Proposta di modifica n. 13.38 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 13.38 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) l'articolo 517 è sostituito dal seguente:

        ''Art. 517. - (Vendita di alimenti con segni mendaci). – Chiunque, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o di intermedi azione di alimenti, al fine di indurre in errore il consumatore, anche mediante introduzione in custodia temporanea o in deposito doganale, utilizza falsi o fallaci segni distintivi o indicazioni, ancorché figurative, ovvero omette le indicazioni obbligatorie sull'origine o provenienza geografica ovvero sull'identità o qualità del prodotto in sé o degli ingredienti che ne rappresentano il contenuto qualificante, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro''».

        Conseguentemente sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del Codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».