Legislatura 17ª - 1ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 528 del 15/11/2017

 

AFFARI COSTITUZIONALI    (1ª)

MERCOLEDÌ 15 NOVEMBRE 2017

528ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

TORRISI 

 

            Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti e per l'interno Manzione.   

 

            La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA 

 

Proposta di regolamento recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (n. COM (2017) 481 definitivo)

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 224) 

 

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

 

La relatrice BISINELLA (Misto-Fare!) illustra una proposta di risoluzione favorevole, segnalando, in riferimento all'obiettivo di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l'opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.

 

Il senatore MAZZONI (ALA-SCCLP) ricorda che, nel 2017, il Parlamento europeo ha distribuito, a fondazioni e partiti politici, circa 50 milioni di euro. Tali fondi sono stati assegnati anche a soggetti politici rappresentati in modo marginale e, paradossalmente, anche a movimenti nazionalisti che perseguono l'abolizione dell'Unione europea.

L'attuale sistema di ripartizione dei finanziamenti europei, infatti, consente che diversi membri di uno stesso partito nazionale sponsorizzino più di un partito politico europeo, con la conseguenza di un aumento esponenziale dei fondi destinati a partiti e fondazioni.

Pertanto, ritiene condivisibile la modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con cui si intende realizzare un'assegnazione dei finanziamenti più trasparente e proporzionata alla effettiva rappresentatività dei partiti politici nel Parlamento europeo.

Tuttavia, in riferimento alla proposta - formulata da alcuni partiti politici europei e dall’amministrazione del Parlamento europeo - di aumentare la soglia di rappresentanza dei partiti da uno a tre deputati, ritiene preferibile elevare almeno a 10 il numero di deputati necessari per presentare domanda di ammissione alla ripartizione dei finanziamenti. Solo in questo modo, a suo avviso, sarà possibile evitare abusi e opacità nell'assegnazione dei fondi pubblici.

 

Il senatore Mario MAURO (FI-PdL XVII) osserva che il meccanismo adottato dalle istituzioni europee per l'assegnazione di finanziamenti alle fondazioni mutua il sistema in vigore in Germania, che però presenta caratteristiche diverse, in quanto l'attività svolta da questi organismi, nel modello tedesco, è molto più ampia rispetto a quella dei partiti.

A causa di tali difformità, in sede europea si sono poi verificati problemi di trasparenza e abusi del meccanismo di finanziamento, con gravi disparità nell'assegnazione dei contributi pubblici alle fondazioni.

Ritiene opportuno, quindi, che nella fase ascendente i Parlamenti nazionali formulino proposte più stringenti per la revisione del meccanismo di ripartizione dei finanziamenti europei.

 

La senatrice LO MORO (Art.1-MDP) si associa alle considerazioni dei senatori Mazzoni e Mauro, ritenendo opportuno evidenziare che la modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 appare condivisibile ma altresì insufficiente a evitare il perdurare di opacità nel meccanismo di assegnazione dei fondi pubblici europei.

 

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL), in merito alla proposta del senatore Mazzoni di aumentare a 10 deputati la soglia di rappresentanza dei partiti per l'ammissione alla ripartizione dei fondi europei, sottolinea che tale criterio finirebbe per penalizzare ulteriormente i partiti di piccole dimensioni, che in Italia peraltro risultano già svantaggiati dall'introduzione della soglia di sbarramento, unico caso nel panorama europeo. 

 

La senatrice BISINELLA (Misto-Fare!) dichiara la propria disponibilità ad accogliere i rilievi formulati. Infatti, sebbene la proposta di regolamento in esame introduca criteri più stringenti al fine di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, per ovviare ad eventuali abusi nella ripartizione dei finanziamenti europei che potevano essere posti in essere in base alla normativa precedente, è indubbio che gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti.

Tuttavia, poiché tale aspetto non attiene specificamente ai profili di proporzionalità e di sussidiarietà, su cui la Commissione è chiamata ad esprimersi, ritiene preferibile che una precisazione nei termini indicati sia inserita nelle premesse.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di risoluzione favorevole con osservazioni, avanzata dalla relatrice, pubblicata in allegato.

 

 

IN SEDE DELIBERANTE 

 

(2959) Deputato D'OTTAVIO ed altri.  -  Riconoscimento del "Canto degli italiani" di Goffredo Mameli quale inno nazionale della Repubblica, approvato dalla Camera dei deputati 

- e petizioni nn. 660 e 1016 ad esso attinenti

(Discussione e approvazione) 

 

     Il relatore CASSINELLI (FI-PdL XVII) illustra il disegno di legge in titolo, già approvato in sede legislativa dalla I Commissione della Camera dei deputati.

Il provvedimento si compone di un solo articolo. Il comma 1 stabilisce che la Repubblica riconosce il testo del «Canto degli italiani» di Goffredo Mameli e lo spartito musicale di Michele Novaro quale proprio inno ufficiale. Il comma 2 prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano stabilite le modalità di esecuzione dell'inno, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera ii), della legge n. 13 del 1991.

Ricorda che Goffredo Mameli, giovane patriota genovese, scrisse l'inno nel settembre del 1847, intitolandolo «Canto degli italiani»; il testo fu musicato dal tenore e compositore Michele Novaro, anch'egli genovese, il 24 novembre dello stesso anno.

L'inno debuttò pubblicamente il 10 dicembre 1847 a Genova, nell’ambito di una commemorazione della rivolta del quartiere di Portoria contro gli occupanti asburgici durante la guerra di successione austriaca. Sebbene proibito dalle autorità sabaude, a causa dell'ispirazione repubblicana e giacobina del suo autore, ben presto si diffuse tra i combattenti, divenendo il canto più amato e popolare del Risorgimento italiano e degli anni successivi all'unificazione. In particolare, venne intonato diffusamente dagli insorti durante le cinque giornate di Milano, dalle folle acclamanti la promulgazione dello Statuto albertino nel 1848, nonché da volontari impegnati nella difesa della Repubblica romana nel 1849. Il Canto fu uno dei brani più popolari anche durante la seconda guerra di indipendenza, intonato nei campi di battaglia a Solferino e San Martino, nonché durante la terza guerra di indipendenza e la presa di Roma nel 1870.

Accantonato durante il ventennio fascista, il brano tornò in auge del secondo dopoguerra. Il 12 ottobre 1946, infatti, un provvedimento del Governo presieduto da Alcide De Gasperi dispose il riconoscimento, in via provvisoria, dell'inno di Mameli quale inno nazionale della Repubblica italiana, da utilizzare nella cerimonia del giuramento delle Forze armate. Tuttavia, negli anni successivi non è stato adottato alcun provvedimento ufficiale per il riconoscimento del Canto quale inno nazionale, sebbene siano state presentate nel tempo diverse proposte di legge in tal senso.

In particolare, nella XIV legislatura sono stati presentati in Senato due progetti di legge, di cui uno costituzionale. Entrambi i progetti di legge hanno iniziato l'esame parlamentare presso la Commissione affari costituzionali del Senato senza tuttavia essere approvati definitivamente. Anche nella XV legislatura è stato avviato, sempre al Senato, l'esame di alcuni disegni di legge in materia, senza giungere alla loro approvazione. Nella XVI legislatura sono stati presentati, sia alla Camera, sia al Senato diversi progetti di legge in materia, tuttavia di nessuno di questi è stato avviato l'esame.

Si ricorda, altresì, che nella medesima legislatura il Parlamento ha approvato la legge n. 222 del 2012, che prescrive l’insegnamento dell’inno di Mameli nelle scuole italiane e riconosce il 17 marzo, data della proclamazione a Torino, nell'anno 1861, dell'Unità d'Italia, quale «Giornata dell'Unità nazionale, della Costituzione, dell'inno e della bandiera».

In conclusione, a distanza di oltre settanta anni dal provvedimento del primo Governo repubblicano che consentì l'uso provvisorio del «Canto degli italiani», il componimento appare meritevole di una legittimazione legislativa che ne sancisca il riconoscimento in tutte le sedi istituzionali.

 

Non essendovi richieste d'intervento in discussione generale,il PRESIDENTE comunica che i rappresentanti dei Gruppi parlamentari, per le vie brevi, hanno manifestato l'intenzione di rinunciare alla presentazione di emendamenti.

Avverte, quindi, che si procederà senz'altro alla votazione finale, in quanto il disegno di legge è composto da un unico articolo.

 

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva.

 

 

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI  

 

     Il PRESIDENTE avverte che la seduta, già convocata per le ore 8,45 di domani, giovedì 16 novembre, non avrà luogo.

 

La Commissione prende atto.

 

 

            La seduta termina alle ore 15,10.


 

RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2017) 481 definitivo

SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA SUSSIDIARIETA'

(Doc. XVIII, n. 224)

 

 

La Commissione,

esaminata ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6 del Regolamento, la proposta di Regolamento in titolo,

premesso che:

l'atto comunitario n. 481 reca una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014, con il quale è stato istituito uno specifico status giuridico europeo dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee, prevedendo che il loro finanziamento sia a carico del bilancio generale dell’Unione europea,

considerato, in particolare, che:

a seguito delle elezioni europee del 2014, è emersa la necessità di accrescere la partecipazione dei cittadini alle consultazioni elettorali, anche al fine di rafforzare la legittimità democratica del processo decisionale dell’Unione europea. Inoltre, è stata rilevata l'esigenza di evidenziare le affiliazioni tra i partiti nazionali ed europei;

sono state proposte, pertanto, alcune modifiche puntuali al regolamento vigente, per garantire una maggiore trasparenza dei finanziamenti europei destinati ai partiti politici europei e alle fondazioni a essi affiliate, al fine di rafforzare il legame della società civile con le istituzioni dell’Unione, in particolare il Parlamento europeo,

rilevato altresì che:

per risolvere il problema dell'adesione dei deputati a più di un partito, si consente solo ai partiti, e non più a singole persone, di sponsorizzare la creazione di un partito politico europeo. In questo modo, le entità prive di una sostanziale rappresentanza negli Stati membri avrebbero maggiori difficoltà a costituirsi come partiti a livello europeo e a ricevere finanziamenti europei;

si propone di abbassare il requisito di cofinanziamento al 10 per cento per i partiti politici europei e al 5 per cento per le fondazioni politiche europee, in modo da consentire l'impiego di una quota maggiore del finanziamento pubblico accantonato per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee;

si introduce l'obbligo per il partito politico europeo di riferire in merito alla pubblicazione - sui siti web dei suoi partiti membri - del suo programma politico e del suo logo, nonché di informazioni sulla rappresentanza di genere tra i candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e tra i suoi deputati al Parlamento europeo, al fine di ricevere finanziamenti;

al fine di migliorare la proporzionalità del finanziamento dell'Unione, in modo che sia collegato più chiaramente alla rappresentanza in Parlamento, si modifica il criterio di ripartizione, abbassando l’importo fisso al 5 per cento e aumentando la parte che viene suddivisa in ragione della quota di deputati eletti al Parlamento;

qualora un partito o una fondazione cessino di soddisfare uno qualsiasi dei criteri di registrazione, in particolare la rappresentanza e partecipazione alle elezioni europee, o laddove la registrazione si basi su informazioni errate o fuorvianti, si attribuisce all’Autorità preposta alla verifica delle condizioni per la registrazione la facoltà di cancellare dal registro il partito o la fondazione entro un termine ragionevole, a partire dal momento in cui avrebbe potuto accertare l'inosservanza di tali requisiti;

è inoltre previsto che l’ordinatore del Parlamento europeo provveda al recupero degli importi indebitamente versati presso persone che hanno svolto attività illecite, lesive degli interessi finanziari dell’Unione europea, a proprio beneficio o a favore di altre entità o persone;

con una ulteriore proposta di modifica, si stabilisce che la relazione di valutazione del Parlamento europeo sull'applicazione del regolamento vigente sia pubblicata nella prima parte dell'anno 2022, in modo che essa abbia ad oggetto anche le novelle introdotte con il regolamento in esame;

si introduce una disposizione transitoria, al fine di applicare i nuovi requisiti in materia di pubblicazione del programma e del logo dei partiti politici europei nonché delle informazioni sulla rappresentanza di genere già alle domande di finanziamento per il 2019, anno in cui si terranno le elezioni del Parlamento europeo,

valutato che:

l'atto comunitario introduce criteri più stringenti, suscettibili di realizzare un significativo avanzamento nella regolamentazione, anche per ovviare ad eventuali abusi che, in base alla normativa precedente, potevano essere posti in essere; benché gli obiettivi auspicati non possano considerarsi pienamente raggiunti, per quanto attiene allo specifico ambito di competenza assegnato alla commissione, si rileva che:

le modifiche proposte sono pienamente conformi al principio di sussidiarietà, in quanto le norme che disciplinano lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni possono essere definite solo a livello dell’Unione;

le modifiche proposte appaiono altresì in linea con il principio di proporzionalità, poiché non vanno oltre quanto necessario per raggiungere l’obiettivo a lungo termine di rafforzare la democrazia europea e la legittimità delle istituzioni dell’Unione, rendendo i partiti politici europei e le fondazioni soggetti democratici più efficaci e responsabili,

si pronuncia in senso favorevole, segnalando, in riferimento all'obiettivo della proposta di migliorare il grado di trasparenza dei partiti politici europei, l'opportunità di garantire la massima informazione anche sulla provenienza della parte di finanziamento non coperta dal bilancio dell'Unione europea e che i partiti sono tenuti a reperire per proprio conto.