Proposta di modifica n. 27.11 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Sopprimere il comma 3.
Conseguentemente, all'articolo 29, al comma 3, sostituire il capoverso «5-bis» con il seguente:
«5-bis. Nei casi previsti dall'articolo 591, comma 1, lettera a) limitatamente al difetto di legittimazione b), c) esclusa l'inosservanza delle disposizioni dell'articolo 581, e d), la Corte dichiara senza formalità di procedura l'inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo la Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pena si richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell'articolo 599-bis. Contro tale provvedimento è ammesso il ricorso straordinario a norma dell'articolo 625-bis».