Proposta di modifica n. 7.24 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 7. - (Modifiche all'articolo 157 in materia di prescrizione) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «stabilita dalla legge» sono aggiunte le seguenti: «aumentato di un terzo»;
b) al sesto comma dopo le parole: «589-bis.» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater e 346-bis»;
c) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «Il termine della prescrizione inizia a decorrere dal momento dell'iscrizione della notizia di reato di cui all'articolo 335, comma 1 del codice di procedura penale ovvero dal suo aggiornamento ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 335. La prescrizione cessa definitivamente di operare dopo la sentenza di primo grado».