Proposta di modifica n. 32.0.1 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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«Art. 32-bis.
1. L'articolo 132-bis delle disposizioni di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
''Art. 132-bis. - (Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi) – 1. Nella formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi è assicurata, secondo il seguente ordine, la priorità assoluta:
a) ai processi a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;
b) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalità organizzata, anche terroristica, ai delitti previsti dagli articoli 572 e da 609-bis a 609-octies e 612-bis del codice penale, ai delitti di cui agli articoli 314,317,319, 319-ter, 319-quater, 320,321 e 322-bis del codice penale;
c) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;
d) ai processi nei quali l'imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia cessata;
e) ai processi nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato.
2. I dirigenti degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria''».