Proposta di modifica n. 9.21 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
«c-bis) è aggiunto, in fine, il seguente:
''Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso a partire dalla data del deposito della sentenza di condanna di primo grado ovvero dal deposito della sentenza di condanna in grado di appello''».