Proposta di modifica n. 7.21 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
Azioni disponibili
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. All'articolo 157 del codice penale, dopo l'ottavo comma è aggiunto il seguente: ''La prescrizione non opera, a seguito di ricorso per cassazione, in caso di inammissibilità ovvero manifesta infondatezza dell'impugnazione proposta dall'imputato''».