Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00326
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Atto n. 2-00326 (procedura abbreviata)
Pubblicato il 24 novembre 2015, nella seduta n. 541
ROMANI Paolo , BERNINI , ALICATA , AMIDEI , ARACRI , BERTACCO , BOCCARDI , CALIENDO , CARDIELLO , CARRARO , CERONI , D'ALI' , DE SIANO , FASANO , FAZZONE , FLORIS , GALIMBERTI , GASPARRI , GHEDINI Niccolo' , GIBIINO , MALAN , MANDELLI , MARIN , MATTEOLI , MESSINA , PALMA , PELINO , PICCINELLI , PICCOLI , RAZZI , RIZZOTTI , ROSSI Mariarosaria , SCIASCIA , SCILIPOTI ISGRO' , SCOMA , SERAFINI , SIBILIA , VILLARI , ZUFFADA , BOCCA , BONFRISCO , D'AMBROSIO LETTIERI , LIUZZI , MILO , TARQUINIO , ZIZZA , ARRIGONI , VOLPI - Al Ministro della giustizia. -
Premesso che:
l'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2, sancendo i principi del "giusto processo", stabilisce che ogni processo debba svolgersi di fronte ad un giudice indipendente, terzo e imparziale;
l'art 24 della Costituzione, garantendo la possibilità per tutti di agire in giudizio e sancendo quindi l'inviolabilità del diritto di difesa, pone le basi essenziali della tutela giudiziaria e, di conseguenza, del diritto ad un giudizio imparziale;
l'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo sancisce il diritto di ogni persona a che la sua causa sia esaminata equamente e da un tribunale terzo e imparziale;
i requisiti di imparzialità e terzietà del giudice sono definiti in modo pressoché unanime da giurisprudenza e autorevole dottrina come caratteristica di neutralità del giudice, che deve agire libero da ogni tipo di interesse, pregiudizio e preconcetto;
rilevato, inoltre, che:
la Corte di cassazione, Sezione II, con sentenza del 23 luglio 2014, n. 32619, ha stabilito che il giudice d'appello deve rinnovare l'istruttoria se vuole dare una diversa valutazione della prova testimoniale, sia nel caso in cui egli voglia riformare in peius la sentenza di assoluzione di primo grado, che nel caso in cui vi sia già stata condanna;
la Corte europea dei diritti dell'uomo, Sezione III, interpretando l'articolo 6 della Convenzione, con sentenza del 5 luglio 2011 (Dan contra Moldavia), ha sancito l'obbligo del giudice d'appello di riesaminare il testimone, qualora intenda utilizzare in modo difforme dal giudice di primo grado la sua dichiarazione, per "ascoltarlo personalmente e così valutarne l'attendibilità intrinseca";
considerato, altresì, che:
alla luce del differente giudizio della Corte di appello, in contrasto con quanto affermato dalla Corte di cassazione con la citata sentenza n. 32619/2014, il Ministro in indirizzo dovrebbe, a giudizio degli interpellanti, chiarire come possa essere assicurato il rispetto dei principi affermati dalla Corte di cassazione medesima, oltre a provocare una maggiore e più approfondita riflessione sul tema del ribaltamento delle sentenze ed in particolare sul ribaltamento dell'assoluzione, soprattutto laddove questo venga fatto dipendere da una diversa valutazione dei fatti;
il 27 ottobre 2014, la III Sezione della Corte d'appello di Roma ha condannato a 2 anni e 6 mesi di reclusione per peculato (dopo che i pubblici ministeri avevano chiesto la condanna a 2 anni di reclusione) un senatore in carica, dopo che lo stesso era stato assolto in primo grado, nel febbraio 2013. Peraltro, il giudice ha fissato anche per lo stesso periodo la durata della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici;
il 12 novembre 2015, la VI Sezione penale della Corte di cassazione ha poi confermato la condanna a 2 anni e mezzo e l'interdizione dai pubblici uffici per l'intera durata della pena principale, come stabilito dalla Corte d'appello di Roma il 27 ottobre 2014;
giova, inoltre, evidenziare, secondo gli interpellanti, la grave circostanza che ha visto la presenza, all'interno del collegio giudicante in appello, di un magistrato, ex parlamentare de L'Ulivo, nonché sottosegretario di Stato per l'interno durante i Governi Prodi I e D'Alema I;
risulta inoltre agli interpellanti che, a 3 giorni dalla data fissata per l'udienza presso la Corte di cassazione, sia stata modificata la composizione del collegio giudicante, sostituendone il presidente,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo, titolare dell'azione disciplinare, non intenda aprire un procedimento nei confronti di questo magistrato che, ricorrendone le condizioni, non si è astenuto dal partecipare ai lavori del collegio di Corte di appello;
come valuti il fatto che un esponente politico, seduto in Parlamento dal 1996 al 2008, sottosegretario di autorevoli Ministri dell'interno durante i Governi Prodi I e D'Alema I, possa far parte di un collegio di Corte d'appello che giudica un esponente politico eletto in un partito avversario: un collegio che, infliggendo una pena superiore a quella richiesta dal pubblico ministero, nei fatti decreta la decadenza dell'avversario politico/imputato dalla carica di parlamentare;
come valuti il fatto che lo stesso collegio di Corte d'appello, composto, fra gli altri, dal giudice avente le caratteristiche citate, nel giudicare lo stesso imputato menzionato, capovolga la sentenza di assoluzione emessa dal giudice di primo grado, adottando una pronuncia di condanna, senza prima procedere alla riapertura dell'istruttoria, riascoltando i testimoni o assumendo nuove prove, come invece previsto dall'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
se, in base agli elementi istruttori che il Ministro può acquisire esercitando le prerogative conferitegli dalla normativa vigente, corrisponda al vero e, in caso affermativo, per quale motivo, che a 3 giorni dalla data fissata per l'udienza presso la Corte di cassazione, venga modificata la composizione del collegio giudicante, sostituendone il presidente e, altresì, se tale sostituzione non implichi una violazione della norma di cui all'articolo 25, comma primo, della Costituzione, che impone di non distogliere le persone giudicate dal giudice naturale precostituito per legge.