Proposta di modifica n. 25.3 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Al comma 1, capoverso «1-bis.» sostituire le parole da: «Nel caso di irrogazione» fino alle parole: «dieci volte tale ammontare» con le seguenti: «Il giudice può »aumentare l'ammontare della pena pecuniaria applicata in sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'articolo 135 sino al triplo o diminuirla sino a un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace, ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa».