Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 25 del 17/07/2013

IN SEDE REFERENTE 

 

 

(111) PALMA e CALIENDO.  -  Disposizioni in materia di effettività della pena  

(925) Delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili, approvato dalla Camera dei deputati 

(113) PALMA e CALIENDO.  -  Disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti di imputati irreperibili

(Esame del disegno di legge n. 113, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111. Rinvio del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 925 e 111)

 

      Riferisce il senatore CASSON (PD)  il quale ricorda come il sistema italiano del processo in contumacia ha determinato numerose condanne del nostro paese da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo per l'evidente violazione del diritto alla difesa che esso determina.

            Il disegno di legge in titolo propone quindi una serie di modifiche al codice penale, stabilendo in particolare attraverso il nuovo articolo 420-bis del codice di procedura penale che la citazione a giudizio nel processo penale debba essere notificata direttamente all'imputato.

            Quando alla prima udienza il giudice verifica che ciò non è avvenuto dispone la rinnovazione della citazione e rinvia l'udienza.

            Qualora anche in tal modo fosse impossibile notificare personalmente la citazione, il giudice sospende il dibattimento.

Il provvedimento di sospensione e il decreto di citazione sono trasmessi alla polizia giudiziaria e annotati nel casellario, in modo da poter notificare la citazione all'imputato allorquando sia rintracciato dalle forze di polizia o coinvolto in altro processo.

Il processo può comunque svolgersi in assenza dell'imputato quando questi abbia nominato un difensore di fiducia ovvero sia stato arrestato o sottoposto a misura cautelare o quando, in qualunque altro modo, emerga la prova che egli è a conoscenza del procedimento e che ha posto in essere atti diretti a evitare che gli possa essere consegnata la citazione.

Si tratta come si vede di un disegno di legge che presenta numerosi punti di convergenza con le disposizioni in materia di sospensione del processo nei confronti degli imputati irreperibili recati dal disegno di legge n. 925, approvato dalla Camera dei deputati, e ritiene pertanto opportuno proporne la congiunzione.

 

Il presidente PALMA concorda facendo presente che, a conclusione della discussione generale, sarà sicuramente adottato quale testo base il disegno di legge n. 925, sia in quanto già approvato dalla Camera dei deputati, sia in quanto esso riunisce sia le disposizioni recate dal disegno di legge n. 113, sia quelle in materia di sospensione della condanna con messa alla prova recata dal disegno di legge n. 111.

Propone pertanto la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 113 a quella dei disegni di legge nn. 925 e 113.

 

La Commissione conviene.

 

(114) PALMA e CALIENDO.  -  Disposizioni per il contrasto della tensione detentiva

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Il presidente PALMA  fa presente che numerosi degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 114 saranno con tutta probabilità presentati anche al testo del decreto-legge n. 78, la cui conversione in legge è oggetto dell'atto Senato n. 896.

Egli propone pertanto di accantonare l'esame del disegno di legge n. 114, valutandone il proseguimento successivamente all'approvazione del disegno di legge di conversione.

 

La Commissione concorda.

 

(112) PALMA.  -  Disposizioni in materia di responsabilità disciplinare dei magistrati e di trasferimento d'ufficio

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Il presidente PALMA ricorda che nella seduta precedente sono stati illustrati gli emendamenti.

Su richiesta del relatore e del Governo rinvia alla seduta di domani l'espressione del parere e la votazione sugli emendamenti stessi.

 

(580) FALANGA ed altri.  -  Disposizioni per la razionalizzazione delle competenze in materia di demolizione di manufatti abusivi

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

La senatrice CAPACCHIONE (PD)  chiede un rinvio di una settimana dell'esame del provvedimento al fine di valutare la possibilità di una convergenza su un emendamento diretto a stabilire un ordine di priorità nell'esecuzione dei provvedimenti di demolizione dei fabbricati abusivi.

 

Rispondendo ad una domanda del senatore CALIENDO(PdL), il presidente PALMA  fa presente che diverse procure della Repubblica dei distretti di Napoli e di Salerno hanno risposto alla sua richiesta di conoscere se avessero adottato protocolli per stabilire le priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Per quanto riguarda in particolare le procure del distretto di Napoli, le procure della Repubblica di Nola e di Santa Maria Capua  Vetere hanno fatto presente di aver redatto documenti di questo genere, anzi la procura di Santa Maria ha anche stipulato a questo proposito un protocollo di intesa con il prefetto di Caserta.

Il procuratore della Repubblica di Napoli, invece, ha dichiarato nel suo ufficio non esiste un documento formale di questo tipo, anche se in via di fatto si seguono dei criteri diretti ad escludere dalla demolizione le abitazioni occupate da famiglie che non avrebbero altrimenti dove andare.

Tutte le procure circondariali, peraltro, hanno preso le distanze dalla posizione della procura generale presso la Corte d'appello di Napoli che ha sostenuto l'adozione di un criterio cronologico.

 

Il senatore LUMIA (PD)  fa presente che il suo Gruppo è favorevole ad un provvedimento normativo che stabilisca criteri di priorità nella demolizione dei manufatti abusivi.

Sarebbe invece contrario a qualsiasi tentativo di aprire la strada ad una sanatoria.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(110) PALMA e CALIENDO.  -  Delega al Governo per la riforma del sistema sanzionatorio

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

 

Il senatore D'ASCOLA(PdL), nell'esprimersi in senso complessivamente favorevole al disegno di legge, ritiene però necessario affrontare la problematica della depenalizzazione con maggiore radicalità, portando alle sue logiche conseguenze quella che fu l'impostazione ispiratrice della legge n. 689 del 1981, che introdusse nel nostro ordinamento la nozione di illecito amministrativo punitivo.

In realtà in questi anni vi è stata la tendenza a considerare la sanzione amministrativa come un'ipotesi residuale, e che rappresenta una sanzione in qualche modo meno efficace di quella penale.

E' invece necessario comprendere che la sanzione penale va riservata esclusivamente ai reati che determinano la lesione di beni giuridici rilevanti, mentre tutte le infrazioni di non grande gravità andrebbero considerate alla stregua di illeciti amministrativi e sottratte al processo penale, e ciò non esclusivamente per motivi di deflazione dell'attività giudiziaria, ma anche perché per questo tipo di violazioni la sanzione amministrativa è di fatto ben più efficace.

Infatti, come è comune esperienza, sanzionare un comportamento deviante di scarsa entità con una pena, magari detentiva, determina il più delle volte un meccanismo in cui il magistrato, conscio di non poter infliggere la reclusione ad un soggetto che ha commesso azioni sicuramente illegali, ma che non offendono beni giuridici primari e non suscitano grave riprovazione nella collettività, finisce per far decorrere la prescrizione, laddove la sanzione amministrativa - che oltretutto non  deve essere necessariamente pecuniaria, ma può consistere anche in sanzioni specifiche spesso molto più afflittive per il violatore, si pensi alla sospensione dell'attività per il ristoratore che abbia violato disposizioni di polizia alimentare - sarebbe stata regolarmente inflitta.

 

Il presidente PALMA, preso atto che non vi sono altri iscritti in discussione generale e che il relatore e il Governo rinunciano alla replica, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di venerdì 26 luglio.

 

(19) GRASSO ed altri.  -  Disposizioni in materia di corruzione, voto di scambio, falso in bilancio e riciclaggio

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 luglio scorso.

 

Il presidente PALMA ricorda che è in corso la discussione generale.

 

Il senatore CALIENDO (PdL)  formula in primo luogo una riserva di carattere generale sull'impostazione del disegno di legge n. 19, in quanto appare ispirato ad una logica panpenalistica che andrebbe invece superata in favore di una prospettiva multifattoriale delle attività di contrasto alla corruzione.

Esprime poi perplessità sull'opportunità di intervenire più volte a breve distanza di tempo sulle stesse materie, sia perché ciò trasmette l'impressione di un sistema giuridico instabile, che muta ad ogni cambio di maggioranza parlamentare, sia soprattutto perché il rispetto della legalità da parte dei cittadini presuppone una sedimentazione delle norme nella coscienza collettiva che solo l'esperienza della loro applicazione può consentire.

Modificare due volte una disposizione nel giro di pochi mesi determina anche l'impossibilità di valutare la reale efficacia delle norme introdotte.

Se ciò è vero, ad esempio, per quanto riguarda il traffico di influenze illecite, ancor più grave è il caso della concussione, dove gli interventi normativi proposti nel disegno di legge determinerebbero un ritorno alla situazione quo ante, che pure da oltre 10 anni l'Italia si era inutilmente impegnata in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) a modificare.

Per anni infatti l'Italia è stata accusata di non cooperare efficacemente al contrasto alla corruzione e alla difesa della concorrenza in sede internazionale, in quanto, in particolare per fatti avvenuti in quei paesi in via di sviluppo dove è più diffusa la corruzione, gli imprenditori italiani si appellavano al fatto di non poter essere puniti secondo la legge nazionale in quanto concussi.

L'oratore si sofferma poi sulle modifiche apportata agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.

In proposito, pur condividendo la necessità di rivedere in parte la disciplina introdotta con la riforma del 2002 in tema di false comunicazioni sociali, egli ritiene che tale novella avesse avuto anche profili condivisibili, nella parte in cui impediva la persecuzione di inesattezze di poco conto e tali da non violare alcun bene giuridico importante.

Il senatore Caliendo conclude facendo presente che le sue considerazioni non devono essere interpretate come un rifiuto di ulteriori interventi normativi rispetto a quello approvato dal Parlamento alla fine della XVI legislatura: in proposito egli ricorda come al tempo della cosiddetta operazione "mani pulite" tutti i magistrati degli uffici giudiziari di Milano, lui stesso compreso, che furono coinvolti in tale vicenda convenivano sulla necessità di agire contro la corruzione prima di tutto in via di prevenzione.

Dal momento che la legge n. 190 del 2012 è sì intervenuta in materia, in particolare attraverso le nuove funzioni attribuite alla Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit), ma senza che fino ad ora sembrino aver prodotto risultati concreti, e pertanto tale questione meriterebbe un attento approfondimento.

 

Il senatore CAPPELLETTI (M5S)  fa presente che sono stati assegnati alla Commissione una serie di disegni di legge di iniziativa della sua parte politica il sui esame andrebbe congiunto a quello del disegno di legge n. 19.

Pertanto, pur essendo già iscritto a parlare in discussione generale, chiede di poterlo fare dopo che il senatore D'Ascola avrà integrato la propria relazione anche con i nuovi disegni di legge.

 

Poiché diversi senatori, già iscritti a parlare in discussione generale risultano assenti o chiedono di rinviare il proprio intervento, il presidente PALMA  fa presente che, svolte le integrazioni della relazione, i senatori che hanno chiesto di rinviare il loro intervento dovranno comunque farlo la prossima settimana in modo da chiudere entro la fine di quest'ultima la discussione generale, e di fissare un termine per gli emendamenti, dal momento che egli non è in alcun modo disponibile a ritardare l'esame di un provvedimento così importante.

 

(197) ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Modifiche al codice civile in materia di disciplina del patto di convivenza  

(239) GIOVANARDI ed altri.  -  Introduzione nel codice civile del contratto di convivenza e solidarietà  

(314) BARANI e MUSSOLINI.  -  Disciplina dei diritti e dei doveri di reciprocità dei conviventi

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

            Riprende l'esame sospeso nella seduta del 2 luglio scorso.

 

Il senatore BARANI(GAL), riallacciandosi alle considerazioni svolte in sede di discussione generale sui disegni di legge in materia di matrimoni egalitari, sottolinea l'esigenza di dare un'efficace risposta a un bisogno di tutela giuridica di relazioni e forme di convivenza diverse dalla famiglia tradizionale fondata sul matrimonio, che sono oggi ignorate dal diritto sebbene sempre più diffuse nella società.

In proposito egli si sofferma sul disegno di legge n. 314 da lui presentato, che intende affrontare nel suo complesso il fenomeno della convivenza stabile fra persone adulte.

Si tratta di una realtà composita in cui, accanto alle coppie dello stesso genere o di genere diverso legate da relazioni a carattere affettivo e sessuale vi sono coppie legate da rapporti di parentela o amicizia la cui convivenza è determinata esclusivamente da esigenze di solidarietà e di mutuo aiuto.

Il disegno di legge intende inquadrare giuridicamente i diritti e i doveri derivanti da queste convivenze  sotto diversi profili.

In particolare, nella sua lunga esperienza di medico egli ha potuto constatare quanto sia doloroso il fatto che il convivente non abbia titolo ad assistere il proprio compagno in caso di ricovero ospedaliero, e che venga escluso dalle decisioni in materia di salute, o da quelle relative alla donazione degli organi e alle celebrazioni funerarie in caso di morte.

Parimenti, il disegno di legge intende garantire, in caso di morte di uno dei conviventi  che sia proprietario della casa dove la convivenza si svolgeva, il diritto di abitazione per il compagno superstite.

Deve essere però chiaro che dalla convivenza non nascono solo diritti ma anche obblighi. In particolare la mancanza di tutela giuridica del convivente economicamente più debole determina una totale soggezione di quest'ultimo alla volontà dell'altro, che può lasciarlo privo di mezzi, abbandonandolo per un'altra persona.

Il suo disegno di legge pertanto istituisce un obbligo di prestazione degli alimenti a carico del convivente economicamente più forte, per un periodo di tempo proporzionato alla durata della convivenza stessa.

Egli non si nasconde che anche un disegno di legge come questo - che non introduce nuovi istituti giuridici a carattere pattizio, né tantomeno l'estensione del matrimonio alle coppie omosessuali - dovrà comunque fare i conti con il peso della chiesa cattolica nella vita pubblica italiana, ed è stata questa consapevolezza che lo ha indotto a non presentare un disegno di legge sul matrimonio egalitario, cui pure egli non è contrario; tuttavia ritiene che - come dimostrano le parole pronunciate già nel 2000 dal cardinale Carlo Maria Martini circa la possibilità di prendere in considerazione la rilevanza giuridica di forme di convivenza diverse da quelle fondate sul matrimonio - anche all'interno della chiesa vi sia oggi un forte spirito di rinnovamento che potrebbe determinare una maggiore disponibilità anche da parte dei cattolici.

In ogni caso, pur auspicando che in un prossimo futuro l'istituto del matrimonio egalitario possa essere introdotto anche in Italia, egli fa presente che il semplice riconoscimento di rilevanza giuridica alla convivenza risolverebbe in maniera soddisfacente i problemi della grandissima parte delle coppie non sposate oggi presenti in Italia.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.