Proposta di modifica n. 12.4 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 12.4 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT CAPPELLETTI

Al titolo I, dopo il Capo II inserire il seguente:

«Capo II-bis.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERDIZIONE PERPETUA DAI PUBBLICI UFFICI ED INCAPACITÀ PERPETUA DI CONTRATTARE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA E CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

Art. 12-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di interdizione
ed incapacità perpetua)

        1. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 3l7-bis. (Pene accessorie). Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, –319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione. La disposizione del presente articolo si applica anche nel caso di concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 e nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale».

Art. 12-ter.

        (Modifiche al codice penale in materia di disciplina sanzionatoria per i delitti contro la pubblica amministrazione)

        1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) all'articolo 316, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno a quattro anni'';

            b) all'articolo 316-bis, primo comma, le parole: ''da sei mesi a quattro anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità'';

            c) all'articolo 3l6-ter, primo comma, le parole: ''da sei mesi a tre anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti'';

            d) all'articolo 318, le parole: ''da uno a sei anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da quattro a otto anni'';

            e) all'articolo 319, le parole: ''da sei a dieci anni'' sono sostituite dalle seguenti: ''da sei a dodici anni'';

            f) all'articolo 319-quater:

                1) al primo comma, le parole: ''dieci anni e sei mesi'' sono sostituite dalle seguenti: ''dodici anni'';

                2) il secondo comma è abrogato;

            g) all'articolo 322-quater, le parole: ''pari all'ammontare'' sono sostituite dalle seguenti: ''non inferiore al doppio dell'ammontare'';

            h) all'articolo 323, primo comma, la parola: ''quattro'' è sostituita dalla seguente: ''sei»;

            i) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: ''tre'' è sostituita dalla seguente: ''sei''».