Proposta di modifica n. 28.10 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Sostituire il comma 3 con il seguente:
«3. All'articolo 603 del Codice di Procedura Penale dopo il comma 3 inserire il seguente:
''113-bis. Per riformare una sentenza di assoluzione, il giudice di Appello ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale qualora intenda operare un diverso apprezzamento dell'attendibilità o una diversa valutazione di una prova orale acquisita dal primo giudice in sede di integrazione probatoria''».