Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 4-07851

Atto n. 4-07851

Pubblicato il 19 luglio 2017, nella seduta n. 862

BENCINI , ROMANI Maurizio , MUSSINI , SIMEONI , BIGNAMI - Ai Ministri della salute e per la semplificazione e la pubblica amministrazione. -

Premesso che:

ai fini dell'attribuzione degli incarichi di direzione di struttura complessa, le attuali fonti specifiche di riferimento risultano essere le seguenti: a) decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche ed integrazioni, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" (in particolare, l'art. 15, rubricato "Disciplina della dirigenza medica e delle professioni sanitarie"); b) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, limitatamente alle disposizioni che concernono i requisiti di ammissione e le loro modalità di determinazione, contenute, nello specifico, negli artt. 4 e 5; c) decreti ministeriali di classificazione delle discipline equipollenti ed affini; d) circolare del Ministero della sanità 27 aprile 1998, n. DPS-IV/9/11/749, relativa a "Interpretazioni articoli vari del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, e del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484"; e) documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 21 marzo 2002: "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484"; f) documento approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 luglio 2004: "Accordo tra il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sulla definizione delle discipline nelle quali possono essere conferiti gli incarichi di struttura complessa nelle Aziende Sanitarie, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 484 - Individuazione della disciplina di Audiologia e Foniatria"; g) eventuali specifiche norme regionali. Naturalmente, l'elenco si intende integrato da norme ed accordi nazionali e regionali che sono intervenuti, o interverranno, successivamente;

le fasi fondamentali, in cui si articola la procedura di conferimento di incarichi di direzione di struttura complessa a dirigenti sanitari (area medica, veterinaria e del ruolo sanitario) appartenenti al Servizio sanitario nazionale, comprendono la definizione del fabbisogno sotto il profilo oggettivo e soggettivo, l'avvio della procedura con la pubblicazione di avviso, la nomina della commissione di valutazione, la valutazione dei candidati, la scelta da parte del direttore generale ed il conferimento dell'incarico, la sottoscrizione del contratto individuale. Al fine di garantire un'adeguata pubblicità alla procedura viene poi prevista una serie di adempimenti relativi;

considerato che:

la definizione della posizione di struttura complessa da ricoprire deve fare riferimento agli aspetti del governo clinico, alle caratteristiche organizzative, agli elementi tecnico-scientifici (profilo oggettivo) nonché alle competenze professionali e manageriali, alle conoscenze scientifiche ed alle attitudini ritenute necessarie per l'espletamento dell'incarico (profilo soggettivo). Ed ancora, la concreta definizione del fabbisogno e del profilo è condotta sulla base della programmazione regionale, di quella aziendale nonché delle attività e degli obiettivi che in tale contesto la struttura complessa è chiamata a svolgere e raggiungere;

le procedure ed i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa influiscono in modo decisivo sull'organizzazione aziendale e sulla qualità delle scelte circa l'attribuzione delle relative responsabilità e, conseguentemente, sui risultati ottenuti; pertanto, la caratterizzazione del fabbisogno e del profilo deve essere connotata da elementi di specificità e concretezza anche al fine di fornire alla commissione di valutazione uno strumento idoneo a condurre il processo di selezione nel modo più rispondente possibile alle necessità rilevate;

secondo quanto disposto dal novellato art. 15 del citato decreto legislativo n. 502 del 1992, così come modificato, tra l'altro, dall'art. 4 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, la commissione è composta dal direttore sanitario dell'azienda interessata e da tre direttori di struttura complessa nella medesima disciplina dell'incarico da conferire, individuati tramite sorteggio da un elenco nazionale nominativo costituito dall'insieme degli elenchi regionali dei direttori di struttura complessa appartenenti ai ruoli regionali del Servizio sanitario nazionale. Le Regioni convengono, al fine di garantire la necessaria omogeneità delle operazioni di sorteggio, sulla necessità di individuare un unico soggetto responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale e che tale soggetto possa essere individuato nel Ministero della salute. Ed ancora, per la valutazione si terrà conto del curriculum e di un colloquio. Ma anche di eventuali ulteriori macroaree che potranno essere definite dalle Regioni per esigenze di valutazione in ambiti specifici. A ciascuna macroarea dovrà essere assegnato un punteggio. Nelle macroaree si potranno prevedere scale di misurazione degli elementi singoli o aggregati. La valutazione dovrà, comunque, mirare alla verifica dell'aderenza al fabbisogno e al profilo professionale;

considerato dunque che:

da quanto detto, e quindi, da ultimo, dalla normativa così come racchiusa dal "decreto Balduzzi" (decreto-legge n. 158 del 2012), la parola d'ordine per il conferimento degli carichi di direzione di struttura complessa per la dirigenza medico-sanitaria nelle aziende del SSN è la pubblicità al fine di premiare la meritocrazia. Ed invero, la trasparenza nella scelta dei direttori generali e primari viene garantita attraverso una nuova disciplina che privilegia il merito e tende a riequilibrare il rapporto tra indirizzo politico e gestione delle aziende sanitarie. Le Regioni, infatti, dovranno provvedere alle nomine attingendo ad un elenco regionale di idonei costituito a valle di una procedura selettiva che sarà svolta da una commissione costituita da esperti indipendenti, procedura a cui potranno accedere solo coloro che documenteranno, oltre ai titoli richiesti, un'adeguata esperienza dirigenziale nel settore. Vengono stabilite idonee misure di pubblicità, anche sul web, dei bandi, delle nomine e dei curricula, oltre che di trasparenza nella valutazione degli aspiranti alla nomina. Per i primari (dirigenti, medici e sanitari di strutture complesse) viene istituita una procedura selettiva affidata a primari della stessa disciplina, ma non della stessa Asl, sorteggiati a livello nazionale. Il direttore generale dovrà, poi, scegliere il primario necessariamente entro la rosa dei primi 3 candidati. Per consentire il sorteggio, saranno costituiti entro 3 mesi elenchi regionali dei primari per singole discipline e l'elenco nazionale sarà la sommatoria degli elenchi regionali;

il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, dando attuazione alla delega conferita al Governo con l'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici, così come testualmente si legge nella relazione introduttiva intende «modificare il sistema attuale vigente di conferimento degli incarichi dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi e, ove, previsti dalle leggi regionali, dei direttori dei servizi socio-sanitari delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di ridisegnare le relative procedure di nomina, valutazione e decadenza onde conformarle ai principi di trasparenza e di merito e dare in tal modo attuazione alla delega conferita al Governo (...). Il presente intervento normativo tende a riequilibrare i rapporti tra il vertice politico regionale e le apicalità direzionali delle aziende sanitarie, al fine di slegare la nomina dei direttori generali dalla "fiducia politica" per agganciarla a una valutazione di profilo tecnico finalizzata alla selezione delle professionalità ritenute maggiormente competenti ed adeguate a ricoprire l'incarico. Tale intervento si rende, pertanto, necessario tenuto conto che una quota rilevante dell'inefficienza organizzativa ha caratterizzato la conduzione del Servizio sanitario in molte realtà regionali trova una delle sue cause proprio nelle distorsioni che hanno caratterizzato la selezione e la scelta sia dei direttori generali, che dei dirigenti sanitari e delle aziende ospedaliere. In tale prospettiva il presente provvedimento completa il lavoro di riforma già avviato con il D.L. 158 del 2012 (...) che, nella medesima prospettiva, ha obbligato le Regioni, per la nomina dei direttori generali, ad accedere ad un elenco regionale di idonei costituito previo avviso pubblico e selezione effettuata da una commissione costituita da esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti»;

dal quadro normativo emerge il tentativo del legislatore di introdurre, soprattutto con riferimento alla media dirigenza aziendale, maggiori garanzie di trasparenza e di imparzialità nella gestione degli incarichi, allo scopo di porre un argine alla politicizzazione degli apparati. Con riferimento, in particolare, agli incarichi di struttura complessa, l'obiettivo della gestione imparziale dovrebbe essere realizzato attenuando in maniera significativa, pur senza escluderla del tutto, la discrezionalità nella scelta dei collaboratori sanitari ed imponendo obblighi procedimentali in grado di assicurare, ex post, un controllo giudiziale sulle scelte più penetrante ed effettivo rispetto a quello consentito mentre era in vigore il precedente quadro normativo;

a giudizio degli interroganti, occorre porre, finalmente, un freno alla politicizzazione delle nomine nelle aziende sanitarie, sovente straripata anche ai livelli subapicali, vigilando sulle forme differenziate di procedimentalizzazione del potere così come introdotte dalla normativa da ultimo richiamata, le quali si palesano più accentuate per gli incarichi di struttura complessa, meno stringenti, invece, per gli incarichi apicali, dove tuttora è la fiducia a porsi quale canone di scelta del dirigente. Ed infatti, non si può omettere di considerare come, nella gran parte dei casi, per l'iscrizione all'elenco regionale era sufficiente il possesso di requisiti minimi, formulati in modo da non essere idonei a selezionare in alcun modo gli aspiranti. Anche le pur non consistenti differenze nelle modalità attraverso le quali le singole Regioni procedevano alla formazione e alla gestione degli elenchi rivelano, in alcuni casi, i tentativi della politica di riappropriarsi di un margine di decisione più largo. Anche nella formazione della commissione degli esperti ai quali affidare le procedure di verifica e selezione ai fini dell'inserimento nell'elenco si sono registrati comportamenti differenti da Regione a Regione;

ed invero, a giudizio degli interroganti, non può essere taciuta la circostanza per cui il sistema delle nomine sembra caratterizzarsi, da sempre, come un apparato senza reali possibilità di un accesso basato sulla meritocrazia. Infatti le possibilità di carriera sembrerebbero essere predisposte, sostanzialmente, dalla politica; la trama, dunque, è sempre la stessa. Basterebbe, sul punto, prendere atto delle particolari decisioni sulle scelte di primari e dirigenti per comprendere come ricorra sempre il solito schema del necessario "sottobosco" di relazioni al fine di progredire dal punto di vista professionale. La politica, pertanto, si palesa come del tutto immersa nella sanità; i primari, nominati dai dirigenti, in quanto i concorsi sono bloccati ovvero palesi sono le distorsioni, all'ordine del giorno, "nell'uso" della normativa di settore specifica. Affinché si possa fare carriera, quindi, non contano i titoli, l'esperienza maturata sul campo, le operazioni effettuate, le pubblicazioni ed i convegni, gli anni di servizio: i concorsi, soprattutto negli ospedali universitari, vengono addirittura deliberati solo per determinate persone,

si chiede di sapere sei Ministri in indirizzo, in linea con il fine auspicato dalla normativa come, da ultimo, intervenuta sul punto, intendano vigilare affinché vi sia la realizzazione di una procedura idonea a proteggere effettivamente la scelta della persona a cui affidare l'incarico di direttore generale e, conseguentemente, l'intera dirigenza medico-sanitaria nelle aziende del SSN, dalla possibile penetrazione di logiche politiche rispetto a quelle coerenti con la funzione attribuita.