Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 1344

1.0.1

GIARRUSSO, BUCCARELLA, CAPPELLETTI, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.

        La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma''».


1.0.2

CAPPELLETTI, BUCCARELLA, GIARRUSSO, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. Il primo comma dell'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Chiunque accetta la promessa di procurare voti in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis''».


1.0.3

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice penale

in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: ''da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni».


1.0.4

BUCCARELLA, GIARRUSSO, CAPPELLETTI, CRIMI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale)

        1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: ''reclusione da quattro a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''reclusione da sette a dodici anni''.


1.0.5

CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice penale

in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1. All'articolo 416-ter, primo comma del codice penale le parole: ''da quattro a dieci anni'', sono sostituite dalle seguenti: ''da sette a dodici anni''».


1.0.6

Il Relatore

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1.  Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis'' è inserita la seguente: '', 416-ter''».


1.0.7

CASSON, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, ALBANO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

(Modifica al codice di procedura penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso)

        1.  Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: ''commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis'' è inserita la seguente: '', 416-ter''».