Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-03254

Atto n. 3-03254 (in Commissione)

Pubblicato il 26 ottobre 2016, nella seduta n. 709

ANITORI , CONTE , DALLA TOR , AIELLO , BILARDI , DI GIACOMO , PAGANO , ALBERTINI , ROSSI Luciano , FORMIGONI , D'ASCOLA , VICECONTE - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

il precariato dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) previsti dal decreto ministeriale n. 66 del 2001 in servizio presso le istituzioni scolastiche statali investe circa 890 lavoratori (a fronte dei 970 iniziali), distribuiti sul territorio nazionale nelle regioni Sicilia, Sardegna, Calabria, Campania, Lazio, Puglia, Abruzzo e Marche;

essi assicurano il funzionamento delle segreterie nelle istituzioni scolastiche e ricoprono posti vacanti in organico appositamente accantonati con successivi decreti ministeriali e decreti interministeriali; svolgono funzioni e mansioni ATA attribuiti a loro dalla legge n. 124 del 1999, dal decreto ministeriale n. 184 del 1999, dalla circolare ministeriale n. 245 del 1999, dal decreto interministeriale n. 201 del 2000, dal decreto ministeriale n. 66 del 2001, dal decreto ministeriale n. 11 del 2005, dal decreto interministeriale prot. n. 19280/2006 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 119 del 2009;

questi lavoratori vivono il dramma della precarietà da 27 anni, di cui 16 trascorsi nelle istituzioni scolastiche: i contratti di collaborazione coordinata e continuativa sono stati annualmente prorogati, senza soluzione di continuità, dal 1° luglio 2001 ad oggi con apposita voce di bilancio prevista dalle norme in essere. Tale condizione di precarietà ha determinato una questione sociale molto seria, che non investe unicamente lo svolgimento dell'attività lavorativa, ma anche aspetti di carattere economico e sociale; in generale si rilevano: disparità di trattamento fra lavoratori che svolgono le stesse funzioni e mansioni, diseguaglianza nella tutela dei diritti dei lavoratori e violazione delle norme vigenti;

considerato che:

la lunga condizione di precarietà, l'assenza di una procedura per la stabilizzazione dei lavoratori e l'impossibilità loro di partecipare alla procedura concorsuale prevista dall'articolo 554 del decreto legislativo n. 297 del 1994 ha determinato una grave condizione previdenziale che non consentirà ai lavoratori co.co.co. di percepire un assegno pensionistico tale da garantire almeno un'esistenza dignitosa al termine del percorso lavorativo;

infatti, in considerazione dell'età anagrafica dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, compresa fra i 50 e i 65 anni, i versamenti pensionistici non consentiranno di ottenere un assegno pensionistico mensile che superi i 300 euro: un sessantacinquenne, ad oggi, potrà percepire un'indennità pensionistica di 223,37 euro. Se le condizioni di salute lo permetteranno, lo stesso lavoratore potrà prorogare la sua attività lavorativa sino ai 70 anni, per percepire una pensione di 318,13 euro, sempre che i suoi contributi previdenziali ricoprano l'intero periodo lavorativo e si raggiunga il versamento contributivo minimo annuo previsto da circolare dell'INPS;

al contempo un più giovane lavoratore co.co.co. di 50 anni potrà percepire, una volta raggiunti i 65 anni, una pensione di 507,65 euro;

considerato, inoltre, che:

l'attuale condizione dei lavoratori co.co.co è stata determinata da: 1) la mancata applicazione delle norme che nel tempo ne hanno statuito la stabilizzazione. Infatti il decreto ministeriale n. 81 del 2000 all'art. 4 stabilisce che il percorso di stabilizzazione si sarebbe dovuto concretizzare entro 5 anni; 2) la mancata copertura previdenziale nell'ambito dell'espletamento dell'attività lavorativa, in quanto non è stato garantito il minimo contributivo necessario ai fini previdenziali come previsto dalle circolari INPS; 3) il continuo aumento delle aliquote previdenziali passate dal 14 per cento all'attuale 32 per cento, senza che vi sia stato un adeguamento integrativo nel finanziamento complessivo; 4) il mancato rifinanziamento del fondo dell'occupazione che finanziava quota parte della contribuzione previdenziale; ciò ha causato il costante depauperamento dell'indennità salariale che nell'ultimo decennio non è stata mai adeguata; 5) l'esclusione dalla procedura concorsuale per l'accesso ai ruoli, malgrado norme in essere statuiscano il diritto a parteciparvi. Tale esclusione ha impedito, di fatto, per 16 lunghi anni, la stabilizzazione del rapporto di lavoro in violazione della normativa;

al contempo, i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata, pur essendo esclusi da ogni diritto, sono inseriti a pieno titolo nell'organizzazione scolastica dove svolgono funzioni e mansioni ATA alla pari dei colleghi di ruolo e dei precari ATA, lavorando su posti liberi accantonati in organico, e soggetti a tutti i doveri del dipendente subordinato a tempo indeterminato, primo fra tutti la mobilità applicata secondo le regole del personale ATA di ruolo, così come disciplinato dal contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola;

quindi il loro status lavorativo è contrattualmente atipico (contratto di collaborazione coordinata e continuativa), ma di fatto nell'espletamento delle funzioni è di lavoratore subordinato a tutti gli effetti, in quanto interni all'amministrazione e soggetti a tutti i doveri del personale dipendente subordinato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuna l'attivazione urgente di un percorso di stabilizzazione di tutti i lavoratori co.co.co. di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001, occupando i posti liberi in organico accantonati e dislocando le unità eccedenti presso gli uffici periferici dell'amministrazione degli uffici scolastici regionali ed amministrazione trasparente, in modo tale da garantire al suddetto personale il raggiungimento del minimo contributivo per beneficiare successivamente di un assegno pensionistico dignitoso e consono alle mansioni svolte sino ad oggi, seppur in un quadro normativo incerto e alquanto penalizzante.