Proposta di modifica n. 37.33 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 37.33 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT CAPPELLETTI

Al comma 1, dopo la lettera g), inserire la seguente:

            «g-bis) prevedere, anche al fine di concorrere alla funzione rieducativa della pena, che l'Amministrazione penitenziaria garantisca l'effettività dello svolgimento di attività lavorative continuative da parte di tutti i detenuti che vi abbiano diritto, con particolare riferimento alla possibilità di svolgere attività lavorative a titolo volontario e gratuito, tenendo conto delle specifiche professionalità e attitudini lavorative dei detenuti, nell'esecuzione di progetti in favore degli istituti medesimi, su base temporanea o continuativa, prevedendo altresì che essi possano essere assegnati a prestare la propria attività a titolo volontario e gratuito in progetti di pubblica utilità da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, le unioni di comuni, le aziende sanitarie locali o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato e assicurando capillari informazioni sul lavoro gratuito in collegamento con i Centri per l'impiego della Regione in cui è collocato l'istituto di detenzione».