Proposta di modifica n. 37.34 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:
«g-bis) prevedere che, ogni qualvolta ciò risponda a finalità terapeutiche e nell'ottica della funzione rieducativa della pena, l'Amministrazione penitenziaria assicuri la promozione e l'attuazione dei progetti volti all'impiego dei detenuti, in possesso dei necessari requisiti, in attività connesse ai servizi d'istituto e alla manutenzione delle strutture medesime, sotto la sorveglianza e sulla base delle indicazioni del servizio sanitario di ciascun istituto penitenziario, il quale deve assicurare la costante finalizzazione dei progetti medesimi alla cura della salute del detenuto e dell'internato, che presta a tale scopo il proprio consenso, prevedendo a tal fine idonee agevolazioni per il lavoro con finalità terapeutico-rieducative».