comma 1, la lettera a) è soppressa;
c) al comma 1, nella lettera b), le parole: ''45 milioni'' sono sostituite dalle seguenti: ''29,362 milioni'';
d) al comma 4, il quarto e il quinto periodo sono soppressi.
2. Le risorse di cui alla delibera CIPE n. 146 del 17 novembre 2006 confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per essere successivamente riassegnate alla regione Basilicata per la realizzazione dell'intervento ''Completamento dello schema idrico Basento-Bradano – attrezzamento settore G''».
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di deduzione per l'acquisto delle autovetture in uso agli agenti di commercio)
1.All'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera b), ultimo periodo sostituire le parole ''50 milioni di lire'' con le seguenti ''40 mila euro''.
2. All'onere di cui al comma 1 valutato in 2 milioni di euro annui, si provvede per il 2014 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui alla tabella A allegata alla legge 27 dicembre 2013, n. 147».
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39, comma 16,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724)
L'articolo 39, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, nel testo modificato dall'articolo 2, comma 37, lettera m), legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 metri cubi di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale.».
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
(Disposizioni in favore del comune di Portici)
1. Per l'anno 2014 è attribuito al comune di Portici un contributo straordinario di 2 milioni di euro per lavori di restauro e di ristrutturazione di ''Palazzo Amoretti'' (Ville Vesuviane).
2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro per il 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
All'articolo 4-ter, comma 16, della legge 26 aprile 2012 n. 44 di conversione del decreto-legge 2 marzo 2012 n. 16, il periodo ''In caso di mancata emanazione del decreto entro il predetto termine trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285'' è soppresso».
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
All'articolo 142 comma 12-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "e al patto di stabilità interno" sono soppresse».
LA RELATRICE
Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:
«Art. 17-bis.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme dei decreti-legge 31 ottobre 2013, n. 126, e 30 dicembre 2013, n. 151, non convertite in legge.».
La Commissione bilancio,
valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;
stimato come, a causa del terremoto del sisma del 20 e 29 maggio 2012 che ha colpito l'Emilia Romagna, la Lombardia e il Veneto, sono inagibili un numero notevole di fabbricati abitativi commerciali e produttivi;
considerato che il mancato gettito dell'imposta municipale per i comuni colpiti dal sisma il quale rende particolarmente difficile la gestione delle attività e dei servizi erogati dalle amministrazioni coinvolte sebbene gli stessi enti locali, seppur a fronte di evidenti difficoltà, eroghino gli stessi servizi ai cittadini,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di corrispondere ai Comuni delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 un rimborso in ragione della mancata entrata derivante dagli immobili inagibili per l'anno 2014.
La Commissione bilancio,
premesso che:
il provvedimento in esame reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;
negli ultimi anni le imprese sono state particolarmente colpite dalla crisi economica, e che per una ripresa del sistema produttivo del Paese è prioritario abbassare la tassazione fiscale complessiva gravante su di queste, a partire dall'imposizione fiscale sui redditi, dall'imposta municipale propria IMU al cuneo fiscale;
i danni conseguenti agli eventi calamitosi che hanno colpito il Veneto tra fine gennaio e i primi giorni di febbraio 2014 e che hanno interessato i comuni del territorio compreso tra le provincie di Belluno, Treviso, Venezia, Vicenza, Verona e Padova sono stati particolarmente pesanti e gravosi sul sistema economico e produttivo dell'area interessata, con numerose aziende chiuse o impedite a riprendere la normale attività a causa delle copiose nevicate verificatesi nelle zone di montagna piuttosto che a causa dei fenomeni alluvionali occorsi in pianura,
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di sospendere per l'anno 2014 il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per gli abitanti dei comuni del Veneto e dell'Emilia Romagna colpiti dagli eventi calamitosi tra gennaio e febbraio 2014.
NENCINI, BUEMI, FAUSTO GUILHERME LONGO
La Commissione bilancio,
premesso che:
a distanza di quasi cinque anni dal terremoto del 6 aprile 2009 che colpì i territori della regione Abruzzo non si sono ancora completate le opere di ricostruzione e di riparazione degli immobili;
partendo dalle macerie di Onna, paese simbolo della tragedia dove si continua ad aspettare la ricostruzione con un sentimento condiviso di incertezza, si arriva al centro storico de L'Aquila con i suoi cantieri avviati grazie ai fondi erogati nell'aprile 2013 e con i quali potrebbero presto partirne altri;
basterebbe una continuità di risorse per ultimare, in cinque anni, i lavori per ricostruire L'Aquila. Nel 2013 sono stati avviati molti cantieri e approvati progetti per 800 milioni;
una programmazione di finanziamenti, calendarizzati in un quinquennio, e un alleggerimento del patto di stabilità sia per L'Aquila che per i comuni del cratere sismico, potrebbero tranquillizzare gli aquilani che da cinque anni ormai vivono nel dolore del ricordo di quella notte;
se non si stabiliranno tempi precisi per gli interventi, non basteranno decenni e risorse: ne è prova la nomina del commissario «ad acta» in Irpinia per il terremoto del 1980,
tanto premesso, impegna il Governo:
ad assicurare ulteriori risorse e la continuità della loro erogazione in tempi prefissati per completare le opere di ricostruzione dei comuni abruzzesi e di una città, L'Aquila, ingabbiata dai puntellamenti dei suoi palazzi storici.
La Commissione bilancio,
in sede di esame del disegno di legge n. 1322 il quale reca «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;
considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Sardegna, prevedere l'immediata disponibilità dei competenti Dicasteri di risorse volte a far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale, in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa insicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa e consolidamento del suolo,
impegna il Governo:
a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, le somme di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 alla immediata disponibilità dello stato di previsione del Ministero infrastrutture e trasporti per poterle così ripartire alle Amministrazioni territoriali interessate nel rispetto delle quote percentuali spettanti ai singoli comuni, così come determinate nel decreto 2 agosto 2007;
a trasferire, al fine di una più rapida gestione dei processi di consolidamento e messa in sicurezza del territorio, nonché per l'attuazione del programma di interventi finalizzato alle bonifiche ambientali connesse allo smaltimento dell'amianto, le somme di cui all'articolo 11, comma 11-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 alla immediata disponibilità del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per poterle così ripartire, con successivo decreto, secondo il piano di riparto deliberato dal coordinamento delle Amministrazioni comunali interessate.
La Commissione bilancio,
in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»;
premesso che:
il comma 573 dell'articolo 1 della legge di stabilità per l'anno 2014 (concernente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali), dispone, fissandolo in novanta giorni dall'entrata in vigore della stessa legge, il termine entro il quale gli enti locali, in sede di prima applicazione, possono riproporre una procedura di riequilibrio finanziano pluriennale;
considerato che:
in relazione al pagamento della cosiddetta Tari, la cui scadenza è prevista per il 16 giugno, permangono le incertezze fonte di gravi disagi relative al costo effettivo disposto dai Comuni rispetto alla somministrazione del servizio erogato ai cittadini,
impegna il Governo:
a verificare, attraverso i suoi organi di controllo, la corretta imputazione delle voci di spesa delle Amministrazioni comunali nella stretta osservanza dell'assolvimento del servizio relativo alla Tari;
a valutare l'opportunità di sensibilizzare, attraverso fonti normative di primo o secondo livello, le Amministrazioni Comunali a prevedere un sistema di erogazione e riscossione in grado di armonizzare il complesso dei costi sostenuti della TARI rispetto ai servizi erogati anche attraverso la predisposizione di un preventivo propedeutico all'approvazione del bilancio preventivo dell'anno di riferimento da sottoporre alla approvazione dei Consigli comunali entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della tariffa;
a valutare l'opportunità di assumere iniziative affinché per l'anno 2014 l'importo complessivo da corrispondersi dai cittadini per la Tari non sia comunque superiore a quello corrisposto nell'anno 2013.
La Commissione bilancio,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di prevedere gli interventi di cui alle seguenti lettere:
a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;
b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;
c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;
d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;
e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;
f) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da a) ad e), pari complessivamente a 4 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
g) è assegnato per l'anno 2014 un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il finanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle disponibilità, per il medesimo anno, del capitolo 1496 iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate ad apposito capitolo istituito nel medesimo stato di previsione per la sopraindicata finalità;
h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
La Commissione bilancio,
impegna il Governo a valutare l'opportunità di dare attuazione agli interventi di cui alle seguenti lettere:
a) il termine di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo agli interventi in favore del comune di Pietrelcina è prorogato per l'anno 2014 nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro;
b) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Marsciano un contributo straordinario di 1 milione di euro per gli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici inagibili presenti nel territorio del medesimo comune, colpiti dal sisma del 15 dicembre 2009;
c) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Sciacca un contributo straordinario di 1 milione di euro per il restauro e la messa a norma del Palazzo municipale di Sciacca;
d) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Menfi un contributo straordinario pari a 0,5 milioni di euro per il restauro della torre anticorsara di Porto Palo e per il consolidamento del costone franoso;
e) per l'anno 2014 è attribuito al comune di Frosinone un contributo straordinario di 1 milione di euro al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area urbana interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013 e dell'edificio sede della prefettura;
f) per l'anno 2014 è attribuito un contributo straordinario di 3 milioni di euro alla provincia di Pescara per il fnanziamento degli interventi urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della medesima provincia nel mese di dicembre 2013;
g) agli oneri derivanti dall'attuazione delle lettere da a) ad f), pari complessivamente a complessivi 7 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo per lo sviluppo e coesione programmazione 2007-2013, destinato ad interventi in conto capitale:
h) il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa istruttoria congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione e il Ministero dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere, per l'anno 2014, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per l'attuazione dell'accordo di programma per la messa in sicurezza e la bonifica dell'area SIN di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
RUVOLO, BARANI, COMPAGNONE, D'ANNA, DAVICO, LANGELLA, GIOVANNI MAURO, MILO, SCAVONE
La Commissione bilancio,
in sede di esame del disegno di legge n. 1322 «Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali»,
impegna il Governo:
ad intervenire affinché anche al personale del comparto scuola, e assegnato temporaneamente presso l'INPS, venga riconosciuta la proroga di un anno in deroga al limite temporale di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni.
La Commissione bilancio,
valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;
considerato che l'attuale situazione della finanza locale è particolarmente grave, sia alla luce della pesante riduzione di risorse negli ultimi anni a carico dei Comuni, sia per il fatto che gli amministratori locali si stanno muovendo in quadro normativo estremamente incerto ed instabile il quale ha già portato al differimento dei termini per l'approvazione dei bilanci preventivi 2014;
stimato come, oltre alla mancanza di risorse, i Comuni devono altresì far fronte alle difficoltà legate al rispetto dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità Interno e che impone agli enti medesimi il raggiungimento di un obbiettivo di saldo finanziario per il concorso dell'ente stesso al contenimento dei saldi di finanza pubblica;
ricordato come il procedimento per la determinazione di tale saldo, definito attualmente dalla legge di Stabilità 2012 (legge n. 183/2011), oltre che particolarmente complesso dal punto di vista metodologico risulta in numerosi casi assolutamente gravoso, anche per il fatto che in taluni casi la causa è da rintracciarsi in investimenti pregressi rispetto all'esercizio in corso, determinando così un aumento costante negli ultimi anni degli enti inadempienti al rispetto del Patto;
considerato che le attualità modalità di applicazione del PSI hanno negative ricadute anche e soprattutto sulle spese di investimento, dal momento che queste subiscono, a causa dei limiti oggi imposti, gravi ritardi nei tempi di finalizzazione, in quanto l'utilizzo del principio di competenza mista obbliga gli enti a posticipare queste spese;
impegna il Governo:
a valutare la possibilità di introdurre sistemi premiali ai fini del Patto di Stabilità per i Comuni virtuosi, ovvero per i Comuni che hanno rispettato nel corso degli anni il Patto di Stabilità Interno e che presentano, all'interno del proprio bilancio, un indice di equilibrio corrente.
La Commissione bilancio,
valutato il provvedimento in esame, il quale reca disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali, di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie e di trasferimento di beni confiscati al patrimonio degli enti territoriali;
considerato che è sempre più indispensabile, anche alla luce dei recenti fatti accaduti in Veneto ed in provincia di Modena, prevedere risorse aggiuntive per far fronte all'altissimo livello di pericolosità del territorio nazionale in quanto risulta evidente che, se non si procederà al più presto ad effettuare un vasto piano di prevenzione e messa in sicurezza del territorio, sarà sempre più difficile ed insostenibile fare fronte agli interventi di risarcimento e di ricostruzione delle opere distrutte o danneggiate a seguito di danni provocati dalle calamità naturali;
stimato come in numerosi casi gli enti locali, a causa dei stringenti vincoli del Patto di Stabilità, non possono effettuare i necessari interventi per investire in opere di difesa idraulica,
impegna il Governo:
ad attivare un programma di finanziamento pluriennale di interventi per il riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico, escludendo dai vincoli del Patto di Stabilità Interno delle Regioni e dei Comuni le risorse investite per opere finalizzate alla difesa idraulica.