Proposta di modifica n. 10.4 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Al comma 1, premettere il seguente:
«01. Il primo comma dell'articolo 160 è sostituito dal seguente:
''Il corso della prescrizione è interrotto in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. L'interruzione del corso della prescrizione per esercizio dell'azione penale si verifica dal momento della formulazione dell'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V del libro sesto del codice di procedura penale, ovvero della richiesta di rinvio a giudizio''».