Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-02234
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Atto n. 4-02234
Pubblicato il 27 maggio 2014, nella seduta n. 248
DI BIAGIO , BIGNAMI , MASTRANGELI , MANCUSO , FUCKSIA , DE POLI - Al Ministro dell'economia e delle finanze. -
Premesso che:
Crif SpA - Centrale di rischio finanziario - è una banca dati privata che raccoglie al suo interno i dati forniti direttamente dagli enti finanziatori partecipanti, oltre 440 istituti bancari e finanziari;
come evidenziato dalla trasmissione televisiva "Report" del 19 maggio 2014, il principale socio di Crif è la Cribis Holding, di proprietà di una fiduciaria di Milano, l'Unione fiduciara, dietro la quale sono schermati i veri proprietari di Crif;
mentre i dati Crif sono utilizzati da tutto il sistema creditizio per la valutazione delle pratiche di finanziamento, compresi i mutui per l'acquisto di immobili, e quindi ogni soggetto risulta in pratica schedato ed analizzato, al contrario non è possibile avere la stessa trasparenza da parte di chi detiene i dati;
inoltre nelle banche dati delle centrali di rischio vengono inseriti anche i dati di chi, per un disguido commerciale o altra causa, non abbia pagato anche solo parte del proprio debito in maniera tempestiva;
il nominativo di questi soggetti viene evidenziato, per un periodo di tempo anche molto lungo, come "cattivo pagatore" anche se, successivamente alla scadenza, sia stato corrisposto quanto dovuto con evidente ed ingiusto danno per chi intende accedere al sistema creditizio;
la valutazione che viene fatta per segnalare un soggetto come "cattivo pagatore" è, a giudizio dell'interrogante, assolutamente arbitraria e non tiene conto dei valori relativi anche al reddito dello stesso, per cui molto spesso accade che per non aver corrisposto in tempo una sola rata di modico valore venga attribuito un giudizio negativo anche a chi ha un reddito adeguato, senza che questi riceva nemmeno l'avviso dell'inserimento del suo nominativo nella centrale rischi con giudizio negativo;
nonostante sia uno strumento utile e necessario, il modo, a giudizio dell'interrogante, indiscriminato con cui vengono gestite tali banche dati rischia di trasformarsi e, già si è trasformato, in un ulteriore freno all'economia, impedendo l'accesso al credito anche a chi potrebbe legittimamente beneficiarne;
infine il Garante per la protezione dei dati personali, nel 2005, ha varato un nuovo "codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti" (Allegato A.5. al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n.196 del 2003 e successive modifiche e integrazioni), sottoscritto dalle associazioni rappresentative del settore con la collaborazione delle associazioni dei consumatori;
si fa presente che il codice stabilisce che il trattamento dei dati personali deve essere svolto nel rispetto «dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone interessate, in particolare del diritto alla protezione dei dati personali, del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale» e che questi diritti devono essere tutelati «nel perseguire finalità di tutela del credito e di contenimento dei relativi rischi, in modo da agevolare anche l'accesso al credito al consumo e ridurre il rischio di eccessivo indebitamento da parte degli interessati»,
si chiede di sapere quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, il Ministro in indirizzo intenda assumere al fine di promuovere una più incisiva forma di vigilanza sulle centrali di rischio private, alle cui banche dati attingono informazioni gli istituti creditizi e le società finanziarie.