Proposta di modifica n. 9.4 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 9.4 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9.

1. L'articolo 159 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Art. 159. – (Sospensione del corso, della prescrizione). – Il corso della prescrizione rimane sospeso in tutti i casi di esercizio dell'azione penale. La sospensione del corso della prescrizione per l'esercizio dell'azione penale si verifica con l'assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale, oltre che nei casi di:

            1) autorizzazione a procedere, dal provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie;

            2) deferimento della questione ad altro giudizio, sino al giorno in cui viene definito il giudizio cui è stata deferita la questione;

            3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. La sospensione riprende il suo corso dal giorno dell'udienza successiva alla sospensione del procedimento o del processo penale. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

            4) rogatorie all'estero, dal provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorso un anno dal provvedimento che dispone la rogatoria;

            5) perizie disposte dal pubblico ministero, dal provvedimento di affidamento dell'incarico sino al deposito della perizia e comunque per un tempo non superiore a nove mesi;

            6) invito a presentarsi ai pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, sino al giorno dell'interrogatorio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            7) dall'avviso della conclusione delle indagini preliminari sino alla richiesta di rinvio a giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            8) dalla formulazione dell'imputazione o dalla richiesta di rinvio a giudizio sino alla pronuncia del decreto che dispone il giudizio, per un periodo comunque non superiore a sei mesi;

            9) assunzione della qualità di imputato ai sensi dell'articolo 60 del codice di procedura penale;

            10) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-quater del codice di procedura penale;

            11) rinvii conseguenti a richieste istruttorie della difesa dell'imputato, ivi compresi quelli fondati su mutamenti del giudice nel corso del dibattimento;

            12) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima.

        La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione''.».