Proposta di modifica n. 21.18 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 21.18 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT GIOVANARDI

Dopo il comma 5 , aggiungere il seguente:

        «5-bis. All'articolo 441, dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:

        ''6-bis. Quando il giudice procede ai sensi del primo periodo del comma 5, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

        6-ter. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438, comma 3.

        6-quater. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta di cui ai commi 7 e 8, ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

        6-quinquies. Si applicano le disposizioni dell'articolo 441-bis, comma 4.

        6-sexies. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria''».