Proposta di modifica n. 13.27 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 13.27 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT FRAVEZZI, PANIZZA, LANIECE, PALERMO, ORELLANA, BATTISTA, CONTE, PUPPATO

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

        «b-bis) revisione della disciplina dei delitti contro l'incolumità pubblica, in relazione, in particolare, agli articoli 434 e 435 del codice penale, in modo da prevedere la punibilità, ''per il caso di Crollo di costruzioni o altri disastri dolosi'' anche nel caso in cui l'evento dannoso previsto dalla fattispecie sia l'effetto della commissione di un altro reato che contempli l'eventualità del crollo o del disastro stesso; prevedere la punibilità, per il caso di ''Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti'', anche in caso di dolo generico o eventuale; estendere l'applicazione delle circostanze aggravanti del furto di cui all'articolo 625 c.p. ai reati di cui alla presente lettera».