Proposta di modifica n. 7.0.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 7.0.2 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT MUSSINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

All'articolo 157 del codice penale, il primo comma è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato:

            in tre anni, se si tratta di contravvenzione;

            in cinque anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni;

            in sette anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a dieci anni;

            in dieci anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a quindici anni;

            in quindici anni, se si tratta di delitto per cui la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a quindici anni''».

All'articolo 161 del codice penale, il secondo comma è sostituito dal seguente:

        «Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso i termini stabiliti dall'articolo 157 possono essere prolungati oltre:

            la metà del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numeri 1 e 2;

            il terzo del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 3;

            il quarto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 4;

            il quinto del tempo necessario a prescrivere, nei casi stabiliti nell'articolo 157 comma 1 numero 5».