Legislatura 17ª - 2ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 410 del 01/08/2017

EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE 

N. 2284

Art.  1

1.1000

LA RELATRICE

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

            «b) quanto all'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni:

1.      istituire presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, assicurando che l'attività dell'Ufficio sia esercitata in ambienti e locali separati, adeguati ai minori di età ed alle esigenze che derivano dalla natura dei procedimenti attribuiti allo stesso;

2.      prevedere che presso ciascun tribunale circondariale sia costituita un'articolazione monocratica dell'Ufficio del Giudice di cui al numero 1), alla quale siano assegnati uno o più magistrati componenti la predetta sezione;

3.      istituire l'Ufficio di cui al numero 1) sul modello della sezione specializzata lavoro prevedendo che i magistrati siano assegnati all'Ufficio a seguito di concorso bandito dal C.S.M., che siano assegnati ad esso in via esclusiva, che esercitino le funzioni in via esclusiva e con insussistenza del divieto di permanenza ultradecennale;

4.      prevedere che presso il tribunale distrettuale l'Ufficio operi anche in composizione monocratica e con competenza limitata al circondario del medesimo tribunale relativamente agli affari di cui al numero 9);

5. prevedere che l'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni di cui al numero 1) giudichi:

5.1.1) in sede distrettuale, in composizione collegiale integrata da un componente esterno laico scelto tra laureati in pedagogia, psicologia, medicina e chirurgia con specializzazione in psichiatria o neuropsichiatria infantile, scienze del servizio sociale, dotato di comprovata esperienza almeno decennale, nelle materie indicate al n.11);

5.1.2) in sede distrettuale, in ambito penale minorile, in composizione collegiale integrata da due componenti esterni laici, come prevista dall'ordinamento giudiziario per le funzioni esercitate dagli organi giudiziari di cui all'art. 2 Decr. Pres. Rep. 22 settembre 1988, n.448, esercitando la giurisdizione in ogni procedimento penale attualmente attribuito al tribunale per i minorenni secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni di cui al predetto decreto;

5.1.3) in sede distrettuale, in composizione collegiale non integrata nelle materie indicate al n.10);

5.1.4) in sede circondariale, in composizione monocratica;

 

6.      quanto ai procedimenti in sede di appello contro i provvedimenti emessi dall'Ufficio del Giudice di cui ai numeri 5.1.1), 5.1.2), 5.1.3) e 5.1.4) dettare una disciplina che preveda l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la persona, le relazioni familiari e i minorenni per la trattazione dei procedimenti in appello, con integrazione di componenti laici per le materie attribuite alla sezione distrettuale di cui al n. 10) e per i procedimenti penali minorili; prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;

 

7.      istituire nelle procure della Repubblica presso i tribunali aventi sede nei capoluoghi di distretto di corte di appello l'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, a cui sono attribuite, in via esclusiva, le competenze di cui al numero 13), da esercitarsi anche presso le articolazioni circondariali dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nominare il procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica presso le Corti di appello, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche in materia; prevedere che per l'esercizio delle attribuzioni in sede circondariale possano essere delegati, per il compimento di specifici atti, i magistrati addetti alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario; prevedere che i magistrati dell'Ufficio del Pubblico Ministero in materia di persona, relazioni familiari e minorenni siano addetti esclusivamente alle predette funzioni;

8. prevedere che in primo grado siano decisi nella composizione monocratica a norma dei numeri 5.1.4) e 4) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni ed al tribunale ordinario in materia di stato e capacità della persona e di rapporti di famiglia, salvo che non siano già espressamente attribuiti alla competenza dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in sede distrettuale, quali:

8.1) i procedimenti sulla crisi della coppia, quali separazione, divorzio, scioglimento dell'unione civile, affidamento e mantenimento dei figli dei genitori non coniugati, risoluzione del contratto di convivenza e convivenze di fatto;

8.2) le azioni sulla validità del matrimonio, dell'unione civile e dei contratti di convivenza;

8.3) i procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile;

8.4) le azioni di risarcimento del danno per illeciti connessi alle relazioni di convivenza e familiari;

8.5) i procedimenti di opposizione ai decreti ingiuntivi in materia di famiglia, nonché quelli previsti dalla legge n. 76 del 2016 e relative opposizioni;

8.6) i procedimenti relativi al mantenimento dei figli maggiorenni, nonché quelli di cui agli articoli 316-bis e quelli in materia di alimenti a norma degli articoli 433 e seguenti del codice civile;

8.7) gli ordini di protezione contro gli abusi familiari;

8.8) i procedimenti a tutela delle relazioni del minorenne con gli ascendenti ed altri familiari;

8.9) i procedimenti di adozione dei maggiorenni;

8.10) i procedimenti relativi agli atti dello stato civile;

8.11) i procedimenti di competenza del giudice tutelare.

 

9.prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, in composizione collegiale non integrata di cui al numero 5.1.3), i reclami sui provvedimenti provvisori emessi dal giudice monocratico nei procedimenti in materia di separazione e divorzio e in materia di filiazione fuori dal matrimonio all'esito della prima comparizione personale delle parti e quant'altro previsto al n.9; la sottrazione internazionale di minori; i procedimenti di cui alla legge n. 164 del 1982; i procedimenti di cui all'articolo 31, commi 3 e 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 recante Testo unico sull'immigrazione; i procedimenti per l'apertura e la gestione della tutela dei minori stranieri non accompagnati e i procedimenti relativi ai minori richiedenti protezione internazionale; alla trattazione dei procedimenti di cui al presente numero, fatta eccezione per i reclami, procede il giudice istruttore;

10. prevedere che siano decisi dall'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni in composizione collegiale integrata di cui al n. 5.1.1):

10.1) i procedimenti di cui all'articolo 330, 332 e 333 del codice civile, quest'ultimo inteso come tutti i casi in cui viene limitata, di fatto, la responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori;

10.2) tutti i procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184;

10.3) i procedimenti di adozione dei minorenni; 

10.4) i procedimenti amministrativi previsti dall'articolo 25 del regio decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge-27 maggio 1935, n. 835;

10.5) i procedimenti relativi a minorenni sottoposti a programmi di protezione;

 

11.prevedere che quando sono in corso, dinanzi all'Ufficio distrettuale i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, e dinanzi all'articolazione monocratica il giudizio di separazione o divorzio o il giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, l'intera causa sia rimessa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice rimettente; la trattazione dei procedimenti di cui al numero 10) è collegiale ma per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato uno componente togato, ove opportuno unitamente al componente laico; quando il procedimento è rimesso al collegio dal Giudice monocratico della articolazione circondariale, l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

12. prevedere che, quando il giudice monocratico dell'articolazione circondariale e del distrettuale, innanzi al quale pendono procedimenti di separazione o divorzio o procedimenti di cui all'articolo 316 del codice civile o di affidamento dei figli di genitori non coniugati, ritiene che sussistano i presupposti per l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, acquisito il parere del pubblico ministero, rimette l'intera causa al collegio dell'Ufficio del Giudice per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni distrettuale del quale deve far parte il giudice remittente, ferma restando la competenza all'adozione dei provvedimenti temporanei e urgenti; per l'assunzione dei mezzi istruttori può essere delegato un componente togato, unitamente - ove opportuno - al componente laico; l'assunzione dei mezzi istruttori, ove delegata ad un giudice assegnato alla articolazione circondariale di provenienza della causa, si svolge preferibilmente in sede circondariale;

13. attribuire in via esclusiva alla competenza dell'Ufficio del Pubblico Ministero istituito nelle procure della Repubblica presso i tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni di cui al numero 1) le competenze in materia di esercizio dell'azione penale minorile, di esercizio dell'azione civile nei procedimenti di competenza dell'ufficio distrettuale, il ruolo di parte nei procedimenti civili minorili e l'intervento ai sensi dell'articolo 70 del codice di procedura civile nonché le competenze di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n.132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162; e tutte le altre attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 8), 9), 10) e nei procedimenti penali attualmente di competenza del tribunale per i minorenni; prevedere l'esclusività delle funzioni dei magistrati assegnati;

14. disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni, sia in sede distrettuale che circondariale, secondo criteri di uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e degli altri soggetti vulnerabili ed alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e favorendo il ricorso alla mediazione familiare, ed in particolare secondo i seguenti criteri:

14.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti consensuali di separazione e divorzio e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:

14.1.1) l'introduzione del procedimento con ricorso congiunto;

14.1.2) la comparizione davanti giudice monocratico il quale, ravvisati i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta ritenuto necessario, omologa le condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio ovvero emette la sentenza di divorzio congiunto o di scioglimento dell'unione civile;

14.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale, in materia di filiazione fuori del matrimonio e di responsabilità genitoriale la quale preveda:

14.2.1) nella eventuale fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al Pubblico Ministero presso l'Ufficio per la persona, le relazioni familiari ed i minorenni sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;

14.2.2) il procedimento secondo un modello bifasico, che preveda una fase sommaria, per provvedere – se necessario - in via anticipatoria ovvero per l'assunzione di provvedimenti da adottare in via di urgenza, ed una fase di merito, secondo le regole di un rito interamente disciplinato dalla legge ma adattabile alla fattispecie concreta;

14.2.3) introduzione del procedimento con ricorso, che assicuri il contradittorio delle parti prima dell'udienza della fase sommaria; svolgimento di un'udienza di comparizione delle parti entro il termine di 40 giorni dal deposito del ricorso; notifica del ricorso da effettuarsi 30 giorni prima dell'udienza; termine a difesa di 10 giorni prima dell'udienza; l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età;

14.2.4) proposizione delle domande e allegazione dei fatti e dei documenti negli atti introduttivi;

14.2.5) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione, di divorzio, o scioglimento dell'unione civile sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori;

14.2.6) svolgimento della prima udienza di comparizione delle parti davanti al giudice monocratico circondariale o al collegio distrettuale, il quale:

14.2.6.1) ascolta le parti, assistite dai loro difensori;

14.2.6.2) ascolta il minore, se necessario, ai sensi dell'articolo 336-bis del codice civile e dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, in apposita udienza successiva, assicurando la videoregistrazione dell'ascolto, con facoltà del giudice di farsi assistere da un ausiliario e diritto del difensore del minore di partecipare all'ascolto;

14.2.6.3) nomina un curatore speciale, se del caso avvocato, in caso di conflitto di interessi tra il minore ed i suoi rappresentanti legali ai fini dell'integrazione del contraddittorio e nomina d'ufficio un difensore tecnico ove il curatore non si costituisca o non vi provveda;

14.2.6.4) tenta la conciliazione tra le parti, laddove richiesto;

14.2.6.5) adotta i provvedimenti urgenti o comunque provvisori, sinteticamente motivati;

14.2.6.6) dispone per il prosieguo e fissa un termine alle parti per l'articolazione di nuove domande, l'allegazione di fatti nuovi e la deduzione di prove ed un termine per la replica, termini decadenziali in materia di diritti disponibili

14.2.7) quanto ai provvedimenti provvisori ed urgenti, prevedendo in particolare:

14.2.7.1) l'applicazione ai provvedimenti anticipatori ed urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;

14.2.7.2) la reclamabilità dei provvedimenti provvisori, ai sensi dell'articolo 669-terdecies c.p.c, davanti alle sezioni specializzate del tribunale in composizione collegiale, in diversa composizione qualora siano reclamati provvedimenti collegiali, ovvero in composizione di cui non faccia parte il giudice monocratico, qualora sia reclamato un provvedimento di giudice monocratico;

14.2.7.3) l'ultrattività dei provvedimenti provvisori;

14.2.7.4) la modificabilità e revocabilità, nel giudizio di merito, dei provvedimenti provvisori in caso di modifiche sopravvenute della situazione di fatto o in diritto, o comunque se non più rispondenti all'interesse del minore o del soggetto vulnerabile, con provvedimenti reclamabili davanti alle sezioni specializzate in composizione collegiale;

14.2.7.5) la facoltà per i servizi alla persona o le forze dell'ordine di adottare, prima dell'apertura del procedimento, provvedimenti urgenti di allontanamento del minore o del soggetto vulnerabile in caso di grave pericolo alla sua incolumità con obbligo di comunicazione immediata al Pubblico Ministero presso l'Ufficio del Giudice per la persona e la famiglia, il quale entro le successive 48 ore deve formulare richiesta al Giudice nell'articolazione monocratica circondariale ai fini della conferma, della modifica o della revoca del provvedimento; prevedere che il giudice nomini difensori d'ufficio alle parti; prevedere che il Giudice monocratico, sentite le parti le parti interessate, adotti i provvedimenti necessari entro il termine di dieci giorni dalla richiesta del P.M; reclamabilità del provvedimento del giudice monocratico;

14.2.8) quanto alla fase istruttoria, fermi restando i poteri officiosi del giudice a tutela dei soggetti vulnerabili, riconoscimento del pieno diritto alla prova delle parti secondo i seguenti princìpi:

14.2.8.1) concentrazione dell'istruzione probatoria, sempre aperta al contraddittorio delle parti e dei consulenti;

14.2.8.2) obbligo del giudice di motivare sulle istanze istruttorie delle parti nei termini previsti dal codice di rito;

14.2.8.3) disciplinare l'apporto dei servizi alla persona, istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare dagli enti locali, dalle aziende sanitarie locali nonché da soggetti privati con esse convenzionati, con salvaguardia, in sede processuale, dei diritti di difesa e del contraddittorio, mediante partecipazione alla fase di indagine psico-socio-ambientale di un esperto eventualmente designato da ciascuna delle parti;

14.2.8.4) riordino della disciplina delle garanzie patrimoniali di cui all'articolo 3, comma 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219, con adozione di un unico modello di cui all'articolo 8 della legge 1º dicembre 1970, n. 898, con eliminazione del limite del 50 per cento, previsti ai commi 6 e 7;

14.2.8.5) riordino della disciplina dei poteri di indagine del giudice, con riferimento agli articoli 155-quinquies e 155-sexies c.p.c. e del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162;

14.2.9) quanto alla fase decisoria, prevedere che il giudice inviti le parti a concludere, fissando termini per la presentazione di memorie conclusionali e per la relativa replica;

14.2.10) prevedere che le decisioni siano rese con sentenza;

14.2.11) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza, prevedendo in particolare:

14.2.11.1) la competenza del giudice che ha emanato il provvedimento per l'esecuzione dei provvedimenti sulle relazioni personali provvisori ed urgenti o comunque interinali ovvero del giudice di primo grado per i provvedimenti di carattere definitivo;

14.2.11.2) la disciplina dell'affidamento dei minorenni a terzi, compreso l'affidamento ai servizi sociali;

14.2.11.3) una norma generale sull'attuazione delle misure esecutive, provvisorie e definitive, che assicuri una regolamentazione del processo esecutivo discrezionale, le cui forme siano stabilite dal giudice competente con provvedimenti reclamabili al collegio;

14.2.11.4) adeguate misure di esecuzione indiretta e coercitiva, quali quelle già previste dagli articoli 709-ter e 614-bis del codice di procedura civile, con precisazione non tassativa ma esemplificativa delle fattispecie che possono dare luogo a sanzioni, determinate in un minimo ed un massimo, applicate dal giudice;

14.2.12) quanto alla fase di impugnazione, prevedere la disciplina delle impugnazioni secondo i seguenti criteri:

14.2.12.1) disciplina speciale del procedimento di appello avverso i provvedimenti conclusivi dei procedimenti giurisdizionali, che segua lo stesso rito, derogando alle previsioni di cui agli articoli 342, 345 e 348-bis del codice di procedura civile, ad eccezione dei diritti disponibili, ed applicando i termini ordinari;

14.2.12.2) disciplina ordinaria del procedimento per il ricorso in cassazione, e applicazione dei termini ordinari;

14.2.12.3) diverso termine di impugnazione pari a trenta giorni, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, da effettuarsi a cura degli uffici giudiziari, nelle ipotesi di impugnazione di provvedimenti resi nei procedimenti di adottabilità e di sottrazione internazionale di minori;

15. sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;

16. prevedere che i magistrati assegnati all'Ufficio per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, i magistrati dell'ufficio del Pubblico Ministero di cui al numero 8) siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura, anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le Università e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche ed extragiuridiche necessarie e propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni in materia di famiglia e minori; prevedere anche per i componenti laici, con la funzione di integrare i collegi di cui al numero 5.1.1, l'obbligo formativo annuale per l'ingresso e la permanenza nella funzione, con specifici approfondimenti sul tema del giusto processo; prevedere l'organizzazione da parte della Scuola superiore della magistratura di specifici corsi di formazione per l'ingresso e la permanenza nella funzione di magistrato del tribunale della famiglia e della persona di cui alla presente lettera, aventi come obiettivo l'acquisizione delle conoscenze necessarie per il migliore esercizio delle funzioni;

17. prevedere la rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura e amministrativo degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni della presente lettera, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione di tali risorse, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sulla scorta di criteri predeterminati per la valutazione delle attitudini specifiche del magistrato per il conferimento delle funzioni di giudice o pubblico ministero presso l'ufficio del Giudice della persona, le relazioni familiari e i minorenni, tenendo conto dell'esercizio attuale di attività giurisdizionale nel settore in via esclusiva o prevalente, e in subordine dell'esercizio pregresso per almeno cinque anni e della partecipazione a specifici corsi di formazione in materia;

18. prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 15), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;

19. prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 5), con le funzioni di presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto in materia di persona, famiglia e minori;   prevedere che il presidente dell'Ufficio per la persona, la famiglia ed i minori ed il procuratore aggiunto abbiano, su delega del Presidente, la rappresentanza esterna del medesimo Ufficio in relazione alle materie attribuite all'Ufficio;

20. prevedere che nella copertura dei posti di organico presso l'ufficio del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni e la relativa procura della repubblica presso il medesimo ufficio sia data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

21. prevedere che per la copertura dei posti di organico presso i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti disponibili siano effettuate, su base nazionale, con espresso riferimento alle esigenze di assegnazione dei magistrati alle sezioni incaricate della trattazione esclusiva delle controversie devolute alla competenza del giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, apportando le modifiche necessarie alla disciplina relativa alla assegnazione dei magistrati alle sezioni; dovrà essere data altresì la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie devolute ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali per almeno due anni e per aver partecipato ai corsi di cui al numero 16) o per altro motivo, abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa in possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione;

22. prevedere che il giudice per la persona, le relazioni familiari e i minorenni, nell'articolazione circondariale in composizione monocratica di cui al n. 5.1.4) sia in possesso di specifica esperienza pluriennale, sulla scorta dei criteri predeterminati di cui al n. 17);

23. prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi, e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;

24. prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali presso i quali è istituito l'Ufficio distrettuale per la persona, le relazioni familiari e i minorenni;

25. prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie, anche sulla scorta dei criteri per l'attribuzione dei posti di organico di cui al numero 20 e 21.