Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00414

Atto n. 3-00414 (in Commissione)

Pubblicato il 8 ottobre 2013, nella seduta n. 119
Svolto nella seduta n. 54 della 7ª Commissione (04/12/2013)

BOCCHINO , GAETTI , LUCIDI , AIROLA , BIGNAMI , SERRA , GIARRUSSO , BENCINI , MONTEVECCHI , DONNO , SANTANGELO , BOTTICI - Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che il comma 1 dell'articolo 2 del decreto ministeriale 13 dicembre 2000, n. 430, recita testualmente: «Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche degli assistenti amministrativi, degli assistenti tecnici, dei guardarobieri, dei cuochi e degli infermieri, si utilizzano, ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge [3 maggio 1999, n. 124], le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in caso di esaurimento, gli elenchi provinciali di cui all'articolo 1, comma 4; per i collaboratori scolastici, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli e, in caso di esaurimento, le corrispondenti graduatorie provinciali ad esaurimento per il conferimento delle supplenze, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale che negli ultimi tre anni scolastici ha prestato servizio per almeno trenta giorni nelle scuole statali, anche con rapporto di lavoro alle dipendenze degli enti locali»;

considerato che:

le supplenze del personale ATA vengono stipulate tramite un contratto a tempo determinato conferito dal direttore degli ambiti territoriali tramite le "scuole polo" all'uopo delegate, con validità economica e giuridica dal 1° settembre al 31 agosto dell'anno scolastico relativamente a scuole con posti in organico di diritto vacanti, e dal 1° settembre al 30 giugno per scuole con posti disponibili in organico di diritto;

risulta agli interroganti che nell'anno scolastico 2012/2013 si è creata nelle scuole una situazione di grave disagio per la didattica e la funzionalità dei servizi tecnici e amministrativi: l'anno scolastico infatti è iniziato con numerose scuole penalizzate dalla mancanza di personale ATA. In questa situazione di incertezza, dopo ripetute segnalazioni, numerosi dirigenti scolastici si sono trovati nella necessità di garantire il funzionamento degli istituti, ricorrendo a contratti a tempo determinato, tramite le graduatorie d'istituto. Ciò è avvenuto perché gli stessi direttori provinciali non sono potuti intervenire con il regolare conferimento di supplenze annuali, note come contratti a tempo determinato (conferiti dal direttore dell'ambito territoriale su posto vacante o su posto disponibile, a scelta del candidato), ulteriore conseguenza dell'incertezza normativa riguardante la collocazione dei docenti inidonei che sarebbero dovuti transitare proprio nei ruoli del personale ATA;

si è pertanto creata, a giudizio degli interroganti, una grave disparità di trattamento all'interno della categoria del personale ATA, in quanto alcuni sono stati convocati dai dirigenti scolastici su posto vacante (e quindi hanno avuto il contratto stipulato fino al 31 agosto), mentre altri sono stati convocati su posto disponibile (e hanno avuto un contratto stipulato fino al 30 giugno). Il personale, dunque, ha dovuto accettare contratti a tempo determinato da graduatorie d'istituto che vincolano fortemente la possibilità di scegliere tra posto vacante o disponibile come normalmente accade in fase di conferimento da graduatorie permanenti;

inoltre tale personale non ha potuto godere dei benefici di cui agli articoli 21 e 33 di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni (diritto di scelta della sede con priorità), nonché alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto;

se non ritenga opportuno intervenire, anche con atti di carattere normativo, e riconoscere giuridicamente nonché economicamente il servizio prestato dal 1° luglio al 31 agosto 2013, prorogandone, cioè, gli effetti posteriormente al 30 giugno, al personale ATA precario che è stato reclutato tramite le graduatorie d'istituto.