Proposta di modifica n. 15.0.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Dopo il Titolo I, inserire il seguente:
«Titolo I-bis.
DISPOSIZIONI PER FAVORIRE IL CONTRASTO AI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Art.15-bis.
(Estensione delle operazioni sotto copertura)
1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: ''i delitti previsti dagli articoli'', sono inserite le seguenti: ''314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis,''.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che, simulando di accordarsi con altri per commettere un reato ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322 e 322-bis del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».