Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 853

NT

MARAN, relatore

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1.

(Finalità)

1. In attuazione degli articoli 51, 54, 97 e 98 della Costituzione, la presente legge reca disposizioni volte a prevenire e a risolvere ogni situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, in cui possono venirsi a trovare i titolari di cariche pubbliche, garantendo la massima trasparenza e pubblicità degli interessi di natura privata ad essi imputabili.

 

Art. 2.

(Esclusiva cura degli interessi pubblici)

1. I titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, operano esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati e per l'interesse generale della Repubblica e ispirano la propria condotta ai valori dell'integrità, dell'indipendenza, dell'imparzialità, della correttezza, della lealtà e della trasparenza.

2. Essi hanno il dovere di evitare di porsi in una situazione di conflitto di interessi, ancorché potenziale, e comunque l'obbligo di adottare tutti i comportamenti e i provvedimenti necessari per prevenirla e rimuoverla, in conformità ai principi e alle disposizioni della presente legge.

 

Art. 3.

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai:

a) titolari di cariche di governo:

1) nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ogni altro soggetto, persona fisica, cui sono affidate funzioni pubbliche, su decisione o proposta del Governo, nei casi previsti dalla legge;

2) regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;

3) locali: i sindaci e i componenti delle giunte dei Comuni capoluogo di Regione;

b) i titolari di incarichi dirigenziali e amministrativi di vertice nelle pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali nonché di incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti di diritto privato in controllo pubblico, regolati o finanziati, di livello nazionale, regionale e locale, - comunque denominati e a qualsiasi titolo conferiti - di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ivi compresi gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio sanitario nazionale. Ai fini e per gli effetti della presente legge per «livello locale» si intendono gli enti locali di cui alla lettera a), numero 3), del presente articolo.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai componenti delle autorità indipendenti.

 

Art. 4.

(Autorità di vigilanza)

1. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».

2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.

3. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché di banche di dati pubbliche, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche di dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

4. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.

5. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.

 

Capo II

CONFLITTO DI INTERESSI

 

Art. 5.

(Situazioni di conflitto di interessi)

            1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui al titolare di una carica pubblica sia imputabile, direttamente o indirettamente, e comunque in relazione alla sua specifica condizione economica e patrimoniale, sulla base dell'esame delle dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 6, uno o più interessi privati che, per natura e intensità, siano tali da influenzare o poter influenzare l'esercizio indipendente, imparziale e obiettivo delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

 

Art. 6.

(Obblighi dichiarativi)

1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 3:

a) dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 siano titolari, anche se cessate nei dodici mesi precedenti;

b) trasmettono all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) comunicano all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione dalla carica, un impiego o un'attività di qualunque natura.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.

3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal soggetto di cui all'articolo 3 all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.

4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione dalla carica, i soggetti di cui all'articolo 3 presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione dalla carica pubblica, salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente legge.

5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del soggetto di cui all'articolo 3 o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, ove acconsentano. Nel caso in cui non acconsentano, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 7, lettera a).

6. Alle dichiarazioni di cui al comma 1 è allegato l'elenco dei beni di cui al medesimo comma 1, lettera b), che il soggetto di cui all'articolo 3 dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.

7. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:

a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza, sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui sono stabiliti le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo;

b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;

c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Camere, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi, e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

8. I soggetti di cui all'articolo 3 che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, secondo comma, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

9. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 7, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c) del comma 7 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione del comma 8.

10. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 3, ovvero dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito. Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano reso le dichiarazioni o non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia nel medesimo sito internet.

 

Art. 7.

(Incompatibilità)

1. La titolarità di una carica pubblica è incompatibile con:

a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione pubblica svolta;

b) qualunque impiego pubblico o privato ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di quello ricoperto in ragione della relativa funzione svolta;

c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito ad eccezione, nel caso delle cariche di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), di quello ricoperto in ragione della relativa funzione svolta;

d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;

e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, ivi comprese le società in forma cooperativa, in enti di diritto pubblico, anche economici, e enti privati in controllo pubblico, regolati o finanziati, di livello nazionale, regionale e locale, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione pubblica svolta.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.

3. Il soggetto interessato, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 9 e 10.

4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.

5. I titolari delle cariche pubbliche non possono, nell'anno successivo alla cessazione dal loro ufficio, svolgere attività di impresa né assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolare della carica pubblica, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.

6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

8. I titolari delle cariche di governo nazionali iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.

9. Dopo l'assunzione di una delle cariche pubbliche, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in ragione della relativa funzione svolta nonché per quelle prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.

10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica pubblica e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica pubblica che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è soggetto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 8.

11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici e gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica pubblica.

13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle regioni e delle province autonome, i sindaci nonché le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, gli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica pubblica sono nulli.

14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 8, comma 7, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

Art. 8.

(Astensione)

1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 6, se rileva che il titolare di una carica pubblica, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, su richiesta dell'interessato. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 9, comma 3, e all'articolo 10, non sussiste obbligo di astensione.

2. L'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica pubblica, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6 un vantaggio economicamente rilevante.

3. L'obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione ai sensi del presente articolo riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione medesima. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del primo periodo è sempre data comunicazione all'Autorità, che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito internet prevista dall'articolo 6, comma 10.

4. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica pubblica soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 5.

5. Il titolare di una carica pubblica, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.

6. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.

7. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche pubbliche è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri nonché ai Presidenti delle regioni e delle province autonome, ai sindaci nonché alle pubbliche amministrazioni, agli enti pubblici e agli enti di diritto privato che hanno conferito gli incarichi.

8. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

9. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.

10. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica pubblica prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 6 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.

11. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro trenta giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio dei ministri da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.

 

Art. 9.

(Conflitto di interessi patrimoniale)

1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 6, l'Autorità procede a norma del presente articolo:

a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;

b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 10.

4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 6.

 

Art. 10.

(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria)

1. Nel caso in cui risulti inadeguata la previsione di obblighi di astensione, l'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.

2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il potere di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.

3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.

4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.

5. Il gestore assicura il conseguimento della finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.

6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.

7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.

8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 20 per cento dei medesimi.

9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.

10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito all'Autorità o al gestore il mandato a vendere, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Si applica l'articolo 7, comma 13.

11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 6, comma 6.

12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 7, ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 6, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 5, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l'impresa dal proseguire qualsiasi ulteriore comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo, dall'adottarne di nuovi ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.

13. L'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento e alla pronta ottemperanza alla diffida di cui al comma 12.

 

Art. 11.

(Regime fiscale)

1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche pubbliche eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.

2. L'eventuale trasferimento di attività economiche in gestione fiduciaria ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

 

Art. 12.

(Regioni e province autonome)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge. In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 8, commi 8 e 11, sono esercitati, rispettivamente, dal presidente della regione e dalla giunta regionale.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

 

Art. 13.

(Autorità indipendenti)

1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia, di seguito denominati «autorità indipendenti», sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.

2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), dell'articolo 7, commi 11 e 13, e dell'articolo 8, comma 7, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

3. L'articolo 7, comma 5, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.

4. Per i componenti delle autorità indipendenti non trova applicazione l'articolo 8, comma 8. Nei casi di cui all'articolo 8, comma 11, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.

5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 9, comma 1, lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.

6. Per i componenti delle autorità indipendenti restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.

8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

 

Capo III

AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

 

Art. 14.

(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:

«2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri.

2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.

2-ter. Le candidature a membro dell'Autorità, corredate del curriculum professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, a maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto del principio di equilibrio tra i sessi, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e uno di otto soggetti.

2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.

2-quinquies. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima».

2. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.

3. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 15.

(Giurisdizione)

1. I ricorsi, anche in via d'urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.

2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal presidente della corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.

3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.

4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.

5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.

6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale.

 

Art. 16.

(Disposizioni finanziarie)

1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di dieci unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 14, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della medesima legge 10 ottobre 1990, n. 287.

2. Il personale di cui al comma 1 è reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi.

3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 nonché del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

 

Art. 17.

(Abrogazioni)

1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n. 215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.

2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».

3. Laddove disposizioni di legge o regolamentari dispongano un rinvio alle disposizioni abrogate dal presente articolo, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme della presente legge.