Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02717

Atto n. 4-02717

Pubblicato il 25 settembre 2014, nella seduta n. 318
Risposta pubblicata

LO GIUDICE , CIRINNA' , BATTISTA , CASSON , CONTE , DIRINDIN , GINETTI , LO MORO , LUCHERINI , MASTRANGELI , MATTESINI , ORELLANA , PAGLIARI , PEZZOPANE , ROSSI Gianluca , SCALIA , SPILABOTTE - Ai Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. -

Premesso che:

l'art. 1, comma 25, lett. c), della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) ha previsto la presa in carico da parte del Ministero della giustizia di quelle lavoratrici e di quei lavoratori che, a partire dal 2010, hanno prestato attività attraverso lavori socialmente utili negli uffici giudiziari garantendo per il 2013 il completamento del tirocinio formativo e un contributo economico da parte del Ministero per tutti coloro che al momento della presentazione della domanda fossero in una lista di mobilità, cassaintegrati, inoccupati o disoccupati;

la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), all'articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della giustizia, sia stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall'aumento del contributo unificato per essere destinate, oltre che all'assunzione di personale di magistratura ordinaria, anche, e per il solo 2014, per consentire lo svolgimento di un periodo dì perfezionamento, da completare entro il 31 dicembre 2014, a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari. SÌ tratterebbe, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012, di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;

l'onere di spesa per consentire lo svolgimento del periodo di perfezionamento, è stato fissato in 15 milioni di euro. La suddetta legge ha altresì stabilito che la titolarità del progetto formativo spetta al Ministro della giustizia;

allo stesso articolo 1, comma 344, prevede che, a decorrere dall'anno 2015, una quota di 7,5 milioni di euro dell'importo destinato ai citati progetti formativi del 2014, ovvero 15 milioni di euro, deve essere destinata all'incentivazione del personale amministrativo;

l'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che "Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari";

considerato che:

ad oggi gli ex tirocinanti presso gli uffici giudiziari sono poco meno di 3.000;

questi lavoratori hanno svolto e stanno svolgendo nell'anno in corso un'attività assai utile di sostegno allo smaltimento di lavoro arretrato di cui gli uffici giudiziari sono oberati;

costoro hanno ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;

è importante che le risorse investite dallo Stato nella formazione dì queste lavoratrici e di questi lavoratori possano essere utilizzate al meglio consentendo un loro utilizzo all'interno dell'ufficio del processo,

si chiede di sapere se il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, abbia già individuato il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possono far parte dell'ufficio per il processo.