Proposta di modifica n. 21.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Sostituire l'articolo con il seguente:
«1. All'articolo 438 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma l è inserito il seguente:
''1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 289-bis, 422, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 5) o 5.1), o 577, primo comma, numeri l), 3) o 4), 601, 602, 605, quarto comma, e 630, terzo comma, del codice penale;
b) dopo il quinto comma è inserito il seguente:
''5-bis. Quando di proceda per uno dei delitti indicati nell'articolo 5, il giudice, dopo aver disposto il giudizio abbreviato, trasmette gli atti alla corte di assise per lo svolgimento del rito e provvede a indicare alle parti il giorno, il luogo e l'ora della comparizione.
c) sono aggiunti, in fine, i seguenti:
''6-bis. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, la richiesta di cui al comma 1 può essere proposta subordinandola a una diversa qualificazione dei fatti o all'individuazione di un reato diverso allo stato degli atti.
6-ter. Nel procedimento per i delitti di cui al comma l-bis, in caso di rigetto della richiesta di giudizio abbreviato avanzata ai sensi del comma 6-bis, l'imputato può rinnovare la richiesta prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado''.».
2. Dopo l'articolo 134-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:
«Art. 134-ter. – (Decreto che dispone il giudizio abbreviato in caso di trasmissione degli atti alla corte di assise) – 1. Quando il giudice provvede ai sensi dell'articolo 438, comma 5-bis, del codice, si applica l'articolo 132 delle presenti norme».
3. Il presente articolo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai procedimenti per i fatti commessi dopo la data della sua entrata in vigore.