Proposta di modifica n. 7.23 al DDL n. 2067, 1844, 2032, 176, 209, 286, 299, 381, 382, 384, 385, 386, 387, 389, 468, 581, 597, 609, 614, 700, 708, 709, 1008, 1113, 1456, 1587, 1681, 1682, 1683, 1684, 1693, 1713, 1824, 1905, 1921, 1922, 2103, 2295, 2457 NT
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Sostituire l'articolo con il seguente:
Art. 7. - (Disposizioni in materia di prescrizione, raddoppio dei tempi di prescrizione per i reati contro la pubblica amministrazione e conseguenti disposizioni in materia di interdizione) – 1. All'articolo 157 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma dell'articolo è sostituito dal seguente: «La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge aumentato della metà e comunque un tempo non inferiore a otto anni se si tratta di delitto e a sei anni se si tratta di contravvenzione ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;
b) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di cinque anni;
c) al sesto comma dopo le parole: «589-bis» sono aggiunte le seguenti: «314, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 321, 319-ter, 319-quater, 346-bis, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 nonché dagli articoli 2621 e 2622 del codice civile»;
d) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
2. L'articolo 317-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Art. 317-bis. - (Pene accessorie). – Alla condanna per i reati contro la pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia, conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».