Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 2-00060

Atto n. 2-00060 (procedura abbreviata)

Pubblicato il 8 agosto 2013, nella seduta n. 93
Svolto nella seduta n. 204 dell'Assemblea (06/03/2014)

GIBIINO , GUALDANI , ALICATA , RAZZI , CERONI , ROSSI Luciano , SCOMA , IURLARO , CHIAVAROLI , RUVOLO , CONTE , DE SIANO , FLORIS , D'ANNA , MINZOLINI , GALIMBERTI , MANDELLI , PICCINELLI , CONTI , ZUFFADA , PAGNONCELLI , MAZZONI , CROSIO , ARRIGONI , BISINELLA , VOLPI , CONSIGLIO , COMAROLI , MUNERATO , DAVICO , STEFANI , BOCCA , FASANO , ARACRI , TORRISI , COMPAGNONE , PELINO , MANCUSO , ROSSI Mariarosaria - Al Ministro dello sviluppo economico. -

Premesso che:

l'articolo 13 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di "Certificazione energetica degli edifici", ha modificato l'articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, in materia di "Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione", prevedendo che: "Nel caso di offerta di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di singole unità immobiliari, a decorrere dal 1° gennaio 2012, gli annunci commerciali di vendita riportano l'indice di prestazione energetica contenuto nell'attestato di certificazione energetica";

tale disposizione ha comportato, come prevedibile, considerevoli problemi per l'attività degli agenti immobiliari;

come noto, la categoria più direttamente interessata dall'obbligo in oggetto è quella degli agenti immobiliari che quotidianamente si rapportano a tale prescrizione, in considerazione del fatto che il primo passo per promuovere la vendita di un immobile è proprio la pubblicazione del relativo annuncio;

sin dall'introduzione dell'obbligo di cui all'articolo 13 su citato, per quanto fosse stata tempestivamente avviata da parte degli agenti immobiliari un'efficace campagna di sensibilizzazione nei confronti dei propri clienti, si è registrata una scarsa collaborazione da parte dei venditori i quali, per quanto appunto informati dagli stessi mediatori della norma in esame, si sono, nella quasi totalità dei casi, mostrati riluttanti nel procurarsi l'attestato di certificazione energetica (ora "attestato di prestazione energetica") se non ad affare concluso;

l'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, ha sostituito l'articolo 6 del citato decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prevedendo al comma 8 che: "Nel caso di offerta di vendita o di locazione, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente";

il comma 10, dell'art. 12, del decreto-legge n. 63 del 2013 prevede che "In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3.000 euro";

in considerazione dell'avvenuta introduzione di sanzioni nel caso di inadempimento alla disposizione in esame, appare urgente chiarire la portata dell'espressione "responsabile dell'annuncio", ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore/locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio stesso per il tramite di un agente immobiliare;

sotto tale profilo, occorre precisare che, secondo gli interpellanti, il Governo, nel recepire la direttiva 2010/31/UE ha arbitrariamente superato le disposizioni in esso contenute;

a tal proposito, si evidenzia che la norma relativa agli annunci di vendita e locazione di cui alla direttiva 2010/31/UE (art. 12, comma 4) stabilisce che "Gli Stati membri dispongono che, in caso di offerta in vendita o in locazione di: edifici aventi un attestato di prestazione energetica; unità immobiliari in edifici aventi un attestato di prestazione energetica E; unità immobiliari aventi un attestato di prestazione energetica, l'indicatore di prestazione energetica che figura nell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare, secondo il caso, sia riportato in tutti gli annunci dei mezzi di comunicazione commerciali";

il dettato letterale contenuto nell'art. 12, comma 4, oltre a non fornire agli Stati membri prescrizioni sulla paternità o titolarità dell'annuncio, ossia su quale sia il soggetto sul quale debba ricadere l'obbligo in esame, appare altresì chiaro nel disporre che gli annunci di vendita o locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica e che, dunque, in caso contrario, l'attestato di prestazione energetica possa essere acquisito dal proprietario o locatore anche in una fase successiva alla pubblicazione dell'annuncio di vendita;

a prescindere, in ogni caso, da questa doverosa precisazione, è importante rilevare come sia ancor più urgente ristabilire l'effettiva responsabilità dell'annuncio;

con la formulazione adottata nel nostro ordinamento nel recepimento della direttiva è stata, infatti, ignorata la situazione dei professionisti che operano nel settore e che sono inevitabilmente soggetti all'altrui collaborazione: occorre, infatti, ricordare che il mediatore ha il preciso compito di promuovere la vendita/locazione per conto di colui che gli ha conferito apposito incarico, ragion per cui deve essere posto nelle condizioni di poter eseguire il mandato conferitogli nel modo più completo possibile, né deve rispondere di un eventuale inadempimento non imputabile al suo operato;

come evidenziato, l'esperienza maturata dagli agenti immobiliari dall'introduzione dell'obbligo in esame (1° gennaio 2012) ad oggi, ha dimostrato una pressoché totale mancanza di collaborazione da parte dei clienti, i quali non sono ancora sensibili all'importanza rivestita dalla prestazione energetica di un immobile e percepiscono l'acquisizione del relativo attestato esclusivamente come un costo da sostenere inutilmente sin tanto che non si conclude l'affare;

tale mancanza di collaborazione, di fatto, rischia di paralizzare completamente il mercato delle compravendite e delle locazioni, già irrimediabilmente compromesso dall'inasprimento della tassazione immobiliare;

a tale riguardo, si segnala come notizie di stampa riportate dal "Il Secolo XIX di Savona" del 16 luglio e "La Stampa di Imperia" del 15 luglio 2013 abbiano rivelato la vera e propria psicosi che viene suscitata dall'incertezza del dettato normativo, che non precisa a chi debba essere effettivamente imputata la responsabilità o titolarità dell'annuncio nel caso in questo sia pubblicato per il tramite di un agente immobiliare;

secondo quanto riferito dalla stampa indicata, infatti, gli agenti immobiliari savonesi, allarmati dalla notizia di una serie di presunti controlli (con conseguenti sanzioni) a sorpresa sulle vetrine e sui siti delle agenzie immobiliari, voluti dalla Regione abbiano preferito togliere gli annunci dalle vetrine, oscurare i siti aziendali o addirittura chiudere l'agenzia;

questa notizia dimostra le gravissime conseguenze e gli ingenti danni che suscita la prescrizione in oggetto così come formulata nel decreto-legge n. 63 del 2013 anche in considerazione del fatto che è intenzione comune della gran parte degli agenti immobiliari procedere con lo smantellamento degli annunci nelle proprie vetrine, non per sterile protesta, bensì per sensibilizzare le istituzioni sulla gravità delle conseguenze in cui incorrono incolpevolmente nell'esercizio della loro attività, atteso che non dispongono di alcuno strumento per procurarsi l'attestato di prestazione energetica se non la collaborazione dei propri clienti, ma anche e soprattutto quale unica soluzione per evitare l'irrogazione di sanzioni a loro carico;

considerato che:

nella seduta antimeridiana del 7 agosto 2013 dell'Assemblea del Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", è stato accolto l'ordine del giorno G54.0.200 a firma del sen. Gibiino, che impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a ristabilire il giusto equilibrio in merito al dettato normativo attraverso un intervento legislativo diretto a chiarire la portata dell'obbligo in esame ovvero l'effettiva titolarità o responsabilità dell'annuncio commerciale laddove il venditore o locatore proceda alla pubblicazione dell'annuncio per il tramite di un mediatore,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo avalli e, dunque, intenda confermare ufficialmente l'interpretazione in base alla quale gli annunci di vendita/locazione debbano riportare l'indice di prestazione energetica solo ed esclusivamente nel caso in cui gli immobili oggetto dell'annuncio dispongano già di un attestato di prestazione energetica conformemente a quanto previsto dall'art. 12, comma 4 della direttiva 2010/31/UE;

quali accorgimenti intenda adottare al fine di ripristinare l'effettiva titolarità e responsabilità dell'annuncio di vendita o locazione che viene pubblicato per il tramite di un agente immobiliare, ossia per evitare che le sanzioni previste dall'art. 12, comma 10, del decreto-legge n. 63 del 2013 vengano irrogate in capo all'agente immobiliare che, dopo aver preventivamente informato il proprio cliente dell'obbligo e delle sanzioni in oggetto, sia stato autorizzato dallo stesso a pubblicare l'annuncio di vendita o locazione senza avervi inserito l'indice di prestazione energetica, contravvenendo così agli obblighi di legge per causa a lui non imputabile.