Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 1-00206
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Atto n. 1-00206
Pubblicato il 23 gennaio 2014, nella seduta n. 175
SANTANGELO , AIROLA , BATTISTA , BENCINI , BERTOROTTA , BIGNAMI , BLUNDO , BOCCHINO , BOTTICI , BUCCARELLA , BULGARELLI , CAMPANELLA , CAPPELLETTI , CASALETTO , CASTALDI , CATALFO , CIAMPOLILLO , CIOFFI , COTTI , CRIMI , DE PIETRO , DONNO , ENDRIZZI , FATTORI , FUCKSIA , GAETTI , GIARRUSSO , GIROTTO , LEZZI , LUCIDI , MANGILI , MARTELLI , MARTON , MOLINARI , MONTEVECCHI , MORONESE , MORRA , MUSSINI , NUGNES , ORELLANA , PAGLINI , PEPE , PETROCELLI , PUGLIA , ROMANI Maurizio , SCIBONA , SERRA , SIMEONI , TAVERNA , VACCIANO
Il Senato,
premesso che:
come noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 1 del 2014, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge elettorale n. 270 del 2005 (cosiddetto Porcellum) segnatamente, con riferimento al premio di maggioranza ed al meccanismo del voto bloccato di lista;
la Corte, nella medesima pronuncia, ha chiaramente affermato che «Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono tali da alterare per l'intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell'elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all'art. 48 Cost.»;
considerato che:
il sistema elettorale delineato dal giudice costituzionale, di carattere proporzionale, non può ritenersi integralmente «autoapplicativo». La sentenza, infatti, nel punto 6 del «Considerato in diritto», dispone che i vizi di carattere costituzionali in essa rilevati «potranno, d'altro canto, essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate»;«
in altri termini, il sistema elettorale che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale non può attualmente ritenersi complessivamente idoneo a «garantire il rinnovo, in ogni momento, dell'organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza della stessa Corte costituzionale (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012), in mancanza degli interventi normativi secondari individuati nella sentenza;
valutato, inoltre, che le leggi elettorali sono "costituzionalmente necessarie", in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi inoltre scongiurare l'eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall'art. 88 Cost. (sentenza n. 13 del 2012)»,
impegna il Governo ad emanare, per quanto di competenza, immediatamente gli atti normativi secondari, meramente tecnici, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014 e delle soluzioni interpretative ivi indicate.