Proposta di modifica n. 36.4000/1 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 36.4000/1 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT ORELLANA, BATTISTA

All'emendamento 36.4000, sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

        «c-bis) disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti mediante immissione di captatori informatici in dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: l'attivazione del microfono avvenga solo qualora il giudice disponga l'immissione del captatore con decreto d'intercettazione tra presenti, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo; qualora il giudice non disponga l'intercettazione tra presenti, l'audio e le telefonate provenienti dal sistema informatico non possono essere ascoltate e acquisite con tale strumento; la registrazione audio venga avviata dal personale incaricato ai sensi dell'articolo 348 comma 4 del codice di procedura penale, su indicazione della polizia giudiziaria operante tenuta ad indicare l'ora di inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni di cui all'articolo 268 del medesimo codice; se in luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale; qualora il giudice disponga unicamente l'immissione del captatore per la registrazione audio tra presenti deve espressamente escludere nel decreto autorizzativo la possibilità di intercettare e captare flussi telematici o dati informatici; il trasferimento delle registrazioni sia effettuato unicamente verso il server della procura e altri server posti sotto il controllo della polizia giudiziaria delegata, previa autorizzazione del giudice e nel rispetto di modalità che garantiscano l'originalità e l'integrità delle registrazioni; al termine della registrazione il captatore informatico deve essere disattivato, disinstallato e reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudiziaria operante, fornendo all'utente, nei casi specificatamente previsti dal giudice, le informazioni necessarie a provvedervi autonomamente; siano utilizzati soltanto pragrammi informatici conformi a requisiti tecnici stabiliti dalla normativa vigente, al fine di garantire che sia l'installazione del captatore sia la sua disattivazione non comportino alcuna alterazione dei dati informatici e degli elementi di prova memorizzati sul sistema informatico, sul dispositivo mobile o sul sistema telematico in cui è inserito e che tale programma si limiti ad effettuare le operazioni espressamente disposte secondo standard idonei a salvaguardare l'integrità, l'inalterabilità e la sicurezza del sistema informatico oggetto di intrusione del captatore; il diritto per la difesa di ottenere la documentazione relativa a tutte le operazioni eseguite tramite captatori, dall'installazione fino alla loro rimozione; la possibilità per la difesa di chiedere al giudice di verificare che il captatore utilizzato rispetti i requisiti previsti dalla normativa vigente. Le presenti disposizioni si applicano alle attività avviate o proseguite dopo 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti legislativi di cui al comma 1. Con decreto ministeriale da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1 i Ministri competenti istituiscono un registro nazionale dei captatori, individuando al contempo il processo di certificazione dei captatori autorizzati all'uso e presenti sul mercato, nonché i relativi sistemi di verifica, che garantiscano imparzialità e segretezza delle procedure. Il decreto ministeriale è sottoposto a revisione triennale al fine di apportare le necessarie modifiche ed integrazioni atte a recepire le nuove acquisizioni tecnico-scientifiche.».

        Conseguentemente, dopo il capoverso: «c-bis», inserire il seguente:

        «c-ter. disciplinare il controllo di dati non direttamente ascrivibili a flussi di comunicazioni tra utenti, ovvero presenti nei supporti di memoria removibili e non removibili dei dispositivi informatici e telematici, prevedendone l'ammissibilità alle seguenti condizioni e criteri: le procedure di controllo dei dati avvengano solo qualora il giudice ne disponga l'autorizzazione tramite decreto, che individui espressamente i dati oggetto di controllo e acquisizione; la previsione di una disciplina specifica per i reati con finalità di terrorismo, anche internazionale e per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto comma, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis e 630 codice penale, per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti previsti dall'articolo 74 del Testo Unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico approvato con d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; la garanzia dall'impossibilità di accedere ai dati raccolti, anche per il pubblico ministero richiedente, prima della notifica degli atti all'indagato, ad esclusione dei reati di cui al precedente periodo e, previa autorizzazione del giudice, nei casi di particolare gravità; la concreta esecuzione delle operazioni sia demandata unicamente ad ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. La violazione di tali norme in materia di perquisizioni informatiche e telematiche deve essere espressamente sanzionata con l'inutilizzabilità in ogni stato e grado del procedimento giudiziario dei documenti, dati o risultati acquisiti; la perquisizione informatica deve mirare a reperire il corpo del reato ovvero oggetti a esso pertinenti, garantendo al contempo la conformità dei dati acquisiti a quelli originali, la loro immodificabilità e la loro protezione fino al momento dell'analisi dei dati nel contraddittorio tra le parti.».