Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1344
Azioni disponibili
1.0.1
GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)
1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
''Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma''».
1.0.2
CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CRIMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)
1. Il primo comma dell'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
''Chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis''».
1.0.3
Il Relatore
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al codice penale
in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: ''da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni».
1.0.4
BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)
1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: ''reclusione da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''reclusione da sette a dodici anni''.
1.0.5
CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al codice penale
in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: ''da quattro a dieci anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni''».
1.0.6
Il Relatore
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis'' è inserita la seguente: '', 416-ter''».
1.0.7
CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)
1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis'' è inserita la seguente: '', 416-ter''».