Proposta di modifica n. 16.0.2000 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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(Modifiche in tema di comunicazione del domicilio eletto)
1. All'articolo162 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente:
''4-bis. L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non ha effetto se l'autorità che procede non riceve, unitamente alla dichiarazione di elezione, l'assenso del difensore domiciliatario''.».
Conseguentemente al Capo I, rubrica, dopo le parole: «di partecipazione al processo,» inserire le seguenti: «di domicilio eletto.».