Proposta di modifica n. 36.11 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
«a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni, delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità dì utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione del procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di prova, prevedendo , inoltre, divieti e limiti all'autorizzazione, all'ascolto, alla verbalizzazione, all'annotazione, alla conservazione ,all'utilizzazione di intercettazioni e comunicazioni, a tutela di attività svolte nell'esercizio del diritto di difesa con espressa previsione di divieto assoluto di ascolto dei contenuti delle intercettazioni occasionalmente captate fra indagato e difensore, indagato e consulente, indagato e investigatore».