Proposta di modifica n. 8.16 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma», con le seguenti: «sono aggiunti, infine i seguenti commi» e dopo il primo capoverso aggiungere il seguente: «La disposizione di cui al comma che precede non si applica nel caso in cui sussistano le circostanze attenuanti contemplate dal terzo comma dell'articolo 609-bis ovvero dal quarto comma dell'articolo 609-quater».