Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02370
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Atto n. 3-02370 (in Commissione)
Pubblicato il 16 novembre 2015, nella seduta n. 537
BENCINI , ROMANI Maurizio , BIGNAMI , MOLINARI , MASTRANGELI - Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. -
Premesso che:
la Cesd Srl (Corsi editati schede dispense), conosciuta anche come Cepu education group, è un'azienda che opera nel settore dell'istruzione e della formazione professionale. In Italia sono presenti 120 centri studio ove vengono offerti servizi universitari, valutazione crediti formativi, corsi di abilitazione professionale, assistenza all'estero per corsi di laurea e/o abilitazione, corsi di lingua inglese e d'informatica. Ogni centro è anche un "punto informativo accreditato" dell'università telematica "e-Campus", con funzioni di segreteria e assistenza allo studio in presenza;
per ogni necessità di studio, Cepu mette a disposizione un "tutor conoscitore delle tecniche di apprendimento" che aiuta lo studente ad acquisire il metodo di studio più adatto alle sue caratteristiche. Il gruppo Cesd si avvale di oltre 3.000 dipendenti e collaboratori;
considerato che:
è circostanza nota come l'inquadramento contrattuale dei tutor sia avvenuto, per la maggior parte delle assunzioni, attraverso le cosiddette collaborazioni a progetto e/o comunque mediante contratti di lavoro atipico, caratterizzati da maggiore flessibilità del lavoro;
dalle fonti giornalistiche si apprende di come, già da alcuni mesi, l'azienda versi in cattive acque. Nello specifico, si tratta di una grave crisi finanziaria, aggravata dai contenziosi pendenti tanto con l'Inps quanto con l'Inail. Ed invero, si viene a conoscenza di come nel 2015 l'azienda abbia accumulato debiti superiori a 50 milioni di euro e di come, nel mese di aprile, abbia presentato ricorso volto all'apertura della procedura di concordato preventivo. Ed ancora, le notizie riportano la chiusura di alcune sedi presenti sul territorio nazionale, nonché il licenziamento di numerosi tutor;
la Procura della Repubblica di Roma ha ordinato il sequestro di 3 milioni di euro pari all'IVA non versata all'erario. Ed ancora, la società sembra aver assunto la veste di debitrice anche nei confronti dei fornitori, inclusi i tutor inquadrati quali collaboratori a progetto e/o coordinati e continuativi;
in particolare, con riferimento a quest'ultima circostanza, si apprende di come i contributi previdenziali spettanti ai collaboratori, quelli trattenuti alla fonte, non siano stati regolarmente versati. Occorre considerare che un simile modo di procedere, laddove gli eventi narrati dovessero corrispondere alla realtà, ha delle conseguenze evidentemente sensibili, in termini negativi, per i lavoratori. Ed invero, la riforma apportata dal "Jobs act" di cui alla legge n. 183 del 2014 prevede che in relazione agli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata "DIS_COLL";
al fine del riconoscimento della DIS-COLL è necessario poter far valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell'anno solare precedente l'evento di cessazione del lavoro all'evento congiuntamente, nell'anno solare in cui si verifica l'evento di cessazione dal lavoro, a un mese di contribuzione oppure un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, di durata pari almeno ad un mese e che abbia dato luogo a un reddito almeno pari alla metà del importo che dà diritto all'accredito di un mese di contribuzione. Tuttavia, è evidente che quanto riferito sul mancato versamento regolare della contribuzione a favore dei collaboratori e tutor ha enormi conseguenze sui medesimi, i quali, infatti, non otterrebbero il riconoscimento della DIS-COLL (almeno 3 mesi di contributi a partire dal 1° gennaio 2014 ed una mensilità nel 2015);
considerato inoltre che:
la procedura di concordato preventivo prevista dalla "legge fallimentare" di cui al regio decreto n. 267 del 1942 rappresenta (unitamente all'accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato) uno degli strumenti di composizione concordata della crisi d'impresa che il legislatore ha rivisitato (e introdotto ex novo quanto all'accordo di ristrutturazione dei debiti e al piano attestato) con la riforma del 2006 e il successivo decreto correttivo del 2007. La procedura di concordato preventivo si apre con la presentazione di un ricorso da parte dell'imprenditore in stato di crisi o addirittura di insolvenza, con cui lo stesso propone ai suoi creditori un piano teso a consentire la loro soddisfazione in qualsiasi forma;
a parere degli interroganti, i lavoratori devono essere garantiti indipendentemente da una verifica sulla correttezza o meno dei comportamenti della società per la quale hanno svolto la loro prestazione lavorativa, e senza, dunque, dover rispondere delle responsabilità altrui,
si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo intenda intraprendere le opportune iniziative per valutare nel dettaglio l'attendibilità di quanto riportato dalle fonti giornalistiche;
se intenda attivarsi affinché la procedura di concordato preventivo conduca alla soddisfazione delle ragioni creditizie dei tutor coinvolti;
se intenda, in ogni caso, attivarsi per il riconoscimento dell'indennità disoccupazione mensile, denominata DIS_COLL, a favore dei tutor coinvolti al fine di non penalizzarli ulteriormente.