Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00237 Testo 2

Atto n. 1-00237 (Testo 2)

(Riformulazione del n. 1-00237)

Pubblicato il 28 luglio 2015, nella seduta n. 492

BOCCHINO , BATTISTA , CASALETTO , BIGNAMI , CAMPANELLA , MASTRANGELI , ROMANI Maurizio , BENCINI , BLUNDO , ORELLANA , MONTEVECCHI , MUSSINI

Il Senato,

premesso che:

l'istruzione tecnica e professionale e, in generale, il raccordo tra scuola e lavoro, che ne è il perno, assumono sempre più un ruolo essenziale per l'inserimento lavorativo dei giovani e il rilancio del Paese nel contesto competitivo internazionale;

gli istituti tecnici e professionali sono stati una delle chiavi per circoscrivere e comprendere il boom economico italiano del secondo dopoguerra, rappresentando un asset strategico per il nostro Paese ma svolgendo al tempo stesso anche un ruolo di ascensore sociale;

negli ultimi 20 anni si è diffusa invece un'idea che tende a svalutare l'istruzione tecnica e professionale: una concezione che contrappone "cultura" e "lavoro" in nome di una supposta, quanto discutibile, subalternità delle professioni tecniche;

la difficile contingenza economica, in cui il nostro Paese si trova, impone di rivalutare il ruolo e la funzione dell'istruzione per ritornare a intendere la scuola come privilegiato luogo formativo, valorizzando tutte le potenzialità dei contesti di lavoro;

è necessaria, pertanto, una riscoperta e valorizzazione del lavoro nelle sue valenze culturali e pedagogiche;

da un punto di vista quantitativo è comunque significativo rilevare, a fronte di una diminuzione consistente delle iscrizioni che è seguita alla considerazione minore della scuola professionale e tecnica, che la somma degli studenti che rientrano nell'ambito dell'istruzione tecnica e professionale (si contano, rispettivamente, nei tecnici il 32,1 per cento, nei professionali il 21,2 per cento, per un totale degli allievi del 53,3 per cento) è comunque maggiore degli iscritti nei licei (che sono il 46,8 per cento della popolazione studentesca);

tanto più è importante il ruolo formativo, proprio in quanto, nell'insistita "terziarizzazione" del mondo del lavoro e a fronte dei prolungati effetti della crisi economica e della progressiva scomparsa dei mestieri tradizionali, tali percorsi di istruzione e formazione tecnica e professionale continuano a offrire ottime opportunità di inserimento nel mondo del lavoro e, in gran parte, con un tipo di occupazione che risulta coerente con la qualifica raggiunta;

considerato che:

la "riforma Gelmini", abbandonata l'idea della costituzione dei "licei tecnologici", promosse il riordino degli istituti tecnici e professionali, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dei criteri con i quali si è proceduto all'individuazione delle discipline di insegnamento interessate dalla riduzione di orario, nonché alle disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2010/2011;

attraverso una gestione del Dicastero dell'istruzione da parte del Ministro pro tempore Gelmini, a giudizio dei proponenti tanto spregiudicata quanto inopportuna, furono realizzati, come tutti sanno, fortissimi tagli sia per ciò che concerne le risorse, sia per i posti di lavoro, con conseguenti gravi ricadute in termini di riduzione di organico e per la continuità formativa;

in particolare il comparto tecnico-professionale è stato gravemente penalizzato, in assenza di disegni "strutturali" e con l'unico fine di stringere i cordoni della borsa e contenere la spesa, con una riduzione del monte ore globale pari al 10 per cento (che significa ridotto a 32 ore settimanali), in base al quale l'offerta formativa è risultata impoverita, si è inciso negativamente sulle materie caratterizzanti ed è stata determinata una violazione dei livelli essenziali delle prestazioni, risultando di fatto compromessa quella funzione di "ascensore sociale" che è (e dovrebbe essere) compito prioritario per la scuola;

considerato inoltre che:

i tagli agli organici, con riferimento al comparto tecnico-professionale, sono stati dichiarati da ultimo "illegittimi" dal TAR del Lazio (sentenza n. 3527/2013), ma prima ancora dal Consiglio di Stato (sentenza del 29 luglio 2011, n. 4535). Il ministro Gelmini, infatti, non aveva ottemperato agli obblighi procedurali che prevedevano, secondo vigente normativa, il parere (obbligatorio sebbene non vincolante) della Conferenza Stato-Regioni, in tal modo ponendo in atto un procedimento lesivo delle prerogative delle Regioni e degli enti locali;

dopo che per ben 2 anni (fra il 2009 e il 2011) il parere non è stato acquisito, e in seguito alla sentenza del Consiglio di Stato che ha dichiarato illegittimi gli organici per l'anno scolastico 2011/2012, il ministro Gelmini, per evitare la pronuncia di una nuova sentenza a proprio sfavore, chiese, se pur al di fuori ormai dei tempi utili, il necessario parere alla Conferenza unificata Stato-Regioni che, tuttavia, preferì non denunciare l'illecito chiedendo al Ministro stesso un tavolo di confronto;

valutato infine che:

il TAR del Lazio, con la sentenza citata n. 3527/2013, passata in giudicato, ha annullato: il regolamento sugli istituti professionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, nella parte, in cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica secondo quanto previsto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti professionali; il regolamento sugli istituti tecnici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, nella parte in cui, all'articolo 5, comma 1, lettera b) («l'orario complessivo annuale è determinato in 1.056 ore, corrispondente a 32 ore settimanali di lezione, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica»), determina senza indicazione dei criteri l'orario complessivo per gli istituti tecnici, nonché i decreti interministeriali attuativi che hanno fatto seguito;

il ministro Gelmini non dette seguito alle buone intenzioni. Dopo il parere negativo della Conferenza unificata, e nonostante le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, senza una ragione plausibile e pur potendo impugnare gli organici della scuola per l'anno scolastico 2011/2012, le Regioni, che costituiscono parte lesa nella vicenda, evidentemente in nome di una qualche non meglio precisata "opportunità" politica, si sono defilate non costituendosi ad adiuvandum;

il TAR del Lazio, con la recente sentenza di ottemperanza n. 6438/2015 depositata il 5 maggio 2015, assegna al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il termine di 30 giorni dalla sua notificazione al fine di provvedere alla completa esecuzione della sentenza menzionata. Il TAR, inoltre, precisa che nell'ipotesi di mancata esecuzione, il prefetto di Roma è nominato commissario ad acta;

i 30 giorni fissati sono ad oggi ampiamente superati e il commissario ad acta subentrato al Ministero ha ulteriori 90 giorni a partire dal 7 giugno 2015 per eseguire la sentenza del TAR,

impegna il Governo:

1) a ripristinare, in conformità con quanto affermato dalle sentenze del Consiglio di Stato e del TAR, che hanno sottolineato l'illegittimità dei decreti interministeriali sui tagli alle scuole tecniche e professionali, le ore e gli organici ingiustamente sacrificati;

2) a valorizzare un segmento fondamentale dell'istruzione qual è quello relativo ai percorsi di istruzione tecnica e professionale;

3) a rilanciare tali percorsi di istruzione, nel più ampio quadro di rilancio del «sistema Paese» e di una professionalità artigianale tutta italiana apprezzata e riconosciuta nel mondo.