Proposta di modifica n. 13.34 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 13.34 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT RUTA

Al comma 4, alla lettera a), premettere la seguente:

            «0a) dopo l'articolo 517-quater è aggiunto il seguente:

        ''Art. 517-quater. - (Pene accessorie). – 1. La condanna per il delitto previsto dall'articolo 517-quater. importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonché la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze, o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito nonché l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo'';

            2. All'articolo 518 del codice penale, le parole: ''516 e 517'' sono sostituite dalle seguenti: ''516, 517 e 517-quater.''».

        Conseguentemente:

            a) all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, le parole: «delitti previsti dagli articoli 473 e 474» sono sostituite dalle seguenti: «delitti previsti dagli articoli 473, 474, 517-quater,»;

            b) all'articolo 266, comma 1, lettera f-ter), del codice di procedura penale, le parole: «516 e 517-quater» sono sostituite con le seguenti: «516, 517, 517-bis e 517-quater»;

            c) all'articolo 25-bis., comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo la parola: «condanna» sono aggiunte le seguenti: «per il delitto di cui all'articolo 517-quater del Codice penale e»;

            d) sostituire la rubrica dell'articolo 13 con la seguente: «Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al Codice penale in materia di violenza privata e minaccia e in materia agroalimentare».