Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 410 del 01/08/2017
Azioni disponibili
IN SEDE REFERENTE
(2864) Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale, approvato dalla Camera dei deputati
(514) DE POLI. - Modifiche all'articolo 639 del codice penale e altre disposizioni in materia di deturpamento e imbrattamento di beni di interesse culturale
(646) GIRO ed altri. - Delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale
(1046) MARCUCCI ed altri. - Nuove norme in materia di delitti contro l'ambiente e delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria penale in materia di reati contro il patrimonio culturale
(2632) LIUZZI e BRUNI. - Delega al Governo volta ad introdurre modifiche al codice penale in materia di danneggiamento del patrimonio culturale e ulteriori disposizioni in materia di tutela del patrimonio culturale
(Esame congiunto e rinvio)
Il relatore CUCCA (PD) illustra i provvedimenti in titolo che sono tutti volti a tutelare i beni d'interesse culturale e, più in generale. il patrimonio culturale, recando delle modifiche alla normativa vigente. In particolare il disegno di legge n. 514, d'iniziativa del senatore De Poli, reca modifiche all'articolo 639 del codice penale; il disegno di legge n. 646 d'iniziativa dei senatori Giro, Liuzzi ed altri contiene una delega al Governo per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale. Il disegno di legge n. 1046, d'iniziativa dei senatori Marcucci, Zanda e Casson, oltre a contemplare disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente, delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale e paesaggistico, indicando una serie di criteri e principi direttivi. La proposta legislativa, Atto Senato n. 2632, d'iniziativa dei senatori Liuzzi e Bruni, contiene una delega al Governo per il riordino e la revisione organica della disciplina in materia di tutela del patrimonio culturale, nonché per la introduzione di disposizioni in materia di tutela e valorizzazione preventiva del patrimonio culturale. Poi il disegno di legge n. 2864, d'iniziativa governativa, già approvato dalla Camera dei deputati, è più direttamente incisivo nella materia de qua, essendo volto a modificare la normativa vigente senza alcuna delega al Governo. Esso si compone di sette articoli. L''articolo 1 modifica il codice penale inserendovi tra i delitti il titolo VIII- bis "dei delitti contro il patrimonio culturale", al quale sono riconducibili alcune nuove fattispecie penali: furto di beni culturali (articolo 518-bis); appropriazione indebita di beni culturali (articolo 518-ter); ricettazione di beni culturali (articolo 518-quater); riciclaggio di beni culturali (articolo 518-quinquies); illecita detenzione di beni culturali (articolo 518-sexies); violazioni in materia di alienazione di beni culturali (articolo 518-septies); uscita o esportazione illecite di beni culturali (articolo 518-opties); danneggiamento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (articolo 518-novies); devastazione e saccheggio di beni culturali (articolo 518-undecies); contraffazione di opere d'arte (articolo 518-duodecies); attività organizzate per un traffico illecito di beni culturali (articolo 518-quaterdecies). Il nuovo titolo VIII-bis del codice penale prevede inoltre un'aggravante da applicare a qualsiasi reato concernenti beni culturali o paesaggistici, che rechi un danno grave nell'esercizio di un'attività professionale (articolo 518-quinquiesdecies). E' previsto inoltre la riduzione delle pene in caso di ravvedimento operoso (articolo 518-sexiesdecies); la confisca penale e obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere reato (articolo 518-septiesdecies); l'applicabilità delle disposizioni penali a tutela dei beni culturali anche ai fatti commessi all'estero. E' prevista poi una contravvenzione che punisce con l'arresto fino a due anni chiunque sia ingiustificatamente colto in possesso di strumenti per il sondaggio del terreno, apparecchiature per la rilevazione dei metalli in aree di interesse archeologico. L'articolo 2 modifica l'articolo 51 del codice di procedura penale per inserire il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali (nuovo articolo 518-quaterdecies del codice penale), nell'elenco dei delitti per i quali le indagini sono di competenza della procura distrettuale. L'articolo 3 modifica la disciplina delle attività sotto copertura. L'articolo 4 modifica il decreto-legislativo n. 231 del 2001 prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i reati contro il patrimonio culturale siano commessi a vantaggio delle stesse. L'articolo 5 abroga alcune disposizioni con finalità di coordinamento del nuovo quadro sanzionatorio penale. In particolare nel codice penale sono abrogati l'articolo 639, l'articolo 733 e l'articolo 734. Nel codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, sono abrogati gli articolo 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179. L'articolo 6 reca invarianza finanziaria della riforma.
Infine l'articolo 7 prevede l'entrata in vigore della riforma il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Prospetta fin da ora l'opportunità che il disegno di legge n. 2864 testé illustrato possa essere assunto come testo base per il prosieguo dell'esame, in quanto reca una disciplina più ampia ed articolata nella materia de qua.
La senatrice MUSSINI (Misto) chiede fin da ora che nella prossima seduta utile il relatore, anche mediante un supplemento di relazione, si soffermi più nel dettaglio sulla definizione di "patrimonio culturale".
Il seguito dell'esame congiunto, è quindi rinviato.