Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00569 Testo 2

Atto n. 1-00569 (Testo 2)

(Riformulazione del n. 1-00569)

Pubblicato il 15 novembre 2016, nella seduta n. 722

BATTISTA , ORELLANA , LANIECE , BUEMI , LONGO Fausto Guilherme , BIGNAMI , FUCKSIA , BENCINI , ROSSI Maurizio , GAMBARO , PUPPATO

Il Senato,

premesso che:

la politica ambientale dell'Unione europea si fonda sui principi di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione alla fonte dei danni causati dall'inquinamento, nonché sul principio "chi inquina paga";

l'Unione europea, nel rispetto del principio di sussidiarietà, dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come, ad esempio, l'inquinamento dell'aria e dell'acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici;

l'articolo 11 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dispone che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e azioni dell'Unione, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile;

il Titolo XX del TFUE è dedicato all'ambiente, in particolare gli articoli da 191 a 193;

l'articolo 191 stabilisce gli obiettivi perseguiti dall'Unione europea in materia ambientale, ossia: salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana, utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali, nonché la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;

l'articolo 193 dispone che: "I provvedimenti di protezione adottati in virtù dell'articolo 192 non impediscono ai singoli Stati membri di mantenere e di prendere provvedimenti per una protezione ancora maggiore. Tali provvedimenti devono essere compatibili con i Trattati. Essi sono notificati alla Commissione";

premesso altresì che:

per emissioni odorigene, si intendono quelle che comunemente vengono definite odori, ovvero la sensazione soggettiva provocata dal contatto di molecole di sostanze volatili con recettori olfattivi;

la normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera degli impianti (ed in particolare, la parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006) si applica potenzialmente anche alle emissioni odorigene, ma, per il momento, prevede valori limite di emissioni e prescrizioni, finalizzati alla tutela della salute umana e dell'ambiente, che non sono specificamente funzionali a contrastare i profili olfattivi dell'inquinamento atmosferico. Le autorizzazioni alle emissioni possono pertanto fissare, caso per caso, sulla base dell'istruttoria autorizzativa, valori limite e prescrizioni anche funzionali a ridurre le emissioni odorigene, senza tuttavia disporre di parametri normativi di riferimento;

la norma UNI EN ISO 13725:2004, recante "Determinazione della concentrazione di odore mediante olfattometria dinamica", ha recepito la norma europea EN 13725:2003, che propone il modello UNI per la misurazione dell'impatto odorigeno, individua come unità di misura dell'impatto la cosiddetta unità odometrica o olfattometrica al metro cubo, la quale rappresenta il numero di diluizioni necessarie affinché almeno il 50 per cento degli esaminatori non avverta più l'odore del campione analizzato;

la citata norma stabilisce le modalità operative per la determinazione oggettiva della concentrazione di odori di un campione gassoso, utilizzando l'olfattometria dinamica, con lo scopo di fornire una base comune di valutazione delle emissioni di odori in tutti gli Stati membri;

come è noto, in base al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, non esiste l'obbligo di conformarsi alle norme tecniche, fino a quando non vengano richiamate da norme nazionali o comunitarie come metodo di misurazione di un determinato parametro;

considerato che:

la complessità del tema chiarisce l'attuale assenza di un chiaro sistema regolatorio internazionale riguardante la gestione delle emissioni odorose;

ad oggi, in Italia, l'inquinamento olfattivo non è disciplinato in maniera specifica dal legislatore e mancano completamente dei riferimenti normativi cogenti sui livelli di accettabilità degli odori e del disagio olfattivo;

il controllo e la regolamentazione dell'inquinamento olfattivo rappresentano aspetti di difficile gestione, la cui complessità è dovuta principalmente a 3 fattori: in primo luogo, in un ambiente aperto, le sostanze odoranti presenti possono essere in numero molto levato e spesso a concentrazioni talmente ridotte da renderne difficile la determinazione analitica; in secondo luogo l'intensità dell'inquinamento odorigeno è variabile a seconda del momento della giornata e delle condizioni meteoclimatiche; infine, come già accennato, la percezione dell'odore è un fattore altamente soggettivo;

in pochi Paesi vigono leggi specifiche che limitano le emissioni di odori da fonti industriali o che, altrimenti, definiscono criteri di qualità correlabili all'inquinamento olfattivo: nella maggior parte dei casi si tratta di linee guida applicate solo a specifici settori. Viceversa, rimangono molti Paesi dove una legislazione in materia è totalmente assente;

alcuni interventi normativi, a livello regionale, hanno iniziato a disciplinare le emissioni odorigene. Per esempio, apposite linee guida sono state prodotte dalla Regione Lombardia (delibera di Giunta regionale n. 12764 del 16 aprile 2013);

rilevato che:

sia nell'ordinamento italiano che in quello comunitario, il concetto di inquinamento atmosferico illecito è inscindibilmente legato alla sua lesività effettiva o probabile ovvero riconducibili ad un danno concreto o ad una situazione di pericolo;

la prima definizione espressa di inquinamento atmosferico nell'ordinamento italiano risale al decreto del Presidente della Repubblica n. 203 del 1988, recante "Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme sulla qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";

in particolare, all'articolo 2, comma 1, numero 1, veniva stabilito come "inquinamento atmosferico ogni modificazione della normale composizione o stato fisico dell'aria atmosferica, dovuta alla presenza nella stessa di uno o più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria; da costituire pericolo ovvero pregiudizio diretto o indiretto per la salute dell'uomo; da compromettere le attività ricreative e gli altri usi legittimi dell'ambiente; alterare le risorse biologiche e gli ecosistemi ed i beni materiali pubblici e privati";

tale definizione si basava su 2 elementi fondamentali: la modifica della normale composizione di un elemento ambientale, quale l'aria, ed i danni che tale modifica comporta o potrebbe comportare;

attualmente, per la definizione di inquinamento atmosferico, si rimanda all'articolo 268, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante "Norme in materia ambientale", dove per inquinamento atmosferico si intende "ogni modificazione dell'aria atmosferica, dovuta all'introduzione nella stessa di una o di più sostanze in quantità e con caratteristiche tali da ledere o da costituire un pericolo per la salute umana o per la qualità dell'ambiente oppure tali da ledere i beni materiali o compromettere gli usi legittimi dell'ambiente";

il testo unico ambientale, infatti, ricomprende potenzialmente l'inquinamento olfattivo nella definizione di "inquinamento atmosferico", di cui all'art. 268, comma 1, lettera a); tuttavia, come detto, contiene ad oggi valori limite e prescrizioni che non sono specificamente funzionali a contrastare i profili olfattivi dell'inquinamento atmosferico;

la molestia olfattiva è, nondimeno, da considerarsi come forma di inquinamento che può causare pesanti disagi per la qualità della vita e per l'ambiente ed ormai è consolidato l'orientamento giurisprudenziale che riconduce tale tipo di molestie al reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, "getto pericoloso di cose", che punisce "chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti";

una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione penale (sentenza n. 12019 del 2015), afferma che il reato di cui all'art. 674 del codice penale è configurabile anche in presenza di "molestie olfattive" promananti da impianto munito di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e rispettoso dei relativi limiti, non riferiti però agli odori;

si evince, dunque, dalla sentenza che vengono sanzionate le molestie olfattive, a prescindere dalla sussistenza dell'inquinamento atmosferico;

nel caso esaminato dalla sentenza, i valori limite autorizzati per le immissioni erano stati rispettati dall'imputato, tuttavia tali limiti non si riferivano agli odori e proprio gli odori erano risultati molesti, sulla base delle testimonianze degli abitanti residenti nelle vicinanze dell'impianto;

la sentenza ha inoltre individuato, quale parametro di legalità dell'emissione, quello della "stretta tollerabilità", attesa l'inidoneità ad approntare una protezione adeguata all'ambiente e alla salute umana del criterio della "normale tollerabilità", previsto dall'art. 844 del codice civile, che, in un'ottica strettamente individualistica e non collettiva, tiene conto non solo della sensibilità dell'uomo medio, ma anche della situazione locale (infatti, l'autorità giudiziaria nell'accertare il superamento della "normale tollerabilità" deve contemperare le esigenze della produzione con le esigenze della proprietà e può tener conto della priorità di un determinato uso);

in secondo luogo, la sentenza ha riconosciuto che, qualora difetti la possibilità di accertare strumentalmente in modo obiettivo l'intensità delle emissioni odorigene, la molestia olfattiva possa non esser "accertata" in via scientifica e "il giudizio sull'esistenza e sulla non tollerabilità delle emissioni odorigene può ben basarsi sulle dichiarazioni di testimoni, specie se a diretta conoscenza dei fatti, quando tali dichiarazioni non si risolvano nell'espressione di valutazioni meramente soggettive o in giudizi di natura tecnica, ma consistano nel riferimento a quanto oggettivamente percepito dagli stessi dichiaranti",

impegna il Governo:

1) ad adottare le opportune iniziative legislative al fine di disciplinare, in maniera specifica, e in conformità al vigente quadro normativo, l'inquinamento olfattivo, in particolare prevedendo norme:

a) che stabiliscano i livelli di accettabilità degli odori;

b) che siano applicabili a tutte le attività che, durante il loro esercizio, danno luogo ad emissioni odorigene;

2) ad intraprendere, eventualmente anche nelle sedi europee, ogni iniziativa utile a definire il quadro normativo di riferimento tenute presenti le peculiarità tecniche ed ambientali.