Proposta di modifica n. 16.0.10000 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 16.0.10000 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT «Art. 16-bis.

(Modifiche in tema di tutela della sicurezza dell'interprete)

 

All'articolo 146 del codice di procedura penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: «2-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, l'incarico è conferito assicurando, ove indispensabile per la tutela della persona, la segretezza della identità. La disposizione del presente comma si applica anche agli incarichi di cui all'articolo 268, comma 7.».

All'articolo 501, comma 1, del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui agli articoli 146, comma 2-bis, e 268, comma 7, secondo periodo, l'esame si svolge con modalità protette idonee a garantire la segretezza della identità.»

Conseguentemente alla rubrica del Capo I dopo le parole «di partecipare al processo,» aggiungere le seguenti «di tutela della riservatezza dell'interprete,».