Proposta di modifica n. 10.1000/1 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
All'emendamento 10.1000, al capoverso "Art. 10", al comma 1 apportare le seguenti modifiche:
1) sopprimere la lettera a);
2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
«b-bis) il corso della prescrizione si interrompe dal giorno in cui la notizia di reato viene acquisita o perviene al pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 335, comma 1, del codice di procedura penale, fino alla comunicazione di cui al comma 1 dell'articolo 415-bis codice di procedura penale ovvero sino alla conclusione delle indagini preliminari».