Proposta di modifica n. 7.28 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT

Proposta di modifica n. 7.28 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT CAPPELLETTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

        «Art. 7. – (Modifiche all'articolo 157 del codice penale). – 1. Il primo comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

        2. Il quinto comma dell'articolo 157 del codice penale è sostituito dal seguente:

        ''Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni.

        3. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale, dopo le parole: ''589-bis'' sono aggiunte le seguenti: ''314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis».

        4. Dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

        ''La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado''».